Quesiti all'Osservatorio Regionale

Offerta prezzi

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QUESITO-2005-093-1345Z

Oggetto: Quesiti diversi

Nel corso di una gara d'appalto con il metodo dell'offerta prezzi unitari si è verificato il caso di 2 Imprese le quali hanno indicato per l'importo totale offerto, in cifre e lettere ed il ribasso percentuale offerto in cifre e lettere quattro importi diversi. Praticamente nessuno dei quattro numeri corrispondeva. I dubbi emersi in sede di gara sono pertanto i seguenti:

1) L'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 90 del DPR 554/99 recita che in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Questa discordanza si riferisce solo al ribasso percentuale in cifre oppure anche al prezzo complessivo offerto?

2) Trattandosi di offerta prezzi prevale l'importo complessivo offerto in cifre? Si chiede pertanto quale sia l'importo o la percentuale da considerare.

RISPOSTA

I commi 2, 6 e 7 dell’art. 90 del DPR 554/1999, definiscono in modo chiaro la procedura da seguire nelle gare d’appalto indette con il criterio dell’offerta a prezzi unitari, nel caso di discordanze tra le varie parti dell’offerta, ponendo in essere un criterio, unificatore e vincolante, volto a dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso).
Il comma 6 infatti prevede espressamente e coerentemente con il comma 2, che "… l'autorità che presiede la gara ….. legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ..".
Nessun rilievo è riconosciuto quindi, ai fini dell'aggiudicazione, ai prezzi unitari o ad eventuali discrasie tra l'importo complessivo offerto derivante dalla loro applicazione e il ribasso percentuale offerto.
Come previsto dal comma 7, eventuali discrasie vanno risolte, solo dopo l'aggiudicazione definitiva, correggendo i prezzi unitari espressi dall’aggiudicatario, in modo da rendere coerente l'importo totale con il ribasso offerto.
In tal senso vedasi analogo orientamento della giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 luglio 2003, n. 4145, Consiglio di Stato, Sezione V, 30 ottobre 2003, n. 6767).


QUESITO-2005-091-1337B

Oggetto: Quesiti diversi

Nell’ambito di un Progetto di ampliamento di una Scuola Media i progettisti hanno consegnato quale elaborato una Lista per l’offerta a prezzi unitari (con opere previste parte a corpo e parte a misura) composta dalle seguenti colonne: N. di riferimento dell’elenco, Categorie di lavoro, Unità di misura, Quantità di progetto, Quantità modificata, Prezzo unitario, Prodotto (Quantità x Prezzo). 1) Mandando in gara una lista siffatta ci si discosterebbe dalla Lista delle lavorazioni e forniture prevista dall’art. 90 co. 1 del DPR 554/99. Con quale altra modalità è possibile fare eventualmente integrare o ridurre le quantità di progetto da parte del concorrente prima della formulazione dell’offerta, come previsto dall’art. 90 co. 5 del DPR 554/99? 2) Nel caso in cui il concorrente prima dell'offerta individui delle carenze nelle quantità di progetto e le integri in fase di offerta, si porrà in posizione di disparità con gli altri concorrenti che non si rendessero conto della necessità di modificare il computo metrico. È previsto un coinvolgimento degli altri concorrenti? Come sono confrontabili le offerte con quantità e prezzi diversi?

RISPOSTA

L’art. 90, c. 1 e 2, del D.P.R. 554/99 indica il numero delle colonne che devono comporre la lista delle lavorazioni e delle forniture, nonché ciò che deve essere riportato in ciascuna colonna. Pertanto, la lista deve contenere tutti gli elementi previsti dalla norma; nella fattispecie, i prezzi unitari vanno espressi in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna. In caso di integrazione o riduzione delle quantità di progetto, ammesse per le sole lavorazioni a corpo (visto che per quelle a misura la voci sono immodificabili) occorre attenersi allo schema individuato dal regolamento e rettificare i valori riportati, evidenziando le modifiche apportate, senza aggiungere ulteriori colonne.
Ciò detto, non appare invece porsi alcun problema di disparità di trattamento tra chi individua le carenze nelle quantità progettuali per i prezzi a corpo e gli altri concorrenti, atteso che ciascun concorrente è posto nelle condizioni di effettuare il controllo delle voci riportate nella lista mediante la visione dei luoghi e dei progetti. L’onere di compiere una verifica è testualmente previsto (art. 90, c. 5, regolamento) ed assume il significato preciso di porre a carico del concorrente - tenuto a dichiarare, a mente del penultimo capoverso del medesimo art. 90, c. 5, che “l’individuazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta... che resta fisso ed invariabile” - il rischio connesso ad un’offerta formulata in relazione a quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle risultanti dal progetto. Quanto al coinvolgimento degli altri concorrenti, tale evenienza deve essere esclusa anche perché in evidente contrasto con il principio di segretezza dell’offerta, mentre nel confronto tra le offerte, sulla base di quanto più sopra chiarito, non sembrano residuare margini per la valutazione di elementi diversi dal prezzo.


