Quesiti all'Osservatorio Regionale
Osservatorio appalti
QUESITO-2010-023-3425Q
Oggetto: Invio dati all'Osservatorio nel caso di "contratti esclusi"
L’Ente scrivente ha aggiudicato a marzo 2009 un appalto per l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. Si è ritenuto che tale appalto figurasse tra quelli esclusi dall’applicazione del Codice Appalti, o perché rientrante nella previsione di cui all’art. 19. lett. e), o perché appartenente alla categoria 22 dell’allegato IIB del Codice. Tale servizio è stato aggiudicato nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 27, previo invito a cinque imprese. Si è acquisito il n. CIG e si è pagato il contributo dovuto all’Autorità. Ad avvenuta aggiudicazione si è perfezionata, on line, la comunicazione di cui alla lett. a) del comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs 163/2006. Non si sono però inviate altre comunicazioni e neppure la relazione di cui tratta la lettera b) del medesimo comma 8). Un comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti del 04.04.2008, trattando delle modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici, con specifico riferimento ai contratti rientranti nelle specifiche casistiche di cui agli articoli 19 e ss. (contratti esclusi), sostiene che verranno successivamente messe a disposizione procedure informatiche atte a consentire la trasmissione di tali dati. Ad oggi non siamo a conoscenza che tali procedure siano state rese disponibili. Si chiede se sia corretto il comportamento tenuto dall’Ente o se sia ravvisabile qualche mancanza con riguardo agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 7, comma 8.
RISPOSTA
Per quanto concerne l’invio dei dati all’ Osservatorio dei Contratti Pubblici per contratti di importo superiore a 150.000 € ai sensi dell’art. 7 c. 8 del Dlgs. 163/06 si deve far riferimento a quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici del 21 aprile 2008.
Nella fattispecie, trattandosi nel Vostro caso di “Contratti esclusi” rientrando nella particolare casistica di cui all’art. 19 del Dlgs. 163/06, attualmente non è dovuta alcuna comunicazione.
QUESITO-2009-027-3022B
Oggetto: determinazione soglia dei 150.000,00
Si chiede se, ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, commi 8 e 9 del d. lgs.163/2996, la soglia dei 150.000,00 deve intendersi riferita all'importo a base di gara o all'importo del contratto.
RISPOSTA
La soglia di 150.000 euro, cui l’art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, appare riferirsi all’importo stimato del contratto, determinato secondo le modalità di cui all’art. 29 del Codice medesimo.
Da tale somma si distingue l’importo di aggiudicazione che è comunicato ai sensi del predetto art. 7, comma 8, lett. a).
Come infatti chiarito dall’Autorità di vigilanza, nelle risposte a quesiti frequenti sugli obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 (pubblicate sul sito istituzionale), l’importo in questione corrisponde all’importo a base di gara al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri per l’attuazione della sicurezza.
Si fa infine presente che, ad ogni buon conto, il soggetto competente a fornire risposte a quesiti simili a quello in esame, è la stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
QUESITO-2009-007-2915Z
Oggetto: comunicazione revoca aggiudicazione
Con la presente si chiede se la revoca dell’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori in quanto l’impresa aggiudicataria non ha prodotto la cauzione definitiva entro i termini assegnati dalla stazione appaltante (art. 113 c. 4 Dlgs 163/06) DEVE essere comunicata all’Autorità secondo quanto disposto dalla determinazione n. 10 del 6 maggio 2003 e utilizzando il modello allegato alla determinazione stessa (da compilare e trasmettere via fax). Si chiede inoltre in quale scheda del sistema SIMOG deve essere riportata la revoca.
RISPOSTA
Costituiscono oggetto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici le irregolarità riscontrate nella fase di selezione del concorrente e nella successiva fase di esecuzione, da rendere, ai fini dell’iscrizione al casellario informatico delle imprese, secondo le istruzioni contenute nelle determinazioni dell’Autorità n. 1/2005 (per gli appalti di lavori pubblici) e n. 1/2008 (per gli appalti di servizi e forniture), nonché i “fatti specifici” di cui al comunicato della medesima Autorità in data 03.04.2006.
Tra dette fattispecie non rientra la decadenza del contratto per mancata produzione da parte dell’appaltatore della cauzione definitiva, prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 152/2008, che riguarda una fase successiva all’aggiudicazione, ma preventiva all’assunzione degli obblighi contrattuali, e che comporta, proprio per la mancata assunzione di detti obblighi, l’incameramento della cauzione provvisoria.
Peraltro, pur non dovendosi trasmettere i modelli previsti dalle citate determinazioni e comunicati, ne va data informazione all’Autorità attraverso il sistema simog, compilando la scheda “conclusione”, nella quale occorre indicare, nel campo “interruzione anticipata” la relativa causa. Si procederà poi alla creazione di una nuova scheda di aggiudicazione.
Trattandosi di un quesito rientrante nelle competenze dell’Autorità di Vigilanza, si consiglia comunque, di richiedere elementi specificativi direttamente alla stessa.
QUESITO-2008-068-2835S
Oggetto: comunicazioni trimestrali per servizi e forniture
La trasmissione trimestrale dei dati riferiti all'aggiudicazione di lavori in economia inferiori a € 20.000,00 e l'aggiudicazione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 include anche le forniture e i servizi? Le modalità per la compilazione e l'invio dei dati di cui sopra sono ancora quelle riportate su sito dell'autorità dalla sezione MODULISTICA RAPPORTI TRIMESTRALI LAVORI SOTTO € 150.000,00? (mediante il database "elenco trimestrale versione giugno 2008", da scaricarsi, e invio a mezzo floppy disk).
RISPOSTA
I comunicati in data 4 aprile 2008 e in data 20 maggio 2008, rispettivamente dell’AVCP e della Regione del Veneto, dispongono unanimemente che “con ulteriori comunicazioni saranno rese note le modalità di trasmissione dei dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo inferiore a 150.000 euro”.
In attesa delle citate comunicazioni, e delle relative nuove procedure informatiche, vigono, solo per i contratti di lavori, le disposizioni di cui al Comunicato del Presidente dell’AVCP in data 3 aprile 2007 che confermano l’utilizzo del sistema di raccolta previgente e riferibile alla Comunicazione del Presidente dell’Autorità pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 18 in data 23 gennaio 2001.
Allo stato attuale, pertanto, le comunicazioni trimestrali inerenti ai contratti pubblici di importo inferiore ai 150.000 euro, attengono al solo settore dei lavori pubblici non essendo ancora disponibili le procedure d’invio dei dati per i settori dei servizi e delle forniture. Ulteriori informazioni possono essere acquisite direttamente all’AVCP.
QUESITO-2008-055-2782S
Oggetto: rinvio schede corrette
Con riferimento alle comunicazioni dell'emissione degli stati d'avanzamento lavori all'Osservatorio per appalti superiori ad Euro 500.000,00, vorrei chiedere se, in caso di invio già effettuato di SCHEDE B2 prive dell’indicazione dei relativi subappalti, è possibile reinviare tali schede complete dei dati mancanti iniziali, e con quale modalità.
RISPOSTA
Secondo prassi consolidata, in caso di invio di scheda contenente errori od omissioni, è possibile procedere ad un ulteriore invio della medesima scheda corretta.
Il sistema di controllo dell’Osservatorio consentirà di validare solamente l’ultima trasmissione.
Ulteriori e più precise informazioni possono essere acquisite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti.
