Quesiti all'Osservatorio Regionale

Programmazione

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QUESITO-2010-028-3451St

Oggetto: Programma Triennale delle Opere Pubbliche da allegare al Bilancio

Nell’ambito dell’analisi della proposta di Bilancio per l’esercizio 2010, il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilevato delle problematiche in merito alla corretta compilazione delle schede costituenti il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, approvate con D.M. 9 giugno 2005. Il Collegio sostiene che, nelle colonne dove è riportato l’importo di ciascun intervento, vada indicata unicamente la quota parte che viene finanziata nell’anno di riferimento, tralasciando la rimanente parte finanziata negli anni precedenti. Per esempio, per l’opera n.1/2010, il cui costo complessivo è stimato in € 1.975.000,00 di cui € 642.086,20 finanziati nell’anno 2009 e precedenti ed € 1.332.913,80 da finanziare nel 2010, il Collegio sostiene che nel piano triennale, nella colonna che individua il costo dell’intervento, vada indicata unicamente la somma di € 1.332.913,80. Lo scrivente Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri non condivide l’interpretazione del Collegio dei Revisori in quanto, riportando nel programma solo un importo parziale, verrebbero fornite delle informazioni non corrette. Si evidenzia, altresì, che nella scheda 3 “elenco annuale”, è riportata la colonna “importo dell’intervento”, senza alcun riferimento all’esercizio finanziario, intendendo, lo scrivente Ufficio, che debba essere riportato il costo totale dell’intervento. Si chiede pertanto a codesto spettabile Ministero se, nelle schede che costituiscono il piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvato con D.M. 9 giugno 2005, nelle colonne che individuano il costo di ciascun intervento, vada indicato il costo complessivo dell’opera o unicamente la quota parte da finanziare nel rispettivo esercizio finanziario.

RISPOSTA

Come si evince dalla normativa di settore (D.Lgs 163/06 art.l28, DM 09.06.05, LR 27/03 art.4) il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è un documento di Programmazione da allegare al Bilancio preventivo dell’Amministrazione. Come tale riguarda opere per le quali non si è assunto impegno di spesa o, quantomeno, non ancora appaltate.

Poiché l’intervento descritto risulterebbe in corso di attuazione, due sono le possibili situazioni che si potrebbero configurare:

  1. avanzamento dei lavori per stralci funzionali;

  2. lavori in corso di realizzazione da unico contratto già sottoscritto.

Nel primo caso, nelle schede 2 e 3 (Elenco Triennale ed elenco Annuale) della Programmazione Triennale vanno inseriti i soli stralci non appaltati (aggiungendo al titolo dell’opera: 2°stralcio, 3° stralcio,….) con i relativi importi. Nel secondo caso l’intervento, essendo in corso di esecuzione, non va inserito nella Programmazione Triennale.


QUESITO-2009-041-3119B

Oggetto: Pubblicità variazione elenco annuale

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INTENZIONE DI APPORRE UNA MODIFICA SOSTANZIALE, CONSISTENTE NELL'INSERIMENTO DI UNA NUOVA OPERA, ALL'ELENCO ANNUALE GIA' APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE. L'ITER PER L'APPROVAZIONE DI TALE VARIANTE SEGUE QUELLA STABILITA PER LA PRIMA APPROVAZIONE, QUINDI ADOZIONE-PUBBLICAZIONE-APPROVAZIONE, OPPURE SI PUò PROCEDERE DIRETTAMENTE ALL'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE?

RISPOSTA

Come chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella determina n. 2 del 14 febbraio 2002, occorre distinguere tra semplici adeguamenti del programma annuale e inserimento ex novo di altre opere.

Secondo tale atto interpretativo, nel primo caso non occorre, di regola, adottare misure di pubblicità tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, spettando comunque all’amministrazione compiere ogni valutazione in merito (in tal senso si esprime il D.M. 4 agosto 2000 di interpretazione autentica del D.M. 21 giugno 2000).

