Quesiti all'Osservatorio Regionale

Polizze assicurative

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QUESITO-2009-069-3249Z

Oggetto: Copertura assicurativa delle attività di verifica dei progetti

Nelle more di approvazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, quali caratteristiche (durata? massimale?) deve avere la polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 112, comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per un lavoro pubblico di importo pari ad euro 1.900.000,00? L'Amministrazione Comunale potrebbe applicare in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 111, del suddetto decreto legislativo relative alla garanzia che devono prestare i progettisti?

RISPOSTA

Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006, le caratteristiche della garanzia ex art. 112 c. 4bis del citato D. Lgs., a copertura assicurativa delle attività di verifica dei progetti, vanno individuate dalla Stazione Appaltante.

Al fine della determinazione della durata e del massimale possono essere presi quale riferimento indicativo sia l’allegato XXI al codice dei contratti, relativo alle “opere strategiche”, sia l’art. 111 relativo alle polizze del progettista.

In particolare, per quanto concerne la validità temporale, considerato che gli errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica del progetto possono avere risvolti in tutta la fase di svolgimento dei lavori, appare adeguato che la polizza abbia durata dalla data di accettazione dell’incarico (come previsto dallo stesso art. 112 c. 4bis) alla data di l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, analogamente alla garanzia dovuta dal progettista ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/06.

Per quanto concerne il massimale, si può far riferimento all’art. 37 del citato allegato XXI al D. Lgs. 163/2006, che prevede per le attività di verifica di opere strategiche una garanzia con percentuale non inferiore al 5% del costo dell’opera.

Quanto sopra è peraltro in linea con la bozza di regolamento di attuazione del codice dei contratti in corso di assunzione.


QUESITO-2009-067-3244B

Oggetto: Polizza rata di saldo con esecutore posto in liquidazione volontaria

A lavori ultimati di alcuni impianti di climatizzazione, la Ditta esecutrice è stata posta in liquidazione volontaria e la stessa ha presentato ricorso per ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ( ammissione avvenuta con provvedimento del competente Tribunale. Per la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti, la Ditta ha precisato che in relazione a tale procedura non può più sottoscrivere garanzie fidejussorie, ma potrebbe essere utilizzata la polizza di Respons. Civile Terzi e Respons. Civile Postuma per l'anno 2009 che la Ditta esecutrice ha in essere e per la quale c'è l'obbligo di rinnovo fino alla chiusura degli obblighi contrattuali dei lavori realizzati. E' sufficiente tale polizza o quale altra forma deve essere utilizzata dal Comune ai fini della liquidazione del saldo dei lavori?

RISPOSTA

L’utilizzo della polizza di responsabilità civile per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi in luogo della polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo non appare compatibile con l’eterogenea finalità di tali garanzie.

La prima forma di garanzia è prevista per tenere indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La seconda tutela l'amministrazione nel periodo di verifica tra l’ultimazione dei lavori e l’effettuazione del collaudo definitivo, garantendo la corretta esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi contrattuali fino all’approvazione del collaudo definitivo.

Ciò premesso, nel caso in esame, sia pure sulla base delle scarse informazioni fornite, non appare del tutto giustificata l’affermazione dell’appaltatore secondo cui l’ammissione alla procedura di concordato preventivo rappresenterebbe condizione preclusiva alla costituzione della polizza fideiussoria in argomento.

Difatti, in forza di quanto dispone l’art. 167, primo co., della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267), con riferimento all’amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, potendo conseguentemente compiere tutti gli atti a ciò necessari.

Peraltro, la fattispecie prospettata sembra ricadere nel campo di applicazione del disposto del secondo co. del succitato art. 167, il quale subordina il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, tra cui è espressamente annoverata l’accensione di fideiussioni, alla previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura.

Ne segue la necessità di verificare, prima di vagliare ulteriori soluzioni, se l’appaltatore si sia attenuto a quanto previsto dalla legge fallimentare, richiedendo la summenzionata autorizzazione al giudice delegato.


QUESITO-2009-032-3059Z

Oggetto: Copertura assicurativa dipendenti

Per quanto attiene la normativa vigente ed in particolare quella in materia di lavori pubblici, si chiede cortesemente, se il personale tecnico che esercita attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori, di Responsabile del Procedimento e attività connesse, abbia diritto ad una polizza assicurativa a suo favore per la copertura dei rischi di natura professionale, stipulata dall’Amministrazione Comunale che si accolla per intero, o in parte, i costi relativi.

