Quesiti all'Osservatorio Regionale
Offerta prezzi
QUESITO-2005-093-1345Z
Oggetto: Quesiti diversi
Nel corso di una gara d'appalto con il metodo dell'offerta prezzi unitari si è verificato il caso di 2 Imprese le quali hanno indicato per l'importo totale offerto, in cifre e lettere ed il ribasso percentuale offerto in cifre e lettere quattro importi diversi. Praticamente nessuno dei quattro numeri corrispondeva. I dubbi emersi in sede di gara sono pertanto i seguenti:
1) L'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 90 del DPR 554/99 recita che in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Questa discordanza si riferisce solo al ribasso percentuale in cifre oppure anche al prezzo complessivo offerto?
2) Trattandosi di offerta prezzi prevale l'importo complessivo offerto in cifre? Si chiede pertanto quale sia l'importo o la percentuale da considerare.
RISPOSTA
I commi 2, 6 e 7 dell’art. 90 del DPR 554/1999, definiscono in modo chiaro la
procedura da seguire nelle gare d’appalto indette con il criterio dell’offerta a
prezzi unitari, nel caso di discordanze tra le varie parti dell’offerta, ponendo
in essere un criterio, unificatore e vincolante, volto a dare prevalenza al
ribasso percentuale indicato in lettere, in tutti i casi di discordanza fra i
dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla
percentuale di ribasso).
Il comma 6 infatti prevede espressamente e coerentemente con il comma 2, che "…
l'autorità che presiede la gara ….. legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ..".
Nessun rilievo è riconosciuto quindi, ai fini dell'aggiudicazione, ai prezzi
unitari o ad eventuali discrasie tra l'importo complessivo offerto derivante
dalla loro applicazione e il ribasso percentuale offerto.
Come previsto dal comma 7, eventuali discrasie vanno risolte, solo dopo
l'aggiudicazione definitiva, correggendo i prezzi unitari espressi
dall’aggiudicatario, in modo da rendere coerente l'importo totale con il ribasso
offerto.
In tal senso vedasi analogo orientamento della giurisprudenza (Cfr. Consiglio di
Stato, sezione VI, 11 luglio 2003, n. 4145, Consiglio di Stato, Sezione V, 30
ottobre 2003, n. 6767).
QUESITO-2005-091-1337B
Oggetto: Quesiti diversi
Nell’ambito di un Progetto di ampliamento di una Scuola Media i progettisti hanno consegnato quale elaborato una Lista per l’offerta a prezzi unitari (con opere previste parte a corpo e parte a misura) composta dalle seguenti colonne: N. di riferimento dell’elenco, Categorie di lavoro, Unità di misura, Quantità di progetto, Quantità modificata, Prezzo unitario, Prodotto (Quantità x Prezzo). 1) Mandando in gara una lista siffatta ci si discosterebbe dalla Lista delle lavorazioni e forniture prevista dall’art. 90 co. 1 del DPR 554/99. Con quale altra modalità è possibile fare eventualmente integrare o ridurre le quantità di progetto da parte del concorrente prima della formulazione dell’offerta, come previsto dall’art. 90 co. 5 del DPR 554/99? 2) Nel caso in cui il concorrente prima dell'offerta individui delle carenze nelle quantità di progetto e le integri in fase di offerta, si porrà in posizione di disparità con gli altri concorrenti che non si rendessero conto della necessità di modificare il computo metrico. È previsto un coinvolgimento degli altri concorrenti? Come sono confrontabili le offerte con quantità e prezzi diversi?
RISPOSTA
L’art. 90, c. 1 e 2, del D.P.R. 554/99 indica il numero delle colonne che devono
comporre la lista delle lavorazioni e delle forniture, nonché ciò che deve
essere riportato in ciascuna colonna. Pertanto, la lista deve contenere tutti
gli elementi previsti dalla norma; nella fattispecie, i prezzi unitari vanno
espressi in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna. In caso
di integrazione o riduzione delle quantità di progetto, ammesse per le sole
lavorazioni a corpo (visto che per quelle a misura la voci sono immodificabili)
occorre attenersi allo schema individuato dal regolamento e rettificare i valori
riportati, evidenziando le modifiche apportate, senza aggiungere ulteriori
colonne.