QUESITO-2008-053-2766Z
Oggetto: lavori complementari
I lavori complementari affidati ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 163/06 sono soggetti alla comunicazione all'Osservatorio come previsto dall'art. 7 , comma 8 del medesimo decreto legislativo
RISPOSTA
Le comunicazioni informative di cui all’art. 7 c.8 del D. Lgs. 163/2006 e smi vanno effettuate ogni qualvolta si affidi un contratto avente ad oggetto l'acquisizione di servizi e/o forniture o la realizzazione di lavori pubblici nei settori ordinari o speciali, di importo superiore a 150.000,00 Euro, qualsiasi sia la procedura di scelta del contraente.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie esposta nel quesito, occorre distinguere tra:
affidamento di lavori complementari in variante all’appalto principale (art. 147 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006), per i quali vanno redatte le schede di variante (ex scheda B3)
fattispecie di “nuovo contratto” (art. 147 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006), per la quale vanno compilate tutte le schede, a partire dall’affidamento.
Occorre ricordare che da maggio 2008 sono in vigore, per i nuovi affidamenti, le procedure informatiche attraverso il sistema SIMOG, come riportato nel comunicato dell’Autorità in data 4.4.2008 e nell’avviso della Sezione regionale Veneto dell’Osservatorio contratti pubblici in data 20.05.2008.
Si consiglia comunque, vista la peculiarità dell’affidamento, di richiedere eventuali ulteriori elementi specificativi direttamente all’Autorità di Vigilanza.
QUESITO-2008-043-2720B
Oggetto: Diversi quesiti
La scrivente società in data 3 giugno c.a. ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara per opere in categoria OS22 dell’importo di € 296.725,56, con scadenza 2.07.2008. Nel bando era indicato che la presa visione del progetto veniva fatta con l’esame degli elaborati presso questa società che ne rilasciava l’attestazione. Il progetto era inoltre depositato presso una copisteria di Rovigo; All’atto della presa visione, la Ditta poteva ritirare il progetto su supporto informatico presentando la ricevuta del pagamento dell’importo di € 10,00 + Iva 20% e così per complessivi € 12,00. A seguito di incongruenza tra gli elaborati di progetto in formato cartaceo e quelli su supporto informatico (era quest’ultimo a contenere l’errore), segnalato da alcune ditte partecipanti, si è deciso di annullare la gara. Si chiede di dare indicazioni in merito ai seguenti quesiti. 1. E’ possibile mantenere lo stesso C.I.G. ed il relativo pagamento già effettuato visto che i lavori da appaltare sono i medesimi? 2. E’ possibile mantenere valida la presa visione già consegnata alle ditte avvisandole della ripubblicazione e dei nuovi tempi? 3. E’ possibile accettare il versamento già effettuato all’Autorità da parte delle ditte?
RISPOSTA
In relazione ai tre quesiti posti si chiarisce quanto segue.
Codice CIG e contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Premesso che le richieste di parere su questi argomenti vanno inoltrate all’Autorità stessa, attesa la natura tributaria del contributo in questione, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità nelle risposte ai quesiti più frequenti, in caso di annullamento della gara la stazione appaltante non può chiedere il rimborso del contributo, il quale deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico ..., indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Si ritiene pertanto che nel caso di specie debba essere acquisito un nuovo CIG e rinnovato il versamento del contributo. Per quanto attiene alla posizione dei concorrenti che hanno partecipato alla gara annullata, l’Autorità ha precisato che è ammesso il rimborso del contributo versato; ne segue che non potrà essere accettato il versamento già effettuato dai concorrenti. Fermo restando il diritto a richiedere il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla gara annullata, questi operatori economici dovrebbero effettuare un nuovo versamento.
Presa visione del progetto. Considerato che la gara è stata annullata proprio in ragione della difformità tra gli elaborati di progetto su supporto cartaceo e quelli su supporto informatico, appare opportuno rinnovare anche questo aspetto della procedura, richiedendo una nuova presa visione a tutti i concorrenti.
QUESITO-2008-041-2690Z
Oggetto: Termine invio dati per procedura negoziata
In relazione al comunicato dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di data 4.4.2008 (e dell’avviso dell’Osservatorio Regionale del Veneto in data 20.5.2008), si chiede se: - il termine di 30 giorni stabilito per l’invio dei dati relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata decorre da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ossia dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del d. lgs. 163/2006) oppure dalla data di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (che il d. lgs. 163/2006 fa coincidere con l’aggiudicazione definitiva) o anche solo dalla scadenza del termine stabilito dall’amministrazione per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in mancanza di tale termine, dal 30° giorno utile per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (cfr. art. 12 comma 1del d. lgs. 163/2006); - le comunicazioni di cui al punto 3 lettere da f) a k) del comunicato in oggetto sono dovute anche per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro, posto che le vicende ivi citate si riferiscono alla fase di esecuzione del contratto che il secondo periodo del predetto punto 3) esclude, appunto, per i contratti di importo inferiore alla soglia suddetta; - al fine di effettuare le comunicazioni relative a contratti di servizi e forniture sia necessario, nel caso, redigere la stessa documentazione prevista per i contratti di lavori (ossia, verbale di consegna, verbali di sospensione, perizie di variante etc.).
RISPOSTA
Con riferimento alla prima questione posta si evidenzia che la generica formulazione dell’art. 7 c.8 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, coordinata con l’art. 11, c.7 e 8 del citato D. Lgs., conduce a ritenere che i termini di 30 giorni per l’invio dei dati di affidamento/aggiudicazione decorrano dalla effettiva efficacia della determina di aggiudicazione definitiva (pertanto dalla data in cui viene completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario). L’invio dei dati prima dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva potrebbe tra l’altro dar luogo a comunicazioni non corrette sull’effettivo aggiudicatario ed alla conseguente necessità di invio di nuove schede.
Con riferimento alla seconda domanda si fa presente che il nuovo sistema di trasmissione dati, disponibile accedendo alla sezione SIMOG del sito dell’Autorità, distingue, in diverse sezioni, le varie informazioni da rendere ai sensi del punto 3 del comunicato dell’Autorità in data 04.04.2008 e del successivo comunicato dell’Osservatorio Regionale del Veneto. In particolare i dati richiesti dalla lettera f) (ritardi o sospensioni nella consegna) ed i dati relativi alla lettera k) (variazione aggiudicatario in corso d’opera) sono contenuti in sezioni distinte da quella inerente all’avanzamento del contratto. Ne consegue che la compilazione delle schede attinenti alle informazioni di cui alle citate lettere f) e k), sempre obbligatoria ai sensi dei richiamati comunicati dell’Autorità e dell’Osservatorio, va compilata anche per gli appalti inferiori ad €.500.000.
Con riferimento alla terza domanda la risposta è affermativa, considerato che, anche per i servizi e le forniture, l’ avvio dell’esecuzione del contratto ed eventuali sospensioni e varianti vanno formalizzate. Per indicazioni specifiche sulle questioni si consiglia di contattare l’Autorità di Vigilanza.
QUESITO-2008-039-2687S
Oggetto: Comunicazioni per appalti di cui all'allegato II b
In relazione al punto 3 dell'avviso in data 20 maggio 2008 di cui al comunicato dell'AVLP del 4.4.2008, si chiede se per gli appalti di cui all'allegato II b Dlgs 163/2006 superiori a Euro 150.000, debba essere comunicato quanto previsto alle lettere b), c), d), e) ed inoltre quanto previsto dalla lettera f) alla lettera k) del medesimo punto 3.
RISPOSTA
Secondo quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell’art.7 del D.Lgs.163/06, per i contratti di cui agli articoli dal 19 al 26, del medesimo decreto, non vanno effettuate le comunicazioni relative all’inizio dell’attività, agli stati di avanzamento e ultimazione, al collaudo e importo finale (lettere b-c-d-e del punto 3 del Comunicato regionale del 20.05.08).
Risultando i contratti di cui all’allegato IIb del D.Lgs.163/06 contenuti negli artt. 20 e 21 non vanno inviati i dati di cui alle lettere b-c-d-e del punto 3 del Comunicato regionale del 20.05.08.
In relazione poi ai contenuti del punto 6 del Comunicato Regionale, sembrerebbe esclusi dall’invio anche i dati di cui alle lettere f-g-h-i-j-k di cui al punto 3 del medesimo comunicato.
