Quesiti all'Osservatorio Regionale
Progettazione
QUESITO-2010-036-3525C
Oggetto: Imposta IRAP
Alla luce di quanto espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite con Deliberazione n. 33 del 30-06-2010, si chiede Vs cortese interpretazione di quanto nella stessa contenuto in merito alla trattazione dell’IRAP, ossia se tale imposta su “progettazioni e spese legali debba gravare sull’ente,” o direttamente sul dipendente. A riguardo l’articolo di “Italia oggi” del 13-08-2010, sembra contrapporsi a quanto contenuto dall’articolo dello stesso tema pubblicato da “Il Sole 24 ore” il 26-07-2010.
RISPOSTA
Con la Delib. n. 33/2010 la Corte dei Conti ha chiarito, una volta per tutte, che l’IRAP grava esclusivamente sulla P.A., in quanto soggetto passivo dell’imposta è il datore di lavoro, non il lavoratore dipendente (neanche quando costui esplica progettazioni per il suo Ente).
La stessa Corte ha spiegato poi come l’imposta IRAP non rientri fra i cosiddetti oneri riflessi, costituendo invece un onere diretto che, in quanto tale, grava su tutto il complesso delle risorse finanziarie approntate dalle P. A. per far fronte ad ogni onere derivante dalle spese di personale (e fra queste, quindi, anche i fondi per l’incentivo alla progettazione).
Ne consegue che, per quantificare i fondi delle progettazioni, vanno prima accantonate – rendendole indisponibili – le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap; ai dipendenti professionisti, poi, i compensi incentivanti andranno erogati al netto, e cioè diminuiti di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, ma non dell’IRAP.
Quanto, infine, alla possibile contraddizione fra i 2 articoli citati dal quesito si segnala che, a pag. 8 del SOLE 24 ORE del 9/8/2010, gli autori del commento pubblicato in data 26/07/10 – in risposta ad una precisa osservazione sollevata dall’UNAEP, Comparto Enti Locali – hanno ulteriormente specificato come, a seguito della Delib. n. 33/2010 della Corte dei Conti “... nella pratica.. ai dipendenti si distribuisce solo la differenza che resta, una volta scorporata l’IRAP che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente “si paga” l’imposta in termini di minor reddito ricevuto.”
QUESITO-2005-160-1532B
Oggetto: Errore progettuale
una volta ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione degli "annessi a Villa _____" si è rilevata una risalita di umidità in un tratto di muratura posto a nord. Si è appurato che tale problematica è sorta dalla mancata previsione in sede progettuale di una guaina o altra soluzione che possa rendere impermeabile il muro in laterizio(realizzato a nuovo) dalla struttura orizzontale (solaio realizzato a nuovo). Il progettista ritiene responsabile l'impresa, la quale a suo parere non ha rilevato il problema in sede di cantiere, mentre la stessa, ritiene di aver eseguito il lavoro secondo le previsioni progettuali, pur segnalando verbalmente alla D.ll che tale intervento poteva dare problemi in futuro. A mio parere rilevo un chiaro errore progettuale, con un danno calcolato in circa 20.000 euro (lievo pavimento, guaina, nuova pavimento ecc). Tale cifra può essere detratta direttamente dalla parcella professionale (totale parcella circa 575.000 euro) o si deve procedere a mezzo polizza fideiussoria? dato atto che non è stata richiesta la polizza del professionista, in quanto l'incarico risale al 1999, è possibile richiede in questa sede (lavori ultimati ed in fase di collaudo) la Polizza? e per quale importo si può richiedere.
RISPOSTA
In ordine alla fattispecie prospettata - ove si tratti di errore di
progettazione come asserito nel quesito - in assenza di una specifica previsione
normativa che autorizzi ad agire in via di autotutela tramite la ritenzione di
parte del compenso dovuto, non paiono sussistere alternative all’esperimento
degli ordinari rimedi contrattuali per il caso di inadempimento, con richiesta
del risarcimento dei danni subiti, salvo il caso di avvenuta predeterminazione
dei danni mediante inserimento nel disciplinare d’incarico di una clausola
penale, ovvero di risoluzione della questione in via convenzionale con il
progettista.
Peraltro, nella determinazione ed imputazione al professionista del danno
risarcibile con riguardo alle maggiori spese conseguenti ai predetti errori ed
omissioni progettuali, va altresì considerata l’eventualità di un possibile
concorso per fatto colposo dell’appaltatore che, essendo tenuto ad eseguire
l’opera a regola d’arte e non solo in conformità agli elaborati progettuali,
potrebbe essere chiamato a rispondere per omessa formale segnalazione alla d.l.
delle carenze nel progetto riscontrate nel corso della realizzazione dei lavori.
Per quanto attiene infine alla possibilità di richiedere in questa fase dei
lavori una polizza fideiussoria a copertura dei citati rischi derivanti da
errori ed omissioni progettuali (naturalmente correlabili ad errori od omissioni
non già riscontrate) si pone l’attenzione sulla circostanza che, in assenza di
spontanea adesione del professionista, il dato normativo (art. 105, comma 4,
Regolamento generale, ad ogni buon conto successivo all’affidamento
dell’incarico in argomento) ne collega la prestazione ad un apposito impegno
contrattuale.
QUESITO-2005-158-1527C
Oggetto: Validazione
Con la presente si chiede come si deve comportare il R.U.P. nel caso in cui, durante l'istruttoria di validazione del progetto, dovesse riscontrare delle incongruenze sugli elaborati progettuali (es. prezzo applicato per una lavorazione sottostimata) dopo averlo fatto presente al progettista, ricevesse una risposta che non recepisce le osservazioni evidenziate.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 16, c. 2, L. 109/94 il RUP deve disporre le opportune
integrazioni, qualora rilevi inadeguatezze, degli elaborati progettuali che è
chiamato a verificare, rispetto ai contenuti obbligatori che la legge stessa
prescrive per i progetti.
In particolare, la validazione del progetto esecutivo è prevista come fase
prodromica all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto
che verrà poi posto a base di gara.
Nel caso di cui al quesito, pur nella laconicità del testo, l’incongruenza
progettuale rilevata dal RUP sembrerebbe riferibile ad una carenza di analisi
dei prezzi, o alla mancata esposizione di un numero maggiore di voci per i
lavori da eseguire.
Se così fosse, le lacune progettuali sarebbero tali da rendere del tutto
prevedibili e necessarie variazioni esecutive e sospensioni dei lavori con
maggiori oneri per la S. A.
Ne consegue che il comportamento del professionista incaricato della
progettazione appare assumere i connotati del vero e proprio inadempimento
contrattuale, in cui ravvisare gli estremi per la revoca unilaterale della
convenzione da parte della P.A previo formale diffida ad adempiere, (su
iniziativa in tal senso del RUP), nel rispetto delle norme procedurali di
contestazione degli inadempimenti che è logico ritenere siano state
opportunamente previste nella convenzione con cui si è attribuito l’incarico al
professionista medesimo.
QUESITO-2005-032-1181T
Oggetto: Documento preliminare alla progettazione
In riferimento all'art. 5 co. 3 della L.R. Veneto n° 27 del 07/11/03, si chiede se per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, tra gli elaborati che costituiscono lo studio di fattibilità, va inserito anche il documento preliminare alla progettazione e, in caso affermativo, da chi deve essere redatto (dal progettista o dalla stazione appaltante?).
RISPOSTA
A norma dell’art. 5, c. 3, LR 27/03, per i lavori pubblici di interesse
regionale d’importo pari o superiore a 500.000 euro “gli studi di fattibilità
includono il documento preliminare alla progettazione”.
Ciò significa che – diversamente dai lavori d’importo inferiore, per i quali gli
studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare, pur dovendone,
ovviamente, riproporre i principali contenuti [ad esempio, quelli indicati
all’art. 15, c. 5, lett. b), c) e i), DPR 554/99] – nel caso di lavori d’importo
pari o superiore a 500.000 euro gli studi di fattibilità debbono contenere tutti
gli elementi del documento preliminare così come definiti dal citato art. 15, c.
5, DPR 554/99.
In tal senso si esprime anche lo schema di regolamento sui contenuti minimi dei
livelli di progettazione, previsto dall’art. 12, c. 1, LR 27/03, consultabile
sul sito internet della Regione del Veneto, alla pagina forum legge 27.
Quanto al soggetto tenuto alla redazione dello studio di fattibilità previsto
dall’art. 5, c. 3, LR 27/03, vi potrà provvedere il personale tecnico della
Stazione appaltante, oppure un professionista a tal fine incaricato a norma
dell’art. 8, c. 1, LR 27/03.
Quest’ultima disposizione, infatti, include tra i servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria il cui affidamento è oggetto di disciplina
anche la “redazione degli studi di fattibilità”.
Qualora la Stazione appaltante proceda all’affidamento del solo studio di
fattibilità, l’avviso concernente l’esigenza di acquisire la relativa
prestazione professionale (in caso di affidamento fiduciario) o il
corrispondente bando (nel caso di affidamento mediante procedura concorsuale)
dovranno indicare se la Stazione appaltante si riserva di affidare anche la
successiva elaborazione progettuale all’affidatario dello studio di fattibilità.
QUESITO-2004-84-869V
Oggetto: Difformità tra Computo e Lista delle lavorazioni
In sede di controllo di un progetto esecutivo, ho chiesto chiarimenti al progettista che ha elencato le voci di CME suddividendole parte a corpo e parte a misura, ma in sede di inserimento nella lista delle lavorazioni (quella a 7 colonne necessaria per l'offerta a prezzi unitari) ha inserito alcune voci, che nel CME erano a misura, indicandole quali lavori a corpo. Il professionista sostiene la possibilità di affidare discrezionalmente "a corpo" anche le lavorazioni che nel CME sono indicate a misura. Io non sono d'accordo.
RISPOSTA
L’inserzione delle lavorazioni costituenti l’appalto nella lista dell’offerta
come voci a corpo o a misura discende prevalentemente dalla natura delle
lavorazioni medesime, per alcune della quali, nella maggioranza dei casi, la
valutazione a corpo appare l’unica possibile (esempio tipico: l’impianto
ascensore).
Laddove invece in sede di computo metrico estimativo alcune lavorazioni siano
state individuate “a misura”, non si comprende per quale motivo esse dovrebbero
diventare “a corpo” in sede di modulo offerta. Tale scelta appare oltretutto
poco ragionevole in quanto è sempre opportuno che vi sia coincidenza non solo
lessicale ma anche in termini di modalità di determinazione tra le voci di
computo metrico estimativo e quella della lista delle lavorazioni del modulo
offerta.
QUESITO-2004-59-815T
Oggetto: Difformità tra elaborati grafici e elaborati descrittivi
Se in un appalto di lavori si verifica che i grafici di progetto non sono
coerenti con la descrizione di alcune lavorazioni indicate nel capitolato
speciale o nella lista delle lavorazioni (modulo offerta) e tale incoerenza non
sia risolta con apposita clausola inserita nel contratto d'appalto, a quale
documento bisogna dare prevalenza (al grafico o al capitolato)?
Ad esempio: nel
grafico è previsto che lo spessore di isolamento del tetto sia di 10 cm.;nel capitolato (o lista lavorazioni) di 8 cm.. Il criterio di risoluzione di
tale incoerenza può essere applicato anche per appalto privato?
RISPOSTA
L’ipotesi di incoerenza tra gli elaborati grafici di un progetto e le
descrizioni riportate nel capitolato speciale, aventi ad oggetto le medesime
lavorazioni descritte nei suddetti elaborati, non trova puntuale disciplina
nella normativa statale o regionale in materia di lavori pubblici.
Autorevole dottrina (A. Cianflone, “L’appalto di opere pubbliche”), richiamando
giurisprudenza assai risalente nel tempo, sostiene che “le annotazioni tecniche
apposte in un grafico allegato al contratto hanno efficacia in quanto siano
coerenti con le clausole del capitolato, altrimenti prevalgono queste ultime”.
Nonostante l’aleatorietà della riportata conclusione, non si ha motivo di
ritenere che vi siano ragioni particolari per differenziare la soluzione nel
caso di appalto privato.
Quanto all’incoerenza tra gli elaborati grafici e le corrispondenti indicazioni
riportate nel modulo offerta, si richiama la previsione dell’art. 90, c. 5, DPR
554/99 che – con riferimento agli appalti con corrispettivo “a corpo” o “a corpo
e a misura” – stabilisce che il concorrente è tenuto “ad inserire le voci e
relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto”.
Si ritiene che in quest’ultimo caso prevalgano gli elaborati, qualora ad essi
non sia stata adeguata la lista delle lavorazioni.