Quesiti all'Osservatorio Regionale

Opere di interesse regionale

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QUESITO-2006-094-1930M

Oggetto: Definizione

Si chiede se nella definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” siano compresi quelli decisi dall’assemblea condominiale, riguardanti manutenzione ordinaria e straordinaria di parti comuni di edifici residenziali, nei quali la quota millesimale di proprietà di una ATER (ente pubblico economico) e quindi il suo contributo economico, sia superiore al venti per cento.

RISPOSTA

La definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” di cui all’art. 2 della L.R. 27/2003 contempla, al comma 2, lett. c), i “lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento, dal contributo finanziario” di altri soggetti, fra i quali (lett. b) anche gli “enti pubblici, compresi quelli economici”.

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato come la compartecipazione di una quota millesimale nel condominio da parte di un soggetto pubblico, per quanto superiore al 20%, appaia difficilmente configurabile quale specifico “intervento finanziario della Regione” secondo la disciplina contenuta negli artt. 50 e ss. della L.R. 27/2003. Considerato altresì il carattere strettamente privatistico dei rapporti di condominio, che rientrano nel campo del diritto civile, si ritiene che i lavori condominiali in oggetto non possano ricomprendersi nella definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” di cui alla L.R. 27/2003.


QUESITO-2005-056-1242

Oggetto: Definizione

Con riferimento all'articolo 33 della legge regionale del Veneto nr. 27 del 07.11.2003 si chiede se il riferimento a "lavori pubblici di interesse regionale" riguardi indistintamente qualsiasi opera pubblica di enti locali all'interno della Regione Veneto o se la qualificazione "di interesse regionale" implichi dei requisiti per un'eventuale selezione delle opere qualificabili come tali. LAVORO SPECIFICO: possibilità di affidamento mediante gara informale fra almeno tre soggetti di qualsiasi intervento di importo inferiore a 300.000,00 euro e possibilità di affidamento diretto sotto i 150.000,00 euro.

RISPOSTA

La definizione di “lavoro pubblico di interesse regionale” è contenuta nel comma 1 dell’articolo 2 della LR 27/03. Tale fattispecie non è determinata dalla destinazione d’uso del manufatto, come nella definizione della precedente norma quadro regionale in materia di lavori pubblici, ma dalla natura giuridica dell’amministrazione aggiudicatrice che procede alla realizzazione l’opera.


QUESITO-2004-90-891T

Oggetto: Lavori realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione

Con riferimento alla norma in esame si chiede se tra i lavori di cui all'art. 2 lett. c (realizzati da privati e assistiti , almeno con il 20% dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a e b), definiti di interesse regionale, possano rientrare i lavori, quali viabilità e infrastrutture, realizzati dai privati nell'ambito di interventi di edilizia privata a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di importo superiore al 20% dell'intervento complessivo, con obbligo pertanto per i privati stessi di osservanza delle disposizioni della L.R. 27/2003.

RISPOSTA

Le opere realizzate dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione non rientrano nella categoria dei lavori privati assistiti [ex art. 2, c. 2, lett. c), LR 27/03] da contributo finanziario “pubblico” [dei soggetti di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 2, c. 2].
Innanzi tutto, nel caso delle “opere a scomputo” non vi è alcun contributo finanziario pubblico, in quanto il loro valore è portato in compensazione (totale, se i lavori eseguiti sono d’importo pari o superiore a quello degli oneri “tabellari” riferiti all’intervento edificatorio; parziale se sono d’importo inferiore al predetto valore “tabellare”), senza alcun apporto economico del Comune (o di altro soggetto tra quelli indicati dalla norma regionale richiamata in premessa) a favore del privato.
Tale argomento vale a prescindere dall’effettivo importo delle “opere di urbanizzazione a scomputo”.
Inoltre, l’art. 2, c. 5, L 109/94 – estensibile ai lavori d’interesse regionale in virtù dell’art. 1, c. 2, LR 27/03 – stabilisce l’inapplicabilità della disciplina dei lavori pubblici alle “opere a scomputo”, qualora le stesse, singolarmente considerate – siano inferiori alla soglia comunitaria (5.000.000 DSP = 5.923.624 Euro).
Nel caso di opere di urbanizzazione di valore unitario superiore alla soglia comunitaria, il privato – anche nel Veneto – è tenuto ad affidarne l’esecuzione nel rispetto delle procedure della direttiva 93/37/CEE.


QUESITO-2004-42-773V

Oggetto: Contributo alla parrocchia

L'Amministrazione comunale intende erogare un contributo a favore di una parrocchia per l'attuazione di un progetto di sistemazione straordinaria di un impianto sportivo parrocchiale. Tale contributo supera il 20% del costo totale dell'intervento. Si chiede pertanto se tale intervento, che sembra ricadere nella definizione di cui all'art. 2 , comma 2, punto c) è da ritenersi di interesse regionale e pertanto sottostare all'applicazione della L.R. 27/2003.

RISPOSTA

Non pare dubbio che la fattispecie prospettata nel quesito rientri a pieno titolo nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 27/2003. Il soggetto committente (Parrocchia) è infatti indiscutibilmente un soggetto privato che usufruisce, per la realizzazione dell’intervento, di un contributo regionale incidente in misura superiore al 20%. Questo solo dato è di per sé sufficiente a rendere sicuramente applicabile al caso di specie la nuova legge regionale.