QUESITO-2008-037-2678Z
Oggetto: Modalità di pagamento contribuzione all'Autorità
Questo Comune, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa della procedura concorsuale di un appalto di servizio di progettazione, ha escluso n. 5 concorrenti perché non avevano presentato la ricevuta di versamento relativa alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 2 della deliberazione 10.01.2007 dell’Autorità di Vigilanza ed espressamente specificata nel bando di gara. I soggetti concorrenti avevano solo presentato, a riprova dell’avvenuto pagamento, l’e.mail di conferma del versamento trasmessa dal sistema di riscossione. Nella deliberazione dell’Autorità del 28.01.2008, all’art.3, comma 2, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Con la presente si chiede se l’e.mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione è sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento del contributo, ai fini dell’ammissione alla gara, oppure se oltre a tale documento doveva essere allegata la ricevuta di pagamento (attestazione versamento postale – ricevuta di pagamento effettuato on – line).
RISPOSTA
Il pagamento della contribuzione all’Autorità può avvenire, a scelta dell’operatore, con una delle seguenti modalità:
- mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione";
- mediante versamento sull’apposito conto corrente postale.
Per quanto attiene alle modalità di prova dell’avvenuto versamento, da effettuarsi a norma dell’art. 3 c.2 della deliberazione dell’Autorità in data 24.01.2008, occorre fare riferimento alle istruzioni operative rinvenibili nel sito della medesima Autorità, che in sintesi si riassumono:
- nel caso di versamento on-line: il concorrente deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
- nel caso di versamento sul c/c postale, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta del versamento in originale o in copia autentica.
Ciò posto, nel caso di pagamenti on-line, come presumibilmente effettuato nel caso prospettato, l’unica modalità che i concorrenti possono utilizzare per dimostrare l’avvenuto pagamento è la produzione dell’e-mail di conferma resa dal sistema di riscossione.
In ogni caso la stazione appaltante è tenuta al controllo, tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuta registrazione del pagamento.
QUESITO-2008-024-2580S
Oggetto: Comunicazioni per opere di somma urgenza
Il lavoro specifico riguarda l'invio dei dati all'Osservatorio. All'art. 7 del D. Lgs. 163/06, punto 8 c.2, si stabilisce che per gli appalti di importo < € 500.000 non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento (ad eccezione per i contratti di cui agli art. 19/26). Lo scrivente Ufficio (Regione Veneto - Genio Civile di _____) nella prassi invia comunque la scheda B2 per comunicare gli stati di avanzamento e comunque per dare le altre informazioni peraltro necessarie relative ad eventuali sospensioni o subappalti. Per i casi di somma urgenza, per i quali non esiste un progetto approvato e per i quali necessita dunque l'estrema urgenza dell'intervento, si è giunti a comunicare l'ultimazione lavori all'Autorità (scheda B4) e successivamente si è proceduto contabilmente all'emissione del certificato di pagamento della prima rata, dati questi ultimi da comunicare eventualmente con la scheda B2. Ora, la comunicazione dell'ultimazione lavori ha precluso in questo particolare caso la comunicazione del SAL e pertanto non si è proceduto all'invio della B2, peraltro non obbligatorio per legge (comunque non c'erano sospensioni o subappalti). Nei casi di somma urgenza, dove i lavori proprio per l'urgenza che li caratterizza, devono essere eseguiti e ultimati nel più breve tempo possibile, la consequenzialità delle comunicazioni può differire da quella dei lavori approvati da un progetto esecutivo. Premesso che quest'Ufficio comunica i SAL, indipendentemente dall'importo dei lavori, si chiede se comunque nei casi di somma urgenza o pronto intervento come quello sopra esposto l'omissione è giustificata.
RISPOSTA
In relazione alla natura dei lavori di somma urgenza di importo superiore a 150.000,00 euro, alla loro procedura di affidamento e di rendicontazione e ai brevi tempi di realizzazione, si consiglia di procedere all’invio dei dati in un’unica soluzione e ad opere concluse.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente l’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
QUESITO-2008-021-2555Z
Oggetto: Comunicazioni varianti
Si chiedono chiarimenti sulla scheda B3 da trasmettere all'Autorità, relativamente alle varianti in corso d'opera, disciplinate dall'132 del D. Lgs. 163/06. Il citato articolo indica al comma 1 quando ricorrano le condizioni per essere ammesse varianti in corso d'opera. Al comma 3, periodo 2 e 3, si ammettono anche variazioni in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e derivanti da situazioni non prevedibili al momento della stipula del contratto, sempre che la variazione in aumento non superi il 5% (se si supera tale percentuale non si tratterebbe più di variante ma di "nuovi lavori"?) dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'opera. Si chiede conferma: in queste due tipologie di varianti deve essere compilata la scheda B3. Il comma 3, periodo 1, specifica i casi considerati non varianti, quando si tratti di interventi disposti dal direttore dei lavori per aspetti di dettaglio, entro un importo compreso nel 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e nel 5% per le altre categorie di lavoro e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. La domanda è la seguente: nei casi così detti di non variante come possono essere disposti interventi entro un importo compreso in determinate percentuali senza che ciò comporti un aumento dell'importo del contratto stipulato? In secondo luogo, si chiede la seguente conferma: nei casi costituiti dalle non varianti, evidenziati dal comma 3, periodo 1, non si comunicano i dati della scheda B3. Si chiede ancora il significato del disposto "senza aumento di costo", previsto nella condizione di ammissibilità a variante previsto dal comma 1, lettera b) dello stesso art. 132. Infine: si deve compilare la B3 quando la variazione non comporta un aumento dell'importo contrattuale se al punto 1 della stessa scheda si deve optare per l'aumento o la diminuzione dell'importo.
RISPOSTA
La formulazione del quesito rende necessario chiarire sia aspetti attinenti all’ammissibilità delle varianti (che non devono mai snaturare il progetto originario dell’opera in esecuzione), sia aspetti attinenti alle comunicazioni all’osservatorio.
Ciò posto, con riferimento alle questioni generali, si evidenzia che:
a) le varianti “migliorative”, previste dagli ultimi due periodi del c.3 art. 132 del D. Lgs. 163/2006, sono consentite nei casi di obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, esclusivamente nei limiti d’importo previsti dalla citata norma. Al di fuori di quesiti limiti non sono consentite varianti migliorative al progetto in corso di esecuzione, ma occorre redarre nuovi elaborati progettuali, da affidare con procedura di gara.
b) le variazioni di cui al c.3 primo periodo dell’art. 132 definite “non varianti” devono essere contenute entro il 5% (10% per recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) delle singole categorie di lavoro appaltato e non comportare un aumento dell’importo contrattuale. Ciò comporta che le variazioni in diminuzione e quelle in eccedenza devono compensarsi.
c) le variazioni di cui al c.1 lett.b) seconda parte dell’art. 132 (necessarie per utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera senza alterare l’impostazione progettuale) possono comportare un aumento dell’importo contrattuale ma non un aumento del costo complessivo dell’opera, e devono quindi restare all’interno del quadro economico progettuale.
Con riferimento alle comunicazioni all’osservatorio, si evidenzia che la scheda B3 va compilata ed inviata solo nel caso in cui, a seguito di variante, si abbia un aumento o una diminuzione dell'importo originario del contratto o nel caso di varianti che superino le soglie di cui al c. 3 dell’art. 132.
QUESITO-2008-005-2478S
Oggetto: Trasmissione dei dati degli appalti per servizi, forniture e settori speciali
Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 le Stazioni Appaltanti sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Poiché non ci risulta che il sito dell'Osservatorio regionale sia stato aggiornato anche con le schede relative a servizi e forniture, si chiede con quali modalità si deve procedere alle comunicazioni in oggetto. Il medesimo art. 7, al comma 8 stabilisce che le suddette disposizioni non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19,20,21,22,23,24,25 e 26 per i quali è necessario invece inviare annualmente una relazione all'Autorità. Si chiede se tale relazione deve essere fatta per tutti i contratti di cui ai surrichiamati articoli, indipendentemente dall'importo degli stessi o se solo per contratti di importo superiore ad euro 150.000.