RISPOSTA

L’art. 90, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 dispone espressamente che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, siano interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, demandando al Regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipula delle stesse. In attesa dell’emanazione del regolamento è vigente l’art. 106 del D.P.R. 554/99, che peraltro, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 253 c. 3 del codice dei contratti, deve intendersi non applicabile ove prevede il rimborso al dipendente dei soli due terzi del premio, in quanto incompatibile con il citato art. 90 c.5.

Risultano inoltre vigenti l’art. 6 c.5, l’art. 8 c.6 e l’art. 12 c.3 della L.R. 27/2003, riguardanti la copertura assicurativa di tutti i servizi tecnici svolti dai dipendenti interni alle Amministrazioni, in quanto non dichiarati incostituzionali e non ascrivibili alla materia della “tutela della concorrenza” o all’ “ordinamento civile”.r

Dal citato quadro normativo ne consegue che, per le attività di progettazione esercitate dal dipendente (ai sensi dell’art. 90 c.5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 c. 6 della LR 27/03) nonché per le attività di RUP (ai sensi dell’art. 6 c.5 della LR 27/03), vige l’obbligo per le Amministrazioni Aggiudicatici di stipulare le polizze a copertura dei rischi di natura professionale.

Diversamente, ai fini della copertura dei rischi per attività di Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo, l’assenza del provvedimento di Giunta Regionale, previsto dall’art. 12 c.3 LR 27/03 potrebbe condizionare la stipula delle polizze stesse.

In ogni caso resta fermo che, per giurisprudenza consolidata, i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave non possono essere posti a carico dell’Amministrazione.


QUESITO-2008-083-2891C

Oggetto: assicurazione dei dipendenti

Premesso che con le modifiche apportate al D.Lgs. n° 163/06 dal Decreto Legislativo 11.09.2008, n° 152 è stato aggiunto all’art. 92 il comma 7bis che così recita: “Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalla amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento”. Con la presente si chiede: la suddetta assicurazione deve coprire tutti i rischi in cui potrebbe incorrere il dipendente nello svolgimento dell’attività progettuale nonché della direzione lavori? oppure quali rischi deve coprire? può essere stipulata una polizza generale che copra tutti i dipendenti che svolgono attività progettuale e di direzione lavori, inserendo nel quadro economico dell’opera una percentuale del premio pagato in relazione all’importo dei lavori?

RISPOSTA

La relazione governativa al d.lgs. 152 sul punto ha specificato che”.. tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico ... sono comprese l’assicurazione dei dipendenti ...”. Pertanto la modifica al Codice non fa altro che ribadire l’accollo a carico delle P. A. degli oneri per le polizze dei propri dipendenti progettisti (non viene menzionata la direzione lavori).

Attualmente quindi la disciplina normativa è data dal combinato disposto fra l’appena commentato comma 7 bis dell’art. 92, il comma 5 del precedente art. 90 e i vigenti artt. 105 e 106 del DPR 554/99.

L’Autorità in una risalente Deliberazione (AG647 del 16/11/2000) ha specificato quanto segue: “Il combinato disposto dell'articolo 17, co. 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e degli articoli 105 e 106 del regolamento di attuazione che prevedono anche per i professionisti interni la stipulazione, a carico dell'amministrazione, di polizze a copertura dei rischi professionali che derivano dalla progettazione, devono essere intesi nel senso che la polizza il cui costo la stazione appaltante rimborserà per due terzi al dipendente sarà esclusivamente quella stipulata per coprire i rischi di progettazione derivanti dalla singola opera progettata e non anche quei costi che derivino dalla stipula di una polizza di responsabilità civile a carattere generale”.

Quanto all’estensione della copertura assicurativa, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave non possono essere posti a carico delle amministrazioni. (in tal senso è la giurisprudenza del giudice contabile: C. conti, sez. giur. Sicilia, 25 ottobre 2006 n. 3054; C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 7 febbraio 2004 n. 95; C. conti, sez. giur. reg. Lombardia, 8 aprile 2004 n. 528).