Con riferimento alla fattispecie descritta nel quesito, per contro, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 27/2003, applicabile anche ai lavori di competenza degli enti locali, non è ritenuto corretto l’inserimento nell’elenco annuale di nuove opere, ancorché di modesto valore complessivo, senza la riattivazione delle procedure prescritte e l’assolvimento dei relativi adempimenti pubblicitari.


QUESITO-2007-079-2436Z

Oggetto: soglia entro cui non è necessario inserire l’intervento in programmazione

In applicazione all'art. 128 del D.Lgs 163 comma 1, è stato approvato un apposito Elenco extra Lavori di difesa del suolo 2007, contenente tutte le opere di importo lavori inferiore a € 100.000,00, interpretando detto importo al netto delle somme a disposizione. Da una verifica effettuata dei quesiti già inviati ho potuto riscontrare una duplice diversa interpretazione della disposizione richiamata /quesito n. 431 e 1003 e 1081.. Pertanto, che cosa si deve intendere per "singolo importo" (importo lavori o importo lavori + somme a disposizione?

RISPOSTA

Occorre considerare che l'attività di programmazione dei lavori è  strettamente collegata con i piani finanziari dell’Amministrazione che ne consentono la copertura. In tal senso gli atti programmatori devono indicare, per ciascun intervento, la stima del costo complessivo dell’opera e la relativa copertura finanziaria, per essere poi approvati unitamente al bilancio. Ne consegue che l’importo di €100.000, che delinea la soglia entro cui non è necessario inserire l’intervento in programmazione, deve intendersi riferita all’intero intervento, al lordo delle somme a disposizione della stazione appaltante. In tal senso vedasi anche le istruzioni fornite alle Stazioni appaltanti che eseguono opere di competenza regionale con nota prot. 438679/58.01 del 03.08.2007, rinvenibile nel sito http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/


QUESITO-2007-045-2274Z

Oggetto: opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri

La legge regionale del Veneto n. 27/2003 all'art, 2, comma 2, lettera d-ter)introdotta dalla L.R. Veneto n. 17/2007 definisce lavori pubblici di interesse regionale ""i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale."" Si chiede se tali lavori, in particolare le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni urbanistiche con esecuzione dei privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che non sono indicati nè fra quelli di competenza regionale, nè fra quelli di competenza di altri soggetti pubblici, devono essere inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune.

RISPOSTA

La fattispecie delle opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri, in attuazione di convenzioni urbanistiche concluse ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, non rientra, come prospettato nel quesito, tra le opere di stretta competenza del Comune o degli altri enti pubblici qualificati “amministrazioni aggiudicatrici” dall’art. 3 c. 25 del D. Lgs 163/2006. Dette opere sono infatti eseguite dal privato, titolare della convenzione, in luogo del pagamento degli oneri dovuti per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, nei modi previsti dalle disposizioni regionali e statali vigenti.

Stante l’ambito soggettivo dei citati interventi pertanto, il Comune non è tenuto a inserirli nella propria programmazione.

Va precisato che l’art. 2 comma d ter) della L.R. 27/2003, introdotto dalla L.R. 17/2007,  nasce dall’esigenza di assoggettare le opere pubbliche di interesse regionale realizzate dai privati, a seguito di convenzione urbanistica, alle disposizioni regionali e statali in materia di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo. Questo in adesione al dettato normativo comunitario e nazionale (art. 32 comma 1 lettera g) nonché art. 122 comma 8 D. Lgs. 163/2006).

Da ciò deriva che l’onere della programmazione non è neppure a capo dei soggetti privati, come previsto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, estendibile ai lavori pubblici di interesse regionale in virtù dell’art. 1 c.2 della L.R. 27/2003 e smi.


QUESITO-2007-029-2153S

Oggetto: modifica elenco annuale

Questa Amministrazione Comunale ha intenzione di aggiornare il programma delle Opere 2007-2009 in funzione di una variazione di bilancio, in base alla quale alcune opere inserite nell'elenco annuale 2007 vengono finanziate in modo diverso, rimanendo tuttavia invariati gli importi delle singole opere. Si chiede pertanto se (non trattandosi di modifica all'elenco annuale visto che non vi sono integrazioni di carattere sostanziale), lo stesso debba essere comunque aggiornato tramite presa d'atto da parte della Giunta comunale oppure si debba ricorre al Consiglio.

RISPOSTA

La fattispecie descritta non attiene alla modifica dell’elenco annuale di opere da realizzarsi nel 2007, ma alla modifica della natura delle relative risorse necessarie alla realizzazione delle medesime opere.

A tal proposito, non rilevando nella normativa regionale di riferimento (art. 4 della LR 27/03) elementi utili per identificare l’iter procedurale approvativo corrispondente, è necessario far riferimento al comma 3 dell’art.4 del DM 9 giugno 2005 che consente all’Amministrazione interessata di procedere all’adeguamento dell’elenco annuale attraverso procedure definite dalla stessa amministrazione.

In merito alla pubblicità dell’elenco modificato, si procederà ai sensi del comma 3 dell’art.5 del DM 9 giugno 2005.


QUESITO-2006-079-1873C

Oggetto: Aggiornamento elenco annuale

In merito alla programmazione delle opere pubbliche, l'art. 4 commi 3 e 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/05, prevede che dopo l'approvazione del programma triennale e del relativo elenco annuale da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo, è possibile procedere all'aggiornamento degli stessi in base a nuovi o diversi flussi di spesa e nel caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale. Nel caso specifico, si sta procedendo all'aggiornamento dell'elenco annuale 2006 e triennale 2006-08 senza introdurre nuovi interventi, ma spostandone alcuni da un anno all'altro e stralciandone altri, per la mancata entrata di alcuni fondi previsti per il 2006. Si chiede se tale aggiornamento possa essere approvato direttamente dal C.C. unitamente alla variazione di bilancio (e poi pubblicato), oppure debba essere adottato dalla Giunta e pubblicato per 60 gg. prima della definitiva approvazione del C.C. In riferimento all'art,1 co.2 del suddetto D.M., si chiede altresì se l'aggiornamento (nel caso specifico riferito al triennio 06-08), può essere approvato dopo il 30 settembre, data alla quale viene già redatto il programma triennale 2007-09.

RISPOSTA

Quanto al primo dei 2 quesiti, giova precisare innanzitutto che ai sensi dell'art. 4, c. 5, L. R. 27/03, le modificazioni ai lavori programmati - entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale - non costituiscono variazione e conseguentemente non richiedono una nuova approvazione del programma stesso: le variazioni consentite dalla norma devono riferirsi alle sommatorie delle variazioni proposte per ogni singolo settore, intendendosi per settore la “Categoria di opere” di cui alla Tabella 2 del D. M. 22 giugno 2004.
Premesso quanto sopra, pertanto, non resta che condividere quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza con determinazione n. 2/2002, secondo cui "… gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi e fermo restando che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge."
Quanto infine al secondo quesito, si ritiene che nulla osti a che i due distinti procedimenti programmatori (programmazione triennale e aggiornamento) seguano scadenze temporali diverse, sul presupposto che tale differimento sia dovuto ad esigenze oggettive, ovvero ne sia impossibile la concomitanza: e fermo restando le considerazioni sopra richiamate dell'Autorità di vigilanza.


QUESITO-2006-078-1867C

Oggetto: Manutenzione straordinaria

la manutenzione ordinaria strade comunali va inserita nel programma triennale delle opre pubbliche? l'importo di euro 1.000.000 di cui all'art. 128, comma 6, del D. lgs. 163/2006 è da intendersi di soli lavori , comprensivi degli oneri di sicurezza,o l'importo è comprensivo anche delle somme a disposizione dell'Amministrazione ( IVA spese tecniche....)

RISPOSTA

L'attività di manutenzione rientra appieno nella definizione di "lavori" come prevista oggi dall'art. 3, c. 8, del d.lgs. 163/2006 (cfr. art. 2, c. 1, dell'abrogata l. 109/94) e pertanto va in inserita nella programmazione triennale, se di singolo importo superiore a 100.000, 00 €, ai sensi dell'art. 128, c. 1 (cfr. art. 14, c. 1, dell'abrogata l. 109/94).
Per quanto riguarda la stima dell'importo delle opere da inserire in programmazione, esso deve intendersi al lordo delle somme a disposizione della Stazione appaltante (cfr. art. 17 DPR 554/99, tuttora vigente): ciò anche nel caso degli importi previsti dall'art. 128, c. 6 - citato dal quesito - che, in maniera non difforme da quanto prevedeva l'art. 14, c. 6 dell'abrogata l. 109/94, per l'inserimento dei lavori di manutenzione in Elenco annuale richiede unicamente una stima sommaria dei costi, accompagnata dall'indicazione degli interventi.


QUESITO-2006-008-1600B

Oggetto: Procedura da seguire

Questo Ente ha inserito nel programma delle opere per l’anno 2005 l’intervento per la realizzazione di una scuola elementare – 2° lotto funzionale per un importo complessivo di circa euro 4.000.000,00 IVA compresa. A seguito espletamento di gara pubblica europea si è provveduto ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, etc. Ci si trova ora a dover approvare il progetto definitivo, già agli atti del Comune. Al fine del rispetto del patto di stabilità, l’Amministrazione Comunale avrebbe deciso di suddividere tale lotto funzionale in 2 ulteriori lotti funzionali A e B di circa euro 2.000,000,00 ciascuno. Si chiede se la procedura di seguito indicata, che si vorrebbe seguire sia corretta: - approvazione in Giunta Comunale del progetto definitivo corredato di un elaborato nel quale sia evidenziata la suddivisione nei due lotti funzionali A e B; - nell’ambito della deliberazione di Giunta Comunale, l’Amministrazione prevederà la suddivisione predetta; - nel programma triennale delle opere da approvare in Consiglio Comunale per gli anni 2006-2008 verrà inserita un primo lotto funzionale A nell’anno 2006 ed il secondo lotto funzionale B nell’anno 2007.

RISPOSTA

In relazione al quesito prospettato, si osserva che fino all’avvio del progetto inserito nel programma, coincidente con l’atto di impegno di spesa (o prenotazione delle somme necessarie e/o approvazione del progetto a base di gara e del relativo bando), lo stesso può essere riproposto nella programmazione degli anni successivi, anche prevedendone la suddivisione in più lotti funzionali (lotti A e B), subordinatamente a quanto prescritto dall’art. 14, comma 7, della L. 109/1994 (elaborazione della progettazione preliminare, quantificazione delle risorse finanziarie, funzionalità fruibilità e fattibilità di ciascun lotto certificate da soggetto idoneo nominato in seno all’amministrazione).
Non paiono pertanto sussistere ragioni ostative rispetto alla procedura descritta per il reinserimento dell’intervento in argomento, nella programma triennale dei lavori, ancorché suddiviso nei due lotti funzionali A e B, riferibili rispettivamente agli anni 2006 e 2007.


QUESITO-2005-161-1533M

Oggetto: Modifica triennale

Volevo sapere qual è l'iter corretto per modificare il programma triennale delle opere pubbliche ed il piano annuale.

RISPOSTA

Innanzitutto si ricorda che per i soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici, la L.R. 27/2003 (art. 4, commi 5 e 6) prevede la possibilità di variazione al Programma triennale e all’Elenco Annuale nel caso di “finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione dei programmi” e di “interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi”. Non costituiscono modifiche i lavori realizzati tramite “risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie” (art. 14, comma 9, L. 109/94) e le variazioni agli importi dei lavori contenute nel limite complessivo del 20% con riferimento al valore di ogni singola categoria (tab.2 del D.M. 09.06.2005) del Programma Approvato.
Relativamente all’iter per la modifica, l’assenza di disposizioni che sottraggano espressamente alla pubblicità ex art. 5 del DM 09.06.2005 consiglierebbe la riadozione dello schema da parte dell’organo competente con conseguente pubblicazione (cfr. in questo senso: Det. Aut. Vigilanza LL