RISPOSTA
Le nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati degli appalti per servizi, forniture e settori speciali, previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, non hanno ancora avuto operatività. L’ Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, con Comunicato in data 31 luglio 2007 del Presidente Giampaolino, ha preannunciato un nuovo sistema per la raccolta dei relativi dati, peraltro non entrato ancora in funzione, confermando nel contempo, a titolo provvisorio, le modalità di trasmissione in essere nel settore dei lavori pubblici. Ulteriori elementi possono essere richiesti direttamente alla medesima Autorità.
Con riferimento alla soglia si rileva come il comma 8 dell’art.7 riguardi contratti di importo superiore ai 150.000,00 euro.
QUESITO-2008-003-2465Z
Oggetto: Comunicazioni per affidamento in concessione
Devo affidare al concessionario dei lavori complementari ai sensi dell'art. 147 del codice dei contratti n. 163/06. Considerato che trattasi di affidamento diretto all' operatore economico che esegue l'opera si deve versare il contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e compilare le schede?
RISPOSTA
Presupposto per la contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come previsto dall’art. 3 della deliberazione del 10 gennaio 2007, è la presenza di una “procedura di selezione del contraente”. L’’Autorità in proposito, nelle risposte ai quesiti presenti nel proprio sito, ha affermato che “il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro”. La contribuzione è quindi dovuta anche nella fattispecie esposta nel quesito, trattandosi in ogni caso di un affidamento, anche se in via diretta.
Le stesse considerazioni vanno estese alle comunicazioni informative, dovute ai sensi dell’art. 7 c.8 del D. Lgs. 163/2006 e smi, in base al quale, ogni qualvolta si affidi un contratto di importo superiore a 150.000,00 Euro, qualsiasi sia la procedura di scelta del contraente, sussiste l’obbligo di compilazione e trasmissione delle schede all’Osservatorio Lavori Pubblici. Peraltro, trattandosi di lavori complementari ad un affidamento di concessione, la compilazione delle schede deve essere rapporta alla fattispecie. Si consiglia comunque, vista la peculiarità dell’affidamento, di formulare un quesito all’Autorità di Vigilanza.
QUESITO-2007-070-2418S
Oggetto: Subappalti autorizzati da dichiarare superiore allo spazio disponibile nella scheda B2
Ho un numero di subappalti autorizzati da dichiarare superiore allo spazio disponibile nella scheda B2, come posso fare?
RISPOSTA
Si procede con l’invio cartaceo dell’elenco di cui alla richiesta. In alternativa il quesito può essere formulato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti.
QUESITO-2007-052-2299S
Oggetto: Comunicazioni dei dati relativi ai lavori pubblici d’importo superiore ai 150.000 euro
Nella comunicazione dei dati relativi ai lavori pubblici d’importo superiore ai 150.000 euro, deve essere trasmessa all’Osservatorio la SCHEDA A entro 30 giorni dal provvedimento approvativo dell’aggiudicazione o dell'affidamento dei lavori (mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata e in economia). Nel caso di trattativa privata, è ancora obbligatorio allegare a tale scheda il modello Mod.L24/2/01 Comunicazione relativa all'avvenuto affidamento di appalto tramite trattativa privata, prevista dall’art. 24, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n.109?
RISPOSTA
La cosiddetta scheda A, che riporta i dati relativi all’aggiudicazione dell’appalto, è trasmessa entro 30 giorni dalla data dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, così come valutata al comma 8 dell’art.11 del D.Lgs.163/06.
In caso di trattativa privata è necessario compilare il modello L24/2/01 così come rilevabile tra i “fatti specifici” descritti nel sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti.
QUESITO-2007-047-2281Z
Oggetto: Comunicazioni per appalti di servizi
L'Ufficio Provveditorato svolge la sua attività nel campo degli approvvigionamenti di beni e servizi per gli usi degli uffici provinciali e degli istituti scolastici di competenza. L'art. 7, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 impone alle Stazioni Appaltanti di comunicare "entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale". Posto che nei servizi è evidente che per inizio ed ultimazione si intende il periodo di affidamento degli stessi, si chiede cosa debba intendersi per "inizio" con riferimento alle forniture, ad esempio, di arredi scolastici presso varie sedi, con consegne che, naturalmente, vengono effettuate in più momenti: l'inizio, in questi casi, coincide con le prima consegna, documentata dalla relativa bolla? Non è chiaro, inoltre, se per "stati di avanzamento" delle forniture e servizi si debbano intendere le fatture emesse dalla ditta appaltatrice. Infine, come deve essere inteso il "collaudo" nei servizi?
RISPOSTA
Va premesso che le disposizioni attinenti agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ad appalti di servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000, previsti dall’art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, non sono ancora operative, come precisato nel comunicato dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 31.07.2007; questo nelle more delle attività di omogeneizzazione dell’intero sistema on-line delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente in corso.
Pertanto, ai fini dell’invio dei dati relativi a servizi e forniture, occorre attendere l’operatività del sistema e le conseguenti informazioni di dettaglio, che saranno rese note dall’Autorità di vigilanza.
In termini generali comunque, con riferimento alle richieste di precisazioni in ordine all’estensione ai servizi ed alle forniture degli atti che caratterizzano tradizionalmente la materia dei lavori pubblici (quali l’inizio, gli stati d’avanzamento, il collaudo), si segnala che lo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 163/2006, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio scorso, tratta, specificatamente per servizi e forniture, delle fasi di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonchè del collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV), fornendo indicazioni di dettaglio anche relativamente agli atti da redigere.
QUESITO-2007-040-2241Z
Oggetto: Scheda A)
Appalto di messa a norma dello stadio di Rugby di proprietà dell'amministrazione. Come devo compilare la scheda A) relativa alle spese del professionista esterno quando le stesse sono state pagate dalla società che ha in gestione l'impianto?
RISPOSTA
Dagli elementi forniti nel quesito non è chiaro a che titolo la società che gestisce l’impianto abbia liquidato le spese tecniche.
In linea generale comunque, premesso che la compilazione e l’invio delle schede è onere della Stazione Appaltante, la scheda A deve riportare il quadro economico iniziale del progetto, comprensivo delle somme a disposizione della S.A. distinte nelle singole voci, ivi incluse le spese tecniche, nonché le varie fonti di finanziamento dell'opera (fondi di bilancio della S.A., entrante da finanziamenti pubblici, apporto capitali privati, ecc.).
Nei campi 1.10.6 e 1.10.12 della medesima scheda A vanno riportati i singoli costi dell’incarico per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione ed della progettazione (costi peraltro ricompresi nel totale della voce spese tecniche indicata nel citato quadro economico), indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
QUESITO-2007-007-2031Z
Oggetto: Applicazione art. 59 della L.R. 27/03
Il lavoro specifico riguarda la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale relativi a contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. In generale per la trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici facciamo riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che si sono succedute nel tempo (primo riferimento il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 293 del 15.12.1999). Per quanto riguarda in particolare la trasmissione dei dati per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova fa da ultimo riferimento alla Comunicazione dell'Autorità dell'11 gennaio 2001 (pubbl. G.U. del 23.01.2001 n. 18 Serie Generale) secondo la quale le informazioni relative ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sono trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale. Il quesito è il seguente: con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, ma anche in attuazione dell'art. 59 comma 2, punti a) e b) della L.R. 27/03 è ancora dovuta la trasmissione trimestrale dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
RISPOSTA
L’art. 59 della L.R. 27/03, che disciplina la materia delle comunicazioni degli
appalti di lavori pubblici all’Osservatorio regionale, non è ancora applicabile.