QUESITO-2008-066-2833Z

Oggetto: polizza di responsabilità civile professionale

La polizza di responsabilità civile professionale, di cui al’art. 111 del D.Lgs. n° 163/06, deve essere specifica per l’incarico affidato e quindi fatta ad hoc oppure può essere prestata mediante la presentazione di un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale contratta dal professionista per la sua attività in generale?

RISPOSTA

La polizza prevista dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 è connessa al singolo progetto ed alla relativa attività progettuale, rappresentando uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore della Stazione Appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all’attività di progettazione È necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata, da redigersi secondo lo schema tipo 2.2 approvato con decreto interministeriale n. 123 schema del 12.03.2004.


QUESITO-2008-022-2557B

Oggetto: obbligo normativo polizza RUP

Richiamato l'art. 6, comma 5 della L.R. n. 27/03, nonchè gli artt. 90 comma 5° del D.Lgs. n. 163/06, l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 e l'art. 279 del Nuovo Regolamento d'attuazione del Codice Contratti, sebbene non ancora in vigore, si chiede quali siano i diritti per il personale tecnico afferente il settore LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE, operante attività di progettazione, direzione lavori e che svolge il delicato ruolo di "Responsabile del Procedimento" in materia di polizze assicurative, ossia se le stesse, per la copertura dei rischi di natura professionale siano dovute dalla stazione appaltante e se a loro totale carico.

RISPOSTA

Come chiarito nella risposta al quesito-2005-148-1505, la vigente normativa configura un vero e proprio obbligo in capo alle Amministrazioni di stipulare le polizze in argomento.

Nello specifico, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del procedimento esercitate da un proprio dipendente, l’art. 6, comma 5, della L.R. 27/2003, tuttora applicabile, sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a stipulare a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle predette funzioni.

Dal combinato disposto dell’art. 8, comma 6, della succitata legge regionale, che ripropone nella sostanza l’obbligo previsto dall’art. 90, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 106 del D.P.R. 554/1999 (applicabile in forza del richiamo alla normativa statale operato dall’art. 1, comma 2, della L.R. 27/2003), si evince la sussistenza di un identico obbligo per quanto attiene alle funzioni di progettista esercitate dal dipendente.

Conseguentemente, appare illegittimo, per violazione delle norme regionali e statali testè richiamate, il rifiuto opposto dall’amministrazione alla stipula delle predette polizze assicurative.

Quanto all’estensione della copertura assicurativa, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave non possono essere posti a carico delle amministrazioni.


QUESITO-2005-162-1536Z

Oggetto: Garanzia per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori

Sono stati ultimati i lavori di sistemazione di un percorso pedonale, dati in appalto. Durante l’esecuzione dei lavori è rimasta danneggiata la vetrina di un negozio prospiciente il luogo di intervento. Il proprietario ha chiesto di essere risarcito del danno. Abbiamo chiesto all’appaltatore, anche ai fini della chiusura delle operazioni di collaudo e di liquidazione della rata di saldo, la dimostrazione di aver risarcito tale danno. L’appaltatore, per contro, ci ha risposto di aver interessato la propria compagnia assicuratrice ma che essa non intende riconoscere il danno (nella lettera della compagnia si legge testualmente che nessuna responsabilità può essere attribuita all’assicurata per quanto accaduto). Come ci si comporta in questo caso? E’ lecito dedurre dal credito dell’appaltatore la somma occorrente per la riparazione del danno?

RISPOSTA

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera.
In merito alla garanzia si sottolinea che ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 109/94 e s.m. e dell’art. 103 del DPR 554/99, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, …. e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L’art. 14 comma 2 del D.M. 145/2000 (presumibilmente in vigore all’epoca) pone comunque a carico dell’appaltatore l’onere per il ripristino di opere o risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Ciò posto, il responsabile del procedimento, espletati gli adempimenti di cui art. 189 del DPR 554/99 ed accertata l’esistenza di crediti dell’appaltatore per danni a terzi, deve invitare l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimettere al collaudatore i documenti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito. Il mancato pagamento dei creditori non costituisce ostacolo allo svolgimento delle operazioni di collaudo, ma successivamente la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 3 art. 204 DPR 554/99 delibera sul certificato di collaudo e sui risultanti degli avvisi ai creditori, assumendo le opportune garanzie (estensione durata polizza art. 103 DPR 554 o eventuale sospensione rata di saldo), fino a che l’appaltatore non giustifichi di aver tacitato i reclamanti.