Ciò detto, non appare invece porsi alcun problema di disparità di trattamento
tra chi individua le carenze nelle quantità progettuali per i prezzi a corpo e
gli altri concorrenti, atteso che ciascun concorrente è posto nelle condizioni
di effettuare il controllo delle voci riportate nella lista mediante la visione
dei luoghi e dei progetti. L’onere di compiere una verifica è testualmente
previsto (art. 90, c. 5, regolamento) ed assume il significato preciso di porre
a carico del concorrente - tenuto a dichiarare, a mente del penultimo capoverso
del medesimo art. 90, c. 5, che “l’individuazione delle voci e delle quantità
non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta... che resta fisso ed
invariabile” - il rischio connesso ad un’offerta formulata in relazione a
quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle risultanti dal
progetto. Quanto al coinvolgimento degli altri concorrenti, tale evenienza deve
essere esclusa anche perché in evidente contrasto con il principio di segretezza
dell’offerta, mentre nel confronto tra le offerte, sulla base di quanto più
sopra chiarito, non sembrano residuare margini per la valutazione di elementi
diversi dal prezzo.
QUESITO-2004-134-1040V
Oggetto: Verifica dei conteggi
In fase apertura offerte economiche il controllo dei prodotti e la somma totale degli stessi con il relativo ribasso deve essere fatto per tutte le offerte singolarmente prima di eseguire il conteggio della media , oppure è sufficiente fare la verifica solo per la prima e la seconda classificata? Nel secondo caso, qualora a seguito di detta verifica si riscontrasse un errore nella determinazione del ribasso tra quello offerto dalla ditta e quello risultante dal controllo della commissione , indipendentemente che sia la prima o la seconda aggiudicataria come ci si deve comportare ?
RISPOSTA
La disciplina della verifica dei conteggi nel caso di offerta prezzi unitari è
contenuta nell’art. 90, c. 7, del Dpr 554
(che ha profondamente modificato la disciplina previgente).
Vi si prevede anzitutto che tale verifica (dei prodotti e delle somme) venga
compiuta nei confronti del solo
aggiudicatario. Qualora da tale verifica emerga una discordanza tra il prezzo
risultante dalla verifica stessa e
quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto, si deve
procedere alla correzione di tutti i prezzi
unitari sulla base della percentuale di discordanza rilevata. Tali prezzi
costituiranno l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
QUESITO-2004-101-924V
Oggetto: Correzione offerta
Nelle ultime gare d'appalto a offerta prezzi unitari è capitato che le ditte
aggiudicatarie hanno espresso il ribasso
corrispondente al prezzo totale offerto, arrotondandolo alla 2^ cifra decimale,
per cui applicando il ribasso stesso
al base d'asta, risulta un importo leggermente diverso (centesimi di differenza)
rispetto a quello realmente offerto.
Devo comunque correggere l'offerta secondo quanto stabilito all'art. 90 del
D.P.R. 554/1999 e applicare la percentuale di discordanza?
RISPOSTA
L’ipotesi di correzione dell’offerta prevista dall’art. 90, comma 7, del D.P.R.
554/99 riguarda il caso in cui – a
causa di errori di calcolo riscontrati dalla stazione appaltante in sede di
verifica dei prezzi unitari e dei relativi
prodotti e somme – vi sia discordanza tra il ribasso formulato in termini di
valore assoluto e quello espresso in
percentuale.
Pertanto sicuramente non rientra in questa fattispecie il caso
dell’arrotondamento del ribasso percentuale alla
seconda cifra decimale.
QUESITO-2004-30-741T
Oggetto: Computo metrico estimativo
Nelle gare d'appalto di lavori con offerta di prezzi unitari questo ufficio non mette a disposizione dei concorrenti l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Ciò, perchè devono essere i concorrenti a formulare i singoli prezzi unitari in base a proprie considerazioni di mercato. Molte ditte si lamentano al riguardo, perchè sono costrette a "perdere tempo" per calcolare i prezzi. A Vs. avviso il ns. comportamento è corretto?
RISPOSTA
La risposta al quesito impone di prendere in considerazione le seguenti disposizioni:
a) l’art. 35 del DPR 554/99, per il quale del progetto esecutivo fanno parte, tra gli altri, il computo metrico estimativo definitivo (lett. g) e l’elenco dei prezzi unitari (lett. i);
b) l’art. 71, comma 2, del DPR 554/99, per il quale l’offerta è accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
c) l’art. 90, comma 5, del DPR 554/99, per il quale – negli appalti con corrispettivo tutto o in parte “a corpo” – il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture da compilarsi per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari, attraverso l’esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.
Da quanto sopra riportato emerge la non correttezza del comportamento seguito dalla Stazione committente e descritto nel quesito.