Il comma 5 del medesimo articolo pone infatti come riferimento temporale per
l’inizio delle trasmissioni dei dati con le nuove modalità, la data di
pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di cui all’articolo 55, c.3
(concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale)
mentre la lettera h) dell’art. 56 richiama la sottoscrizione di specifico
protocollo d’intesa con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, atti ad
oggi non ancora emanati.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni ne consegue che, fino alla data
di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale e della sottoscrizione
di apposito protocollo d’intesa tra Regione Veneto ed Autorità, integrativo di
quello stipulato in data 10.02.2000 attualmente vigente, è ancora necessario
attenersi alle norme nazionali ed alle disposizioni applicative impartite
dall’Autorità.
In particolare le comunicazioni concernenti i lavori di importo inferiore a
150.000,00 €, il cui onere deriva dall’art. 4 c. 16 lett. a) della Legge 109/94,
ora art. 7 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, devono essere allo stato attuale
effettuate nei termini e modi dettati dalle disposizioni dell’Autorità
richiamate nel quesito.
QUESITO-2007-005-2022Z
Oggetto: Scheda per emissione certificato di pagamento
Con la presente, si chiede se dopo aver spedito tutte le schede di un cantiere (quindi dalla A alla B6) per i lavori superiori ai 150.000,00 euro serva spedire anche una scheda B2 per l'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo del medesimo cantiere.
RISPOSTA
L’art 4 c. 17 della Legge 109/94, ora art. 7 c. 8 del D. Lgs. 163/2006, prevede
l’onere della comunicazione all’Osservatorio delle informazioni sulla gara e
sull’affidamento, sul soggetto affidatario e sui professionisti (schede A e C)
nonchè delle informazioni attinenti all’inizio, stati di avanzamento, varianti,
ultimazione, collaudo, importo finale (schede B1, B2, B3, B4, B5 e B6).
Operativamente vanno indicate nella scheda B2, pertinente agli stati di
avanzamento dei lavori, le notizie attinenti al monitoraggio dei lavori, in fase
di esecuzione. L’importo dovuto a saldo, la data e l’importo della rata di saldo
dell’appalto vanno invece indicati nella scheda B6, pertinente all’importo
finale dei lavori, e nella scheda B5, pertinente al collaudo tecnico
amministrativo.
Si ritiene pertanto che, con la compilazione delle schede B5 e B6, si concludano
le dovute informazioni di legge in merito alla rata di saldo.
QUESITO-2006-035-1723Z
Oggetto: Contratti di cottimo
Mentre appare naturale che, in pendenza della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 56 comma 1 lettera h), dell'osservatorio regionale, le comunicazioni per contratti di cottimo superiori ad € 200.000 ed appalti superiori ad € 150.000 debbano essere inviate all'osservatorio costituito con la legge 109 del 11/02/1994, si chiede se i contratti di cottimo per importi uguali o inferiori ad € 200.000 ed appalti inferiori ad € 150.000, considerato che la L.R. 27/03 all'art. 59 comma 2 non ne prevede più l'obbligo di comunicazione all'osservatorio regionale, debbano continuare ad essere trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici, in quanto tale invio parrebbe essere superato dalle succitate disposizioni.
RISPOSTA
L’art. 59 della L.R. 27/03 ridisciplina la materia delle comunicazioni
all’Osservatorio, semplificando e riducendo i dati da inviare, rispetto alla
normativa nazionale.
Il comma 5 del medesimo articolo, peraltro, pone come riferimento temporale per
l’inizio delle trasmissioni dei dati con le nuove modalità, la data di
pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di cui all’articolo 55, c.3,
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio, mentre la
lettera h) dell’art. 56 richiama la sottoscrizione di specifico protocollo
d’intesa con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, atti ad oggi non
ancora emanati.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni ne consegue che, fino alla data
di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale e della sottoscrizione
di apposito protocollo d’intesa tra Regione Veneto ed Autorità, integrativo di
quello stipulato in data 10.02.2000 attualmente vigente, è ancora necessario
attenersi alle norme della legge 109/94 ed alle disposizioni applicative
impartite dall’Autorità. Devono pertanto essere trasmesse, nei termini e modi in
essere, le comunicazioni ”trimestrali” per lavori ed affidamenti in economia
inferiori a 150.000,00 € e le schede “A, C1-C2-C3-B1-B2-........B6” per lavori
superiori ad € 150.000,00.
QUESITO-2006-021-1651Z
Oggetto: Contributo a favore Autorità
Come deve essere versata la tassa all'Autorità di Vigilanza nel caso di ATI già costituita o da costituirsi? e nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) ,c),e), e-bis)dell'art. 10 della legge 109/94? e nel caso di concorrenti stranieri?
RISPOSTA
La forma assunta dagli “operatori economici” per la partecipazione alla gara (ditte singole, A.T.I., Consorzi,GEIE) è ininfluente ai fini del versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Il versamento va effettuato dal “soggetto” che presenta offerta, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con deliberazione del 26/01/2006 e successive istruzioni operative, con obbligo di dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Nell’attuale fase transitoria, i partecipanti alle procedure di gara devono effettuare il versamento presso la Tesoreria Prov.le dello Stato competente territorialmente o su conto corrente, come indicato al punto 4.1 delle citate istruzioni. Nella causale del versamento va indicata la denominazione del partecipante ed in tale sede le ATI costituite o costituende possono esporre i nominativi di tutte le imprese associate, i Consorzi la propria denominazione, indipendentemente dal Consorziato indicato come esecutore. Nessuna problematica pare porsi nel caso di concorrente straniero, comunque tenuto al pagamento del contributo.
QUESITO-2006-017-1627C
Oggetto: Contributo a favore Autorità
Si chiede se il contributo a favore dell'Autorità previsto dall'art. 1 comma 67 della finanziaria 2006 sia dovuto da parte delle stazioni appaltanti e degli offerenti anche nel caso di lavori in economia, posto che la delibera 26 gennaio 2006 dell'Autorità non fa menzione di tale fattispecie.
RISPOSTA
In attesa degli indispensabili emanandi chiarimenti ufficiali da parte della
stessa Autorità (annunciati come tali nella stessa deliberazione, all’art. 3,
comma 5) sembra ragionevole argomentare quanto segue, in un tentativo di
interpretazione letterale - assolutamente non vincolante, vertendosi in materia
di contributi coattivi - della deliberazione in parola.
Il presupposto oggettivo della contribuzione obbligatoria risulta individuato,
ex art. 3, c. 1 della Deliberazione 26 gennaio 2006, nelle “…procedure di
selezione del contraente…”.
Più oltre nel testo, a proposito del codice di identificazione che verrà
assegnato a tali procedure, l’Autorità menziona l’avviso pubblico, la lettera di
invito e la richiesta d’offerta comunque denominata.
Da quanto sopra, per venire al quesito in trattazione, sembra pertanto
evincibile che rientrino nell’obbligo del pagamento all’Autorità anche i “lavori
in economia”, nella forma del “cottimo”: ad eccezione quindi della fattispecie
dei “lavori in amministrazione diretta”.
Per questi ultimi, infatti, ci si avvale di personale dell’ente o all’uopo
assunto, non riscontrandosi quindi quella contrattazione con un imprenditore
esterno (che organizza i lavori con mezzi proprio e a proprio rischio) la quale
appare essere il requisito necessario affinchè si configuri la procedura di
selezione del contraente, cui – come sopra si è visto – è ricollegato l’obbligo
del pagamento.
QUESITO-2005-159-1528Z
Oggetto: Scheda B5
Con la presente si chiede, se nel quadro economico a consuntivo, richiesto nella scheda B5 (collaudo/reg. esecuzione) dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, sia da riportare l'ultimo quadro economico già comunicato (ad esempio a seguito di variante) oppure sia quello con gli effettivi costi sostenuti, riportando pertanto la spesa effettiva. Per esempio: "somme a disposizione per imprevisti" se utilizzate in parte rispetto alla situazione aggiornata all'ultima perizia approvata e riportata nel certificato di collaudo. Potremmo quindi avere una somma complessiva inferiore a quella disponibile e già comunicata, in caso di risparmi su alcune delle voci contenute all'interno delle somme a disposizione.