QUESITO-2005-148-1505ZTbis

Oggetto: Garanzia del dipendente

L’Amministrazione da cui dipendo asserisce di non poter stipulare polizze assicurative di cui al c. 3 della art. 12 della L.R Veneto 07.11.03 n° 27 in quanto il relativo regolamento non è stato ancora emanato; e ciò nonostante la Regione stessa, che ha promulgato la Legge N° 27/03, abbia provveduto a stipulare le polizze in parola per i propri tecnici. Pertanto il sottoscritto ha stipulato personalmente una polizza, sopportandone tutto l’onere economico, al fine di poter avere la copertura per la “colpa grave”. Non è infatti possibile assicurarsi solo per colpa grave, essendo tale copertura data solo se in estensione alla polizza “ordinaria” per rischi di natura professionale. Peraltro le polizze offerte dal mercato sono formulate in modo tale che tecnici che gestiscono importi di lavori molto modesti devono pagare quasi la stessa quota di colleghi titolari di più numerosi e ben più cospicui incarichi, col rischio che gli incentivi previsti dall’arto 18 L. 109/94 non siano nemmeno sufficienti a coprire il costo della polizza. Il tutto a fronte di responsabilità molto rilevanti. Si chiede pertanto: 1) Se sia legittimo il rifiuto dell’Amministrazione Pubblica di non stipulare per i propri tecnici la polizza di cui al c.3 art. 12 LR N° 27/03, ovvero di rimborsare loro il costo sostenuto per la stipula della polizza (ad esclusione della quota per colpa grave); 2) Che responsabilità abbia l’Amministrazione Pubblica qualora affidi incarichi di progettazione e/o Direzione lavori a propri dipendenti che non siano coperti dalla copertura assicurativa in parola. Sembra utile citare in merito il parere dell’avv. ____ del Foro di ____, che in merito afferma “E’ evidente, peraltro, che nelle more dell’adozione del riferito atto giuntale gli Enti non potranno sottrarsi all’onere di garantire ai progettisti interni la copertura assicurativa prevista dal comma in commento” (Commentario alla Legge Regionale del Veneto n° 27/2003)

RISPOSTA

L’obbligatorietà a carico dell’Amministrazione della copertura assicurativa per i propri dipendenti tecnici è sancita, per le attività di progettazione, dall’art. 8 c. 6 della L.R. 27/03 (e prima ancora dall’art. 17 c. 3 della Legge 109/94 e s.m.i. nonché dall’art. 106 del DPR 554/99) nonchè per le funzioni di Responsabile del Procedimento dall’art. 6 c.5 della L.R. 27/03. Le citate disposizioni sanciscono, senza possibilità di dubbio, che le Amministrazioni Aggiudicatici sono tenute a stipulare dette polizze. Resta fermo che, per giurisprudenza consolidata, i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave non possono essere posti a carico dell’Amministrazione.
Il rifiuto opposto dalla Stazione appaltante di provvedere alla copertura assicurativa del proprio dipendente chiamato a svolgere funzioni di progettista appare illegittimo per violazione all’art. 8 c.6 LR 27/03, integrato dall’art. 17, c.3, L.109/94 e dall’art. 106 DPR 554/99, in virtù del canone ermeneutico delineato dall’art. 1, c. 2, LR 27/03, per il quale in assenza di norme regionali difformi si applicano quelle dell’ordinamento statale. Potrebbe altresì apparire illegittimo il rifiuto di provvedere alla copertura assicurativa del dipendente chiamato a svolgere funzioni di RUP, per violazione all’art. 6 c.5 L.R. 27/03, laddove si consideri che queste ultime norme stabiliscono un principio non esplicitamente sottoposto alla previa attuazione regolamentare.
La responsabilità che ne deriva può essere economicamente quantificata nell’onere sopportato (e non rifuso) dal dipendente per procurarsi a proprie spese la copertura assicurativa in parola, al netto del premio riferito alla sola copertura della “colpa grave”.
Più in generale, l’assenza del provvedimento di Giunta Regionale, previsto dall’art. 12 c.3 LR 27/03 non appare poter condizionare la stipula delle polizze stesse.


QUESITO-2005-049-1226V

Oggetto: Garanzia fidejussoria a saldo

In riferimento agli artt. 102 e 199 del DPR 554/99 si chiede se la polizza a garanzia della rata del saldo deve essere stipulata per la durata di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o di collaudo provvisorio) oppure se deve coprire anche il periodo di due mesi successivo al suddetto termine, per un totale quindi di 26 mesi (qualora il collaudo non venga approvato, assumendo cioè carattere definitivo decorsi gli ulteriori 2 mesi dalla scadenza dei 2 anni dalla sua emissione).

RISPOSTA

Il tenore inequivoco dell’art. 199 Reg. gen. fa ritenere che la durata della garanzia debba essere circoscritta a 2 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Secondo tale norma, infatti, decorso tale termine, “il collaudo si intende approvato”, e ciò anche se nei 2 mesi successivi non sia intervenuto l’atto formale di approvazione del collaudo stesso.
Ed è nell’arco di tale biennio che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera indipendentemente dall’intervenuto pagamento della rata di saldo e tale pertanto è la durata che deve avere la polizza fidejussoria in questione.


QUESITO-2005-045-1215T

Oggetto: Garanzia fidejussoria a saldo

In ordine all’art. 28, comma 9, L. 109/’94 il quale recita “Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria…” e tenuto conto che: sia le imprese esecutrici di ll.pp. disconoscono sistematicamente il metodo di cui al comma 9 dell’articolo succitato in ragione della garanzia fidejussoria già prestata in fase di aggiudicazione; che le ditte assicuratrici e l’Associazione Costruttori di Vr non comprendono la necessità di tale ulteriore garanzia.
Chiedesi cortesemente a codesto Spettabile Servizio: quale procedura sia di intendersi corretta al fine del pagamento della rata di saldo, ed in tale proposito chiedesi altresì se Regione Veneto ha predisposto un apposito modello per la richiesta di tale garanzia fidejussoria.

RISPOSTA

La norma citata nel quesito è chiara nel subordinare il pagamento della rata di saldo alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria.
A sua volta, l’art. 102, c. 3, DPR 554/99, disciplina le condizioni che debbono rispettarsi nella costituzione della fideiussione “a copertura” della rata di saldo.
Ancora, l’art. 29, c. 2, DM 145/2000, stabilisce che il termine – pari a 90 gg. - di pagamento della rata di saldo, normalmente decorrente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel caso di mancata presentazione della garanzia fideiussoria decorre dalla presentazione di quest’ultima.
Del resto, il DM 12.03.2004, n. 123, che ha approvato gli schemi tipo di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui alla legge 109/94, riporta in allegato (schema tipo 1.4) anche lo schema concernente la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo.
La L.R. 27/03 non ha disciplinato in modo autonomo l’istituto e, quindi, in virtù del principio interpretativo sancito dall’art. 1, c. 2, della legge regionale, trovano applicazione le citate disposizioni statali.
In ogni caso, lo schema di Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici d’interesse regionale – di prossima adozione da parte della Giunta regionale e destinato a divenire strumento cogente per i lavori di “competenza regionale” e riferimento obbligatorio per quelli di “interesse regionale” ex art. 34, c. 2, L.R. 27/03, prevede all’art.
15, c. 2, che “Il termine di pagamento della rata di saldo, previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore, non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”.


QUESITO-2005-042-1204V

Oggetto: Garanzia fidejussoria a saldo

L'art. 28 della legge n.109 prescrive, per la liquidazione della rata di saldo, la presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia, il cui importo deve essere pari alla somma da liquidare. Si chiede se sia corretto chiedere che la somma garantita sia pari a quella da liquidare maggiorata dell'i.v.a. Ritengo, infatti, che la garanzia venga richiesta per poter disporre di un fondo cui attingere nell'eventualità in cui debbano essere eseguiti d'ufficio interventi di rimozione di difetti dell'opera e l'appaltatore uscente si rifiuti di eseguirli. Il costo di tali interventi sarà comprensivo dell'i.v.a.; da qui l'opportunità di richiedere la garanzia al lordo di iva.

RISPOSTA

Si ritiene che l’importo della garanzia prevista dall’art. 28, comma 9, l. n. 109/94 debba essere valutato al netto dell’IVA.
Quand’anche la finalità della garanzia fosse soltanto quella individuata nel quesito, non si vede perché la medesima dovrebbe essere comprensiva di un importo, quello dell’IVA, che non viene computato nella stessa cauzione definitiva che pure ha (anche) le medesime funzioni di garanzia per l’esecuzione anche d’ufficio delle opere (si veda Aut. Vig. det. n. 28/2002: “l’art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 … ha previsto a carico dell’appaltatore la prestazione … di una garanzia fidejussoria … pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto”).
E’ peraltro da ritenere che anche la polizza a garanzia della rata di saldo abbia finalità satisfattorie più estese, potendo riguardare anche obbligazioni dell’appaltatore relativi ad attività non soggette a IVA, il che renderebbe ingiustificato aggravare la garanzia dell’ammontare di tale imposta.


QUESITO-2005-036-1193T

Oggetto: Polizza per dipendenti

Visto il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 27/’03; Tenuto conto che ............ Assicurazioni esprime perplessità in merito alla stipula della polizza a favore dei dipendenti in quanto il rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione (di fatto “soggetto danneggiato”) fa si che viene a mancare quel principio di terzietà necessario a garantire l’opportuna trasparenza e chiarezza in caso di sinistro; Considerato pertanto che ....... non ritiene di emettere contratti assicurativi a favore di pubblici dipendenti; Considerato infine che il testo della polizza per i progettisti dipendenti, non prevede l’applicazione di alcun scoperto e/o franchigia, venendo quindi a mancare una qualsiasi partecipazione dell’Assicurato nella gestione del rischio. Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto infine conto che alcuna assicurazione apparirebbe propensa a emettere adeguata polizza ex comma 6 succitato, quale tipo di procedura questo Ente dovrà promuovere al fine di munire un proprio dipendente (nella fattispecie geometra cat. C2) di polizza aderendo in tali sensi allo spirito della Legge.

RISPOSTA

Si prende atto di quanto segnalato nel quesito in merito alle difficoltà prospettate da talune compagnie assicuratrici circa la stipula, ad opera delle Amministrazioni aggiudicatici, di polizze per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento, da parte dei relativi dipendenti, dell’attività di progettazione di lavori pubblici.
Si evidenzia, peraltro, che la fattispecie è prevista, prima ancora che dall’art. 8, comma 6, della L.R. 27/03, dall’art. 17, comma 3, della legge 109/94, come modificato dall’art. 145, comma 89, della legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Entrambe le citate disposizioni sanciscono, senza possibilità di dubbio, che le amministrazioni aggiudicatici sono tenute a stipulare, per l’intero a loro carico, dette polizze.
Un comportamento di assoluta indisponibilità delle compagnie assicuratrici appare, pertanto, del tutto incomprensibile ed inammissibile.
Ci consta che compagnie diverse da quella indicata nel quesito procedano all’accensione di polizze a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento, da parte di pubblici dipendenti, di attività di progettazione per conto delle amministrazioni aggiudicatrici che stipulano, a proprie spese, dette polizze.
Ci risulta, altresì, che talvolta tra l’amministrazione aggiudicatrice e la compagnia assicuratrice si prevede un’appendice di polizza, a carico del pubblico dipendente, per l’ipotesi di responsabilità civile cagionata da colpa grave.


QUESITO-2005-016-1145Vbis

Oggetto: Polizza del progettista

Un professionista incaricato della progettazione, direzione lavori e attività previste dal d.lgs 494/1996 relativamente a un importo lavori complessivo inferiore al mezzo milione di euro, ha presentato: - certificato di assicurazione (........... garanzia B) generale, con massimale per anno assicurato di 2.500.000,00, con franchigia di 15.000,00; - autocertificazione che i lavori sono coperti dalla garanzia assicurativa. Si chiede, se ai sensi della Legge regionale del Veneto n° 27 del 2003, Art. 8, commi: 4. 5. e del D.P.R. 554 del 1999, Art. 105, comma 4.
L’autocertificazione da parte del professionista è sufficiente a garantire l’amministrazione pubblica e a sostituire la certificazione da parte della società assicurativa che i lavori sono compresi, cioè che il massimale non è stato superato (noi non possiamo sapere quanti lavori e di che entità, tra pubblici e privati, segue ogni anno il professionista) . Il quesito riguarda pertanto il contemporaneo rispetto del dettato del D.P.R. 554 del 1999 “polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati” e di quanto stabilito nella L.R. 27/2003: La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Il quesito riguarda sia il non superamento del massimale sia quale definizione è necessario sia riportata

RISPOSTA

In relazione all’obbligo per il progettista esterno, di munirsi di polizza assicurativa a garanzia dell’amministrazione contro i danni diretti che le possono derivare dall’errata progettazione, i limiti minimo (10%) e massimo (20%) del massimale di assicurazione in rapporto al valore dei lavori oggetto di progettazione sono fissati dal c. 5 dell’art. 8 LR 27, che con ciò innova rispetto alla corrispondente disciplina statale e prevede, altresì, la riduzione al 50% nel caso di professionisti certificati.
La possibilità per il professionista, di assolvere l’obbligo assicurativo in parola mediante adeguata “polizza generale di responsabilità civile professionale” prevista dallo stesso art. 5, è da ritenersi prevalente rispetto alle disposizioni del DPR 554/99.


QUESITO-2004-97-917T

Oggetto: Conformità polizze agli schemi tipo.

Con riferimento all'art. 1, comma 3 del DM 12.03.04n n° 123 che così recita: " I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1", chiedo cosa s'intende per conforme: 1) identico all'originale, 2) Più o meno simile. E' corretto escludere una ditta che ha presentato la garanzia fideiussoria su stampati diversi da quelli del succitato DM, ma che più o meno garantiscono le stesse cose?

RISPOSTA

L’espressione adoperata dall’art. 107, c. 4, DPR 554/99 e dall’art. 1, c. 3, DM 12 marzo 2004, n. 123 (“conformità agli schemi”), oltre alle finalità perseguite dalle citate disposizioni, fanno ritenere che soddisfino i requisiti richiesti dalla disciplina in materia anche documenti contrattuali che, pur non costituendo la fedele riproposizione del testo degli schemi di polizza riportati in allegato al DM 123/04, ne riproducano comunque i contenuti sostanziali, ancorché su stampati originali della Compagnia emittente.
Del resto, la giurisprudenza (ad es.: Cons. Stato, Sez. V, 19.02.2003, n. 918; Id. 4.04.2002, n. 1857) ha elaborato un costante indirizzo sull’interpretazione dei bandi di gara e dei connessi adempimenti documentali volto a privilegiare la massima partecipazione dei concorrenti, eventualmente anche a detrimento di formalità superflue e, comunque, non strettamente funzionali all’interesse pubblico alla serietà ed imparzialità della procedura concorsuale.
L’art. 1, c. 4, DM 123/04, afferma, inoltre, che “i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto ..”.
La formulazione di quest’ultima norma, così come le stesse caratteristiche della “scheda tecnica”, fanno ritenere che riguardo ad essa siano assai più ridotti gli spazi di “personalizzazione” e “differenziazione” dal testo allegato al DM 123/04.


QUESITO-2004-49-789Vbis

Oggetto: Polizza del progettista

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 27/2003, alcuni professionisti sostengono non sia più obbligo presentare la polizza prevista dal combinato disposto dell'art. 30 comma 5 L.109 e artt. 105 comma 4 del regolamento, stante quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L.R. 27/03. Ovvero è sufficiente la polizza di responsabilità civile generale e non specifica per singolo intervento dei lavori progettati?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, ultimo periodo, della L.R. n. 27/2003, la polizza da responsabilità civile professionale che il progettista deve presentare per garantire l’amministrazione contro i rischi derivanti dalla sua attività può essere costituita dalla polizza generale di cui il professionista è dotato. Non è quindi necessaria la costituzione di una polizza ad hoc per il singolo incarico di progettazione.
Peraltro, allo scopo di evitare che l’amministrazione committente possa subire pregiudizio da un’eventuale insufficienza della polizza generale, si suggerisce alla stazione appaltante di farsi rilasciare dal professionista, unitamente alla copia della polizza medesima, una dichiarazione relativa agli incarichi in essere, in modo da consentire la verifica circa l’idoneità della garanzia a tenere sollevata la p.a. dai rischi derivanti dalla complessiva attività di progettazione del professionista stesso Si rende necessario altresì che il professionista corredi la propria polizza generale con un’attestazione, resa dalla compagnia assicuratrice emittente, che prenda atto del nuovo incarico e ad esso estenda l’efficacia della polizza generale. Naturalmente tale attestazione andrà esibita alla Stazione committente contestualmente alla sottoscrizione dell’incarico e rinnovata in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo.