Quesiti all'Osservatorio Regionale

Progettazione

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QUESITO-2010-036-3525C

Oggetto: Imposta IRAP

Alla luce di quanto espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite con Deliberazione n. 33 del 30-06-2010, si chiede Vs cortese interpretazione di quanto nella stessa contenuto in merito alla trattazione dell’IRAP, ossia se tale imposta su “progettazioni e spese legali debba gravare sull’ente,” o direttamente sul dipendente. A riguardo l’articolo di “Italia oggi” del 13-08-2010, sembra contrapporsi a quanto contenuto dall’articolo dello stesso tema pubblicato da “Il Sole 24 ore” il 26-07-2010.

RISPOSTA

Con la Delib. n. 33/2010 la Corte dei Conti ha chiarito, una volta per tutte, che l’IRAP grava esclusivamente sulla P.A., in quanto soggetto passivo dell’imposta è il datore di lavoro, non il lavoratore dipendente (neanche quando costui esplica progettazioni per il suo Ente).

La stessa Corte ha spiegato poi come l’imposta IRAP non rientri fra i cosiddetti oneri riflessi, costituendo invece un onere diretto che, in quanto tale, grava su tutto il complesso delle risorse finanziarie approntate dalle P. A. per far fronte ad ogni onere derivante dalle spese di personale (e fra queste, quindi, anche i fondi per l’incentivo alla progettazione).

Ne consegue che, per quantificare i fondi delle progettazioni, vanno prima accantonate – rendendole indisponibili – le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap; ai dipendenti professionisti, poi, i compensi incentivanti andranno erogati al netto, e cioè diminuiti di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, ma non dell’IRAP.

Quanto, infine, alla possibile contraddizione fra i 2 articoli citati dal quesito si segnala che, a pag. 8 del SOLE 24 ORE del 9/8/2010, gli autori del commento pubblicato in data 26/07/10 – in risposta ad una precisa osservazione sollevata dall’UNAEP, Comparto Enti Locali – hanno ulteriormente specificato come, a seguito della Delib. n. 33/2010 della Corte dei Conti “... nella pratica.. ai dipendenti si distribuisce solo la differenza che resta, una volta scorporata l’IRAP che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente “si paga” l’imposta in termini di minor reddito ricevuto.”


QUESITO-2005-160-1532B

Oggetto: Errore progettuale

una volta ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione degli "annessi a Villa _____" si è rilevata una risalita di umidità in un tratto di muratura posto a nord. Si è appurato che tale problematica è sorta dalla mancata previsione in sede progettuale di una guaina o altra soluzione che possa rendere impermeabile il muro in laterizio(realizzato a nuovo) dalla struttura orizzontale (solaio realizzato a nuovo). Il progettista ritiene responsabile l'impresa, la quale a suo parere non ha rilevato il problema in sede di cantiere, mentre la stessa, ritiene di aver eseguito il lavoro secondo le previsioni progettuali, pur segnalando verbalmente alla D.ll che tale intervento poteva dare problemi in futuro. A mio parere rilevo un chiaro errore progettuale, con un danno calcolato in circa 20.000 euro (lievo pavimento, guaina, nuova pavimento ecc). Tale cifra può essere detratta direttamente dalla parcella professionale (totale parcella circa 575.000 euro) o si deve procedere a mezzo polizza fideiussoria? dato atto che non è stata richiesta la polizza del professionista, in quanto l'incarico risale al 1999, è possibile richiede in questa sede (lavori ultimati ed in fase di collaudo) la Polizza? e per quale importo si può richiedere.