RISPOSTA
La scheda B5 riguarda i dati dell’intervento, a seguito del collaudo tecnico amministrativo. Nella scheda vanno pertanto riportati i valori del quadro economico derivante dagli atti contabili finali e, per quanto riguarda le somme a disposizione dell’Amministrazione, dalle singole voci di spesa effettivamente sostenute per la realizzazione dell’opera. Si rammenta in proposito che l’art. 4 comma 17 della Legge 109/94 dispone, tra l’altro, l’obbligo per le Amministrazioni aggiudicatici di fornire comunicare all’Osservatorio Lavori Pubblici, “l’importo finale” del lavoro.
QUESITO-2005-156-1525Z
Oggetto: Project financing
Si chiede se nel caso di lavoro pubblico di importo superiore ad € 150.000,00 eseguito mediante project financing, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale, sussista l’obbligo della compilazione delle schede per appalti superiori alla predetta soglia. In caso affermativo: Al momento dell’aggiudicazione al promotore, quest’ultimo manifestava la volontà di costituire una società di progetto che avrebbe stipulato la concessione; tale costituzione e comunicazione dei dati della nuova società è avvenuto a distanza di quattro mesi. Qual è la scadenza per la compilazione delle schede? Come comportarsi nella compilazione delle schede, considerato che diverse informazioni in esse richieste non derivano dal procedimento del project ma più semplicemente dal più attinente appalto di opera pubblica?
RISPOSTA
Ogni qualvolta si affidi l’esecuzione di un’opera pubblica di importo superiore
a 150.000,00 Euro, qualsiasi sia la procedura di scelta del contraente (appalto,
concessione ..) e qualsiasi sia la forma del finanziamento, sussiste l’obbligo
di compilazione e trasmissione delle schede all’Osservatorio Lavori Pubblici.
Trattandosi di concessione di lavori pubblici, i dati vanno trasmessi
dall’Amministrazione concedente che ha nominato il RUP, assumendo le
informazioni dall’affidatario della concessione.
La scadenza per la presentazione delle schede resta confermata in 30 gg. dalla
data del definitivo affidamento, a nulla rilevando la successiva costituzione in
società di progetto ai sensi dell’art. 37 quinquies c.1 della L. 109/94 e smi,
non configurabile, ai sensi della legge stessa, come cessione di contratto e
come tale non rilevante ai fini delle schede stesse. Ciò è confermato dal
disposto dell’art. 37 quinquies c. 1ter in virtù del quale “i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla società ….. fino a collaudo provvisorio”.
Per la loro compilazione appare opportuno specificare nella scheda A), campo
“oggetto dell'appalto” che si tratta di un intervento realizzato tramite finanza
di progetto ed indicare al punto “sistema di realizzazione” che si tratta di un
contratto di concessione. Gli altri campi della scheda A e le conseguenti schede
C1, C2, C3, B1, ecc. vanno compilati di conseguenza, rapportandoli alle
procedure seguite.
QUESITO-2005-137-1469Z
Oggetto: Comma 2 art. 172 DPR 554/99
Restauro paramento murario e lapideo esterno arcovoli dal 47 al 49 e dal 61 al 63 anfiteatro XXYY. Il certificato ultimazione lavori del 01/07/05 certifica la sostanziale ultimazione in data 01 luglio e vengono assegnati ulteriori 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità. Il comma 2 dell'art. 172 del DPR 554 21/12/99 comunica che il certificato di ultimazione può prevedere un termine non superiore ai 60gg per completare lavori di piccola entità, i quali, se disattesi, rendono nullo il certificato con la conseguente obbligatorietà di emetterne uno nuovo. QUESITO: la data di riferimento per iniziare a contare i 60 giorni di tempo concessi alle stazioni appaltanti per inviare la scheda B4 "ultimazione lavori" inizia a decorrere dalla data del certificato fine lavori o dalla data comprensiva dei 30 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 4 comma 17 della L. 109/94, come modificata dalla L. 166/2002 e delle istruzioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, pubblicate nella G.U. n. 33 del 22.2.2000, la scheda " B4 " deve essere inviata entro sessanta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini assegnati ai sensi del comma 2 dell’art. 172 del DPR 555/99 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, va inviata una ulteriore scheda “B4”, aggiornata con i dati del nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni.
QUESITO-2005-132-1460Z
Oggetto: Lavori complementari
Relativamente all'aggiudicazione di lavori complementari di importo superiore ai Euro 150.000 che utilizzano le somme disponibili da ribassi d'asta di un progetto già inviato all'Autorità Lavori Pubblici, chiedo se è necessario comunicare alla stessa Autorità ulteriori dati e quali schede devo utilizzare.
RISPOSTA
La comunicazione all’Autorità di Vigilanza è obbligatoria anche per il caso di
specie. Trattandosi di lavori d’importo superiore a Euro 150.000,00, i dati
dell’affidamento vanno comunicati attraverso la compilazione delle schede A, C1,
C1, C2, C3, B1, B2, ….B6, attenendosi alle disposizioni della L.109/94 e s.m.i.
ed ai comunicati dell’Autorità.
Si rammenta inoltre che per trattative private di importo superiore a 150.000,00
euro, va altresì trasmessa la comunicazione di cui all’art. 24, comma 2, della
L. 109/94.
Resta inteso che, per gli interventi originari di riferimento, dei quali vengono
utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d’asta, le schede successive
a quelle già inviate devono essere redatte senza tener conto dell’affidamento
complementare, i cui costi vanno esposti nelle nuove schede e detratti dal
quadro economico a consuntivo dell’opera originaria.
QUESITO-2005-114-1393M
Oggetto: Appalto di 150.000,00
Buongiorno, vorrei sapere se nel caso di un affidamento di un appalto di importo contrattuale di Euro 150.000,00 esatte (compreso degli oneri per la sicurezza) si debba trasmettere i dati all'Osservatorio tramite le schede "Avvio intervento" e "Conclusione intervento" previste per gli appalti fino ad Euro 150.000,00 oppure utilizzando le schede A, C1, C2, C3, ecc. per gli appalti superiori ad Euro 150.000,00. Grazie per la risposta.
RISPOSTA
In relazione alle istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. (Suppl. Ord. N. 33 alla G.U. n. 43 del 22.02.2000), si rileva il riferimento testuale al valore dell’appalto unicamente per i lavori “di importo inferiore a 150.000 EURO”, da ciò desumendosi il carattere generale residuale della disciplina riguardante le schede per lavori di importo diverso: argomentando a contrario, per questi ultimi devono intendersi tutti i lavori di importo “pari o superiore a 150.000 euro”. Di conseguenza, per un appalto di importo pari esattamente a 150.000 euro, la trasmissione dei dati deve avvenire tramite le schede di tipo “A, B, C”.
QUESITO-2005-103-1360M
Oggetto: Invio schede
per l'invio delle schede B4 e B5 per fine lavori si intende il lavoro principale ( schede A-C1/C3) oppure bisogna considerare anche la fine di eventuali lavori eseguiti con somme a disposizione dell'Amministrazione , liquidazione espropri ecc.. Questo perchè il quadro economico finale risulta essere diverso in base alle due casistiche .
RISPOSTA
Con riferimento alle istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione
dati dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. (Suppl. Ord. N. 33 alla G.U. n. 43 del
22.02.2000) si rileva che la SCHEDA B5 - Collaudo tecnico-amministrativo,
prevede al punto 2 “Quadro economico a consuntivo” di dover “riportare i valori
del nuovo quadro economico derivante dagli atti del direttore dei lavori”. In
particolare, per quanto riguarda la specifica sezione (lett. c) riguardante le
“Somme a disposizione della stazione appaltante " si precisa che devono essere
indicate “analiticamente le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante
concernenti le singole voci di spesa per la realizzazione dell'opera”, fra cui
sono incluse anche quelle per “acquisizione aree o immobili”: queste ultime,
unitamente alle eventuali ulteriori spese lavori eseguiti con somme a
disposizione dell'Amministrazione, dovranno pertanto essere considerate nella
compilazione della scheda.