QUESITO-2004-134-1040V

Oggetto: Verifica dei conteggi

In fase apertura offerte economiche il controllo dei prodotti e la somma totale degli stessi con il relativo ribasso deve essere fatto per tutte le offerte singolarmente prima di eseguire il conteggio della media , oppure è sufficiente fare la verifica solo per la prima e la seconda classificata? Nel secondo caso, qualora a seguito di detta verifica si riscontrasse un errore nella determinazione del ribasso tra quello offerto dalla ditta e quello risultante dal controllo della commissione , indipendentemente che sia la prima o la seconda aggiudicataria come ci si deve comportare ?

RISPOSTA

La disciplina della verifica dei conteggi nel caso di offerta prezzi unitari è contenuta nell’art. 90, c. 7, del Dpr 554 (che ha profondamente modificato la disciplina previgente).
Vi si prevede anzitutto che tale verifica (dei prodotti e delle somme) venga compiuta nei confronti del solo aggiudicatario. Qualora da tale verifica emerga una discordanza tra il prezzo risultante dalla verifica stessa e quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto, si deve procedere alla correzione di tutti i prezzi unitari sulla base della percentuale di discordanza rilevata. Tali prezzi costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.


QUESITO-2004-101-924V

Oggetto: Correzione offerta

Nelle ultime gare d'appalto a offerta prezzi unitari è capitato che le ditte aggiudicatarie hanno espresso il ribasso corrispondente al prezzo totale offerto, arrotondandolo alla 2^ cifra decimale, per cui applicando il ribasso stesso al base d'asta, risulta un importo leggermente diverso (centesimi di differenza) rispetto a quello realmente offerto.
Devo comunque correggere l'offerta secondo quanto stabilito all'art. 90 del D.P.R. 554/1999 e applicare la percentuale di discordanza?

RISPOSTA

L’ipotesi di correzione dell’offerta prevista dall’art. 90, comma 7, del D.P.R. 554/99 riguarda il caso in cui – a causa di errori di calcolo riscontrati dalla stazione appaltante in sede di verifica dei prezzi unitari e dei relativi prodotti e somme – vi sia discordanza tra il ribasso formulato in termini di valore assoluto e quello espresso in percentuale.
Pertanto sicuramente non rientra in questa fattispecie il caso dell’arrotondamento del ribasso percentuale alla seconda cifra decimale.


QUESITO-2004-30-741T

Oggetto: Computo metrico estimativo

Nelle gare d'appalto di lavori con offerta di prezzi unitari questo ufficio non mette a disposizione dei concorrenti l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Ciò, perchè devono essere i concorrenti a formulare i singoli prezzi unitari in base a proprie considerazioni di mercato. Molte ditte si lamentano al riguardo, perchè sono costrette a "perdere tempo" per calcolare i prezzi. A Vs. avviso il ns. comportamento è corretto?

RISPOSTA

La risposta al quesito impone di prendere in considerazione le seguenti disposizioni:

a) l’art. 35 del DPR 554/99, per il quale del progetto esecutivo fanno parte, tra gli altri, il computo metrico estimativo definitivo (lett. g) e l’elenco dei prezzi unitari (lett. i);

b) l’art. 71, comma 2, del DPR 554/99, per il quale l’offerta è accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;

c) l’art. 90, comma 5, del DPR 554/99, per il quale – negli appalti con corrispettivo tutto o in parte “a corpo” – il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture da compilarsi per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari, attraverso l’esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.
Da quanto sopra riportato emerge la non correttezza del comportamento seguito dalla Stazione committente e descritto nel quesito.