RISPOSTA

In ordine alla fattispecie prospettata - ove si tratti di errore di progettazione come asserito nel quesito - in assenza di una specifica previsione normativa che autorizzi ad agire in via di autotutela tramite la ritenzione di parte del compenso dovuto, non paiono sussistere alternative all’esperimento degli ordinari rimedi contrattuali per il caso di inadempimento, con richiesta del risarcimento dei danni subiti, salvo il caso di avvenuta predeterminazione dei danni mediante inserimento nel disciplinare d’incarico di una clausola penale, ovvero di risoluzione della questione in via convenzionale con il progettista.
Peraltro, nella determinazione ed imputazione al professionista del danno risarcibile con riguardo alle maggiori spese conseguenti ai predetti errori ed omissioni progettuali, va altresì considerata l’eventualità di un possibile concorso per fatto colposo dell’appaltatore che, essendo tenuto ad eseguire l’opera a regola d’arte e non solo in conformità agli elaborati progettuali, potrebbe essere chiamato a rispondere per omessa formale segnalazione alla d.l. delle carenze nel progetto riscontrate nel corso della realizzazione dei lavori.
Per quanto attiene infine alla possibilità di richiedere in questa fase dei lavori una polizza fideiussoria a copertura dei citati rischi derivanti da errori ed omissioni progettuali (naturalmente correlabili ad errori od omissioni non già riscontrate) si pone l’attenzione sulla circostanza che, in assenza di spontanea adesione del professionista, il dato normativo (art. 105, comma 4, Regolamento generale, ad ogni buon conto successivo all’affidamento dell’incarico in argomento) ne collega la prestazione ad un apposito impegno contrattuale.


QUESITO-2005-158-1527C

Oggetto: Validazione

Con la presente si chiede come si deve comportare il R.U.P. nel caso in cui, durante l'istruttoria di validazione del progetto, dovesse riscontrare delle incongruenze sugli elaborati progettuali (es. prezzo applicato per una lavorazione sottostimata) dopo averlo fatto presente al progettista, ricevesse una risposta che non recepisce le osservazioni evidenziate.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 16, c. 2, L. 109/94 il RUP deve disporre le opportune integrazioni, qualora rilevi inadeguatezze, degli elaborati progettuali che è chiamato a verificare, rispetto ai contenuti obbligatori che la legge stessa prescrive per i progetti.
In particolare, la validazione del progetto esecutivo è prevista come fase prodromica all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto che verrà poi posto a base di gara.
Nel caso di cui al quesito, pur nella laconicità del testo, l’incongruenza progettuale rilevata dal RUP sembrerebbe riferibile ad una carenza di analisi dei prezzi, o alla mancata esposizione di un numero maggiore di voci per i lavori da eseguire.
Se così fosse, le lacune progettuali sarebbero tali da rendere del tutto prevedibili e necessarie variazioni esecutive e sospensioni dei lavori con maggiori oneri per la S. A.
Ne consegue che il comportamento del professionista incaricato della progettazione appare assumere i connotati del vero e proprio inadempimento contrattuale, in cui ravvisare gli estremi per la revoca unilaterale della convenzione da parte della P.A previo formale diffida ad adempiere, (su iniziativa in tal senso del RUP), nel rispetto delle norme procedurali di contestazione degli inadempimenti che è logico ritenere siano state opportunamente previste nella convenzione con cui si è attribuito l’incarico al professionista medesimo.


QUESITO-2005-032-1181T

Oggetto: Documento preliminare alla progettazione

In riferimento all'art. 5 co. 3 della L.R. Veneto n° 27 del 07/11/03, si chiede se per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, tra gli elaborati che costituiscono lo studio di fattibilità, va inserito anche il documento preliminare alla progettazione e, in caso affermativo, da chi deve essere redatto (dal progettista o dalla stazione appaltante?).

RISPOSTA

A norma dell’art. 5, c. 3, LR 27/03, per i lavori pubblici di interesse regionale d’importo pari o superiore a 500.000 euro “gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione”.
Ciò significa che – diversamente dai lavori d’importo inferiore, per i quali gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare, pur dovendone, ovviamente, riproporre i principali contenuti [ad esempio, quelli indicati all’art. 15, c. 5, lett. b), c) e i), DPR 554/99] – nel caso di lavori d’importo pari o superiore a 500.000 euro gli studi di fattibilità debbono contenere tutti gli elementi del documento preliminare così come definiti dal citato art. 15, c. 5, DPR 554/99.
In tal senso si esprime anche lo schema di regolamento sui contenuti minimi dei livelli di progettazione, previsto dall’art. 12, c. 1, LR 27/03, consultabile sul sito internet della Regione del Veneto, alla pagina forum legge 27.
Quanto al soggetto tenuto alla redazione dello studio di fattibilità previsto dall’art. 5, c. 3, LR 27/03, vi potrà provvedere il personale tecnico della Stazione appaltante, oppure un professionista a tal fine incaricato a norma dell’art. 8, c. 1, LR 27/03.
Quest’ultima disposizione, infatti, include tra i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria il cui affidamento è oggetto di disciplina anche la “redazione degli studi di fattibilità”.
Qualora la Stazione appaltante proceda all’affidamento del solo studio di fattibilità, l’avviso concernente l’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale (in caso di affidamento fiduciario) o il corrispondente bando (nel caso di affidamento mediante procedura concorsuale) dovranno indicare se la Stazione appaltante si riserva di affidare anche la successiva elaborazione progettuale all’affidatario dello studio di fattibilità.


QUESITO-2004-84-869V

Oggetto: Difformità tra Computo e Lista delle lavorazioni

In sede di controllo di un progetto esecutivo, ho chiesto chiarimenti al progettista che ha elencato le voci di CME suddividendole parte a corpo e parte a misura, ma in sede di inserimento nella lista delle lavorazioni (quella a 7 colonne necessaria per l'offerta a prezzi unitari) ha inserito alcune voci, che nel CME erano a misura, indicandole quali lavori a corpo. Il professionista sostiene la possibilità di affidare discrezionalmente "a corpo" anche le lavorazioni che nel CME sono indicate a misura. Io non sono d'accordo.

RISPOSTA

L’inserzione delle lavorazioni costituenti l’appalto nella lista dell’offerta come voci a corpo o a misura discende prevalentemente dalla natura delle lavorazioni medesime, per alcune della quali, nella maggioranza dei casi, la valutazione a corpo appare l’unica possibile (esempio tipico: l’impianto ascensore).
Laddove invece in sede di computo metrico estimativo alcune lavorazioni siano state individuate “a misura”, non si comprende per quale motivo esse dovrebbero diventare “a corpo” in sede di modulo offerta. Tale scelta appare oltretutto poco ragionevole in quanto è sempre opportuno che vi sia coincidenza non solo lessicale ma anche in termini di modalità di determinazione tra le voci di computo metrico estimativo e quella della lista delle lavorazioni del modulo offerta.


QUESITO-2004-59-815T

Oggetto: Difformità tra elaborati grafici e elaborati descrittivi

Se in un appalto di lavori si verifica che i grafici di progetto non sono coerenti con la descrizione di alcune lavorazioni indicate nel capitolato speciale o nella lista delle lavorazioni (modulo offerta) e tale incoerenza non sia risolta con apposita clausola inserita nel contratto d'appalto, a quale documento bisogna dare prevalenza (al grafico o al capitolato)?
Ad esempio: nel grafico è previsto che lo spessore di isolamento del tetto sia di 10 cm.;nel capitolato (o lista lavorazioni) di 8 cm.. Il criterio di risoluzione di tale incoerenza può essere applicato anche per appalto privato?

RISPOSTA

L’ipotesi di incoerenza tra gli elaborati grafici di un progetto e le descrizioni riportate nel capitolato speciale, aventi ad oggetto le medesime lavorazioni descritte nei suddetti elaborati, non trova puntuale disciplina nella normativa statale o regionale in materia di lavori pubblici.
Autorevole dottrina (A. Cianflone, “L’appalto di opere pubbliche”), richiamando giurisprudenza assai risalente nel tempo, sostiene che “le annotazioni tecniche apposte in un grafico allegato al contratto hanno efficacia in quanto siano coerenti con le clausole del capitolato, altrimenti prevalgono queste ultime”.
Nonostante l’aleatorietà della riportata conclusione, non si ha motivo di ritenere che vi siano ragioni particolari per differenziare la soluzione nel caso di appalto privato.
Quanto all’incoerenza tra gli elaborati grafici e le corrispondenti indicazioni riportate nel modulo offerta, si richiama la previsione dell’art. 90, c. 5, DPR 554/99 che – con riferimento agli appalti con corrispettivo “a corpo” o “a corpo e a misura” – stabilisce che il concorrente è tenuto “ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto”.
Si ritiene che in quest’ultimo caso prevalgano gli elaborati, qualora ad essi non sia stata adeguata la lista delle lavorazioni.