Per i termini relativi all’invio si farà riferimento all’appalto principale.
QUESITO-2005-101-1357Z
Oggetto: Ritiro offerta presentata
si chiede se l'impresa concorrente ad una gara di appalto possa ritirare la propria offerta ed eventualmente fino a che momento possa farlo (ad esempio: prima della apertura delle operazioni di gara, prima della aggiudicazione definitiva.....). Si chiede anche se un'impresa esclusa dalla gara (nel caso specifico per collegamento sostanziale con altra) possa ritirare la propria offerta allo scopo di evitare la segnalazione all'autorità di vigilanza sui llpp e la conseguente annotazione dell'avvenuta esclusione sul casellario informatico.
RISPOSTA
In relazione alla prima domanda non paiono sussistere ragioni giuridiche
ostative al ritiro da parte di un concorrente della propria candidatura ad una
gara d’appalto, purchè questo avvenga entro il termine fissato per la ricezione
delle offerte. Dopo tale data l’impresa è vincolata alla propria istanza di
partecipazione alla gara ed alla propria offerta, come peraltro previsto sia dai
bandi tipo regionali che dai bandi tipo dell’Autorità di Vigilanza.
In tal senso va verificato il bando di gara e l’autodichiarazione richiesta
all’impresa “di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per ….
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte”.
In relazione a quanto prospettato nella seconda domanda l’eventuale richiesta di
ritiro dell’offerta economica da parte di un’impresa, dopo la fase di verifica
della documentazione amministrativa e la sua esclusione dalla gara per
l’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale, non evita la
segnalazione all’Autorità di Vigilanza, che la Stazione Appaltante ha l’obbligo
di effettuare per tutte le ditte partecipanti alla gara per le quali ha
accertato tale situazione.
QUESITO-2005-066-1259VZ
Oggetto: Inadempienza ATI
Dalla richiesta di regolarità contributiva è emersa l'inadempienza della mandante dell'A.T.I. (mandataria 60 mandante 40). La mandataria ha dichiarato (a fine lavori)che i lavori sono stati eseguiti quasi esclusivamente dalla stessa, e che la mandante ha eseguito opere in misura quasi nulla, per intervenuta difficoltà economica operativa; la stessa mandante ha dichiarato la rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine alla non esecuzione totale di quanto appaltato, invitando la mandataria a proseguire l'esecuzione dei lavori in modo da evitare inadempimenti nel rapporto contrattuale. Nel corso dei lavori, la mandataria ha acquisito l'attestazione SOA per le classifiche richieste nel bando, requisiti che in sede di gara (anche se in percentuale minima) erano stati comprovati con l'apporto della mandante. Il termine per il collaudo provvisorio è spirato il 23.4.2005; non si pongono problemi in ordine alla collaudabilità e le opere sono state prese in consegna provvisoria per l'immediato utilizzo. Gli enti previdenziali avevano segnalato già in corso d'opera la posizione irregolare della mandante. La sola Cassa Edile ha sinora confermato l'irregolarità, quantificando in e. 30.000,00 circa il relativo debito; INPS ed INAIL non hanno ad oggi riscontrato. IL credito residuo risultante dallo stato finale è di e. 20.000,00. SI DOMANDA: 1.Se il fatto che la mandante non abbia eseguito le opere, e la mandataria vi si sia sostituita integralmente, costituisca grave inadempienza contrattuale, e se debba esserne pertanto fatta segnalazione ad Osservatorio ed Autorità di Vigilanza. 2.Se sia possibile sospendere lo svincolo della cauzione definitiva ed il pagamento della rata di saldo, fino ad avvenuto chiarimento delle posizioni debitorie dell'impresa presso gli enti previdenziali.3. Quali rendiconti debbano essere esposti dagli enti previdenziali per stabilire quanto addebitabile relativamente ai lavori in appalto. 4.Se si possa procedere con il certificato di collaudo provvisorio.
RISPOSTA
Il servizio “www.legge109-94.it”, gratuito, fornisce in tempi contenuti risposte
brevi a quesiti brevi e, non a caso, è imposto un limite dimensionale, dettato
dal sistema, per limitare la lunghezza dei quesiti e delle risposte. Il quesito
in parola contiene ben 4 sub-quesiti, che necessitano, per la risposta, di spazi
più ampi di quelli offerti dal sistema.
Invitando l’utente ad attenersi, per i prossimi quesiti, ai citati principi, si
fornisce una prima risposta relativa al primo punto, mentre la risposta completa
verrà inviata a cura dell’Osservatorio Regionale.
1. Posto che un puntuale controllo in fase esecutiva avrebbe probabilmente
consentito di rilevare la disfunzione (e di correggerla) senza attendere
chiusura dei lavori, l’impresa capogruppo – di per sé priva dei requisiti di
qualificazione per concorrere da sola all’appalto, tanto che aveva potuto
partecipare solo associandosi con altra impresa – ha eseguito lavori in misura
superiore a quella consentita dalla propria qualificazione. L’ati è quindi stata
usata come mero strumento di elusione delle norme sulla qualificazione, visto
che la mandante ha eseguito lavori in misura pressoché nulla. E’ pertanto da
ritenere che tale comportamento debba formare oggetto di segnalazione
all’Osservatorio.
2. Ai sensi dell’art. 101, c. 3, Reg. gen., l’ente appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione definitiva anche “per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere”. Quindi non solo la p.a. può
sospendere lo svincolo della cauzione, ma in caso di persistente inadempimento
può incamerare la cauzione stessa per far fronte agli obblighi dell’impresa
presso gli enti previdenziali. Si veda anche l’art. 41, c. 1, lett. c), L.R. n.
27/03: “qualora … siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da
parte dell’impresa appaltatrice …, l’ente appaltante … provvede al pagamento
delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di
pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva”..
3. Nel caso di specie, a fronte del silenzio di Inps e Inail (che diventa
silenzio-assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta), la
situazione di irregolarità è stata segnalata dalla cassa edile, la quale dispone
delle dichiarazioni mensili dell’impresa riguardanti il personale operaio
impiegato, le ore lavorate, ecc. Sulla base di tali indicazioni l’ente è in
grado di stabilire a quanto ammontano i contributi da versare e, pertanto, di
definire l’entità del debito in caso di mancato versamento. In difetto potrà
venire in considerazione l’importo di incidenza della manodopera definito dal
progettista e ufficializzato nel bando di gara.
4. Il certificato di collaudo provvisorio deve dare conto anche della rilevata
situazione debitoria dell’impresa appaltatrice nei confronti degli enti
previdenziali e/o assicurativi. Infatti ex art. 199, c. 2, lett. b), Reg. Gen.,
nel certificato l’organo di collaudo, tra l’altro, “determina la somma da porsi
a carico dell’appaltatore per danni da rifondere …, per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; … ”.
QUESITO-2005-039-1198
Oggetto: Applicazione art. 59
Si chiede se l'art. 59 della legge regionale 27/2003 è sin da ora applicabile in considerazione di quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo e precisamente "le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 55, comma 3". Il quesito suddetto è posto in quanto non risulta sia stato assunto il provvedimento con la quale la Giunta Regionale determina la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell'Osservatorio regionale.
RISPOSTA
Si conferma che il provvedimento di cui all’art.55, comma 3, della LR27/03 non è stato ancora assunto. Peraltro non è stato ancora sottoscritto il Protocollo d’intesa con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Allo stato attuale si conferma che le comunicazione all’AVLLPP restano quelle di cui all’art.4 della L.109/94 e s.m.i. e quelle disposte dalla medesima Autorità dopo l’entrata in vigore della stessa legge Merloni.
QUESITO-2005-021-1159
Oggetto: Esclusione ditta
Si chiede se l'esclusione di una ditta da una gara per un appalto inferiore a € 150.000 (per esempio di € 35.000) debba essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici o semplicemente all'Osservatorio.
RISPOSTA
Nel caso di esclusione di una ditta da una gara di appalto la relativa comunicazione, se dovuta ai sensi di legge (es. art.10, comma 1-quater, della L.109/94 e s.m.i.), va fatta direttamente all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per i provvedimenti di cui all’art.4, comma 7, della medesima norma e/o per le annotazioni relative al Casellario Informatico.
QUESITO-2004-115-979
Oggetto: Lavori complementari
Oggetto: Manutenzione straordinaria per la sicurezza di alcuni tratti della S.P. 102 "Postumia Romana" per l'anno 2004. Con la scheda A è stato comunicato all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. l'opera indicata in oggetto dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui 485.225,00 a base d'asta. Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b) della L.R. 7.11.2003 N. 27 sono stati affidati lavori complementari dell'importo di netti € 115.790,05, al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale agli stessi prezzi e condizioni dei lavori principali utilizzando somme disponibili a seguito del ribasso d'asta e conseguenti all'aggiudicazione. Si chiede per questi ultimi lavori che scheda utilizzare per la comunicazione all'Autorità o Osservatorio regionale
RISPOSTA
L’appalto in parola rientra tra i contratti di lavori che possono essere
affidati a trattativa privata ex art. 33 comma 1 lett. b) della L.R. 7.11.2003
N. 27.
Trattandosi di lavori complementari, il cui importo contrattuale risulta pari a
euro 115.790,05, i relativi dati verranno inviati all’Osservatorio Regionale
degli Appalti con le schede cosiddette “trimestrali” (avvio interventi e
conclusione interventi) destinate ad opere il cui importo a base di affidamento
risulti inferiore a 150.000,00 euro.
Resta inteso che oltre alla scheda A, per il contratto di riferimento (importo
euro 600.000,00), verranno redatte ed inviate le successive schede
C1-C2-C3-B1-B2-........B6 senza tener conto dell’affidamento complementare.
Le relative contabilità dei lavori dei due contratti dovranno restare distinte.
QUESITO-2004-104-934
Oggetto: Comunicazione art. 24 comma 2 L. 109
Quando affido un lavoro a trattativa privata ai sensi della L. Regionale n. 27/2003, comma1, lett. a), di importo sup. ad € 150.000 , devo inviare all’Autorità la comunicazione prevista dall’art. 24, comma 2 L. 109/94 , od è sufficiente completare le motivazioni previste nella scheda A) ?
RISPOSTA
Nel caso in cui un’Amministrazione Appaltante procede all’affidamento di un
lavoro pubblico di interesse regionale mediante procedura negoziata (art.33 –
LR27/03) di importo superiore a 150.000,00 euro, va trasmessa la comunicazione
di cui all’art. 24, comma 2, della L. 109/94.
Nel caso in specie si ritiene di applicare il comma 2 dell’art.1 della medesima
legge regionale che dispone di applicare le disposizioni della legge statale
“..... per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge ......” (ndr
LR27/03).
QUESITO-2004-86-879T
Oggetto: Incarichi fiduciari
SI CHIEDE:
1) se, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2003, gli incarichi
professionali esterni di natura fiduciaria, vadano comunicati all'Autorità ai
sensi del Comunicato della medesima del 24/06/2002, (G.U. Serie Gen. n. 146) o
se, con la pubblicazione sul sito internet della Regione si possano considerare
assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa anche nazionale
2) se, la comunicazione all'Autorità e/o la pubblicazione di cui sopra, debbano
riguardare tutti gli incarichi professionali di natura tecnica di qualsiasi
importo, anche minimo, e/o di qualsiasi natura (es. incarico per la sistemazione
di pratiche catastali, inserimento in mappa di immobili necessari per la stipula
di atti, frazionamenti o altre pratiche non legate alla progettazione di opere)
RISPOSTA
L’art. 59 della LR 27/03 ha ridisciplinato la materia delle comunicazioni
all’Osservatorio, stabilendo che le stesse debbano farsi esclusivamente
all’Osservatorio regionale nei casi e con le modalità ivi previsti.
Il comma 5, peraltro, afferma che “le comunicazioni previste nel presente Capo
sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo
55, comma 3”, che ne attribuisce la competenza alla Giunta regionale.
Ne consegue che - fino alla pubblicazione del provvedimento della Giunta
regionale, ed anche alla luce del protocollo d’intesa a suo tempo stipulato tra
l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e la Regione del Veneto – è
ancora necessario attenersi alle norme della legge 109/94 ed alle disposizioni
applicative dell’Autorità, ivi compreso il Comunicato pubblicato sulla G.U. n.
146, del 24 giugno 2002.
Va sottolineato che detto Comunicato:
- non prevede soglie minime d’onorario al di sotto delle quali sia consentito
omettere la segnalazione all’Autorità degli affidamenti all’esterno di incarichi
di natura tecnica;
- tali incarichi debbono comunque riguardare la progettazione, la direzione dei
lavori e le attività di supporto tecnico amministrativo al responsabile unico
del procedimento di lavori pubblici, e non, quindi, altre attività che non siano
inerenti con la materia disciplinata dalla legge 109/94 e dal DPR 554/00.
QUESITO-2004-38-768T
Oggetto: Piano triennale
Con l'entrata in vigore della legge regionale quale sono le modalità e la tempistica per l'invio all'Osservatorio del piano triennale approvato con il bilancio comunale?
RISPOSTA
L’art. 59, comma 4, della L.R. 27/03, stabilisce che “Il Programma triennale e
l’Elenco annuale dei lavori .... sono trasmessi all’Osservatorio regionale, da
parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta
regionale con il provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3”.
Il comma 5 del citato art. 59 stabilisce, a sua volta, che “Le comunicazioni
previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3”.
Ne consegue che, in assenza del provvedimento di competenza della Giunta
regionale, le modalità e la tempistica oggetto del quesito sono tuttora
disciplinate dall’art. 2, comma 4, del D.M. 21 giugno 2000.
QUESITO-2004-34-753V
Oggetto: Lavori soggetti al S.Lgs 158/95
Si chiede:
1) se per i lavori specialistici da affidare ai sensi del D. Lgs 158/95 (o
secondo regime proprio se inferiori alla soglia comunitaria) va effettuata la
trasmissione dei dati di cui all'art 4 commi 17 e 18 Legge 1090/94;
2) se per le opere incluse nel DPCM 517/97 (per le quali non si applicano le
disposizioni del DPR 554/99 su esecuzione, contabilità e collaudo, va effettuata
la trasmissione dei dati di cui sopra riferiti a tali fasi.
RISPOSTA
1) L’art. 2, c. 4, della L.109 prevede che i soggetti operanti nei settori
speciali applichino le norme della stessa legge quadro per i soli lavori di cui
all’art. 8, c. 6, del D. Lgs. 158 (lavori non strettamente correlati agli scopi
istituzionali dei soggetti aggiudicatori o che, pur essendo funzionali a detti
scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia
direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori
medesimi) e per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Ne
deriva che per i lavori “specialistici” non trova applicazione la norma
dell’art. 4, commi 17 e 18, della stessa L. 109.
2) Per quanto riguarda le opere incluse nel DPCM 517/97, invece, trovano
applicazione le disposizioni della legge quadro, ivi compreso il citato art. 4,
commi 17 e 18, in quanto l’esenzione di cui all’art. 2, comma 4, della stessa L.
109 si riferisce alle “disposizioni del regolamento” generale, riguardanti
l’esecuzione, la contabilità e il collaudo dei lavori.