Quesiti all'Osservatorio Regionale
Prezziario regionale
QUESITO-2004-129-1022V
Oggetto:Oneri per la sicurezza
1) Con Deliberazione in data 30 dicembre 2003, n. 4282, la Giunta Regionale ha
provveduto all’aggiornamento ed all’implementazione dei prezzari precedentemente
approvati. Considerato che: - secondo l'Autorità di Vigilanza "i prezzi
contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da sempre
comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese generali ed
utili”; - che l'art. 34 del D.P.R. 554/99 dà precise indicazioni sull’elenco di
voci che concorrono alla formazione dei prezzi unitari da assumere quando non
siano disponibili nei prezziari della stazione appaltante o nei listini correnti
nell'area interessata, includendovi una percentuale per la sicurezza; - che le
analisi dei prezzi elaborate dalla Regione non comprendono gli “oneri diretti”
relativi alla sicurezza; - che l’art. 7 del D.P.R. n. 222 del 23/05/2003 elenca
le voci che concorrono a determinare i cosiddetti “oneri specifici” per la
sicurezza; si chiede un chiarimento sulle modalità da seguire per la
determinazione degli “oneri diretti” per la sicurezza, che, sommati a quelli di
cui all’art. 7 del D.P.R. 222/03, costituiranno l’importo complessivo per la
sicurezza non assoggettato a ribasso d’asta.
2) Considerato l’elenco degli elaborati che costituiscono il progetto definitivo
di cui all’art. 25 del D.P.R. 554/99 non comprende il piano per la sicurezza, si
chiede si sapere se, e come, in fase di redazione del progetto definitivo,
debbano essere stimati gli “oneri speciali” di cui all’art. 7 del D.P.R. 222/03,
considerato che detto adempimento rimane direttamente connesso alla redazione
del piano di sicurezza da allegarsi al progetto esecutivo. Si precisa che l’ente
di appartenenza non procede alla redazione dei progetti preliminari per i lavori
di manutenzione e, pertanto, non è disponibile l’allegato “prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” di cui all’art. 18 del
D.P.R. 554/99.
RISPOSTA
1) In assenza di determinazione nel prezzario regionale degli “oneri diretti” relativi alla sicurezza, si dovrà evidentemente attingere ad altre fonti: ad esempio potranno essere utilizzate analisi tratte da altri prezzari che non presentano grandi scostamenti l’uno all’altro, in quanto l’incidenza degli oneri diretti per la sicurezza risulta sostanzialmente omogenea nelle singole voci prese in considerazione.
2) Per quanto riguarda la problematica relativa ai lavori di manutenzione, occorre rilevare che per tali lavori, la legge (art. 19, c. 5-bis, L. n. 109/94) facoltizza a procedere all’esecuzione prescindendo dalla redazione del progetto esecutivo (per motivi facilmente intuibili), mentre non pare in alcun modo giustificabile la prassi descritta nel quesito di non procedere alla redazione del progetto preliminare. Conseguentemente anche per questi lavori non potrà mancare il documento “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”, che concorre a costituire il progetto preliminare ex art. 18 Reg. Gen.
QUESITO-2004-103-931V
Oggetto: Scostamento dal prezziario
L'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 27 del 7.11.2003 impone l'utilizzo dei prezziari approvati dalla Regione Veneto per i lavori pubblici di interesse regionale. Alla data attuale il prezziario approvato con D.G. n. 4282 del 30.12.2003 e pubblicato sul sito internet della Regione Veneto, contiene prezzi non aggiornati (i prezzi della manodopera corrispondono al giugno 1999, data della pubblicazione cartacea del prezziario). Si chiede:
1. se esiste un prezziario regionale aggiornato;
2. se l'eventuale assenza di questo aggiornamento autorizza i progettisti ad utilizzare il proprio prezziario ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 27/2003;
3. l'aggiornamento del prezziario verrà pubblicato sempre nel sito della Regione Veneto - lavori pubblici?
RISPOSTA
1. Allo stato attuale non si è proceduto all’aggiornamento del prezzario regionale. Tuttavia è in corso di predisposizione l’adeguamento dei valori del prezzario, sì che al più presto sarà nuovamente disponibile uno strumento in linea con i valori di mercato.
2. Le amministrazioni, e quindi i progettisti, possono discostarsi dai valori indicati nel prezzario, ma tali scostamenti debbono essere “adeguatamente motivati” nell’atto di indizione della gara. Si può ritenere che, nelle more dell’approvazione del provvedimento formale di aggiornamento del prezzario, tra le motivazioni che possono indurre la p.a. a “disattendere” i valori del prezzario stesso (entro i limiti quantitativi fissati dalla D.G.R. n. 4282 del 23 dicembre 2003) possa rientrare anche la sopravvenuta inadeguatezza di alcune voci di prezzo, specie se particolarmente significative in rapporto all’intervento da realizzare. Si sottolinea comunque l’onere di adeguata motivazione e l’opportunità di precostituire elementi che documentino il sensibile scostamento dei valori del prezzario rispetto a quelli di mercato.
3. L’aggiornamento del prezzario verrà naturalmente pubblicato sul B.U.R. e sul sito internet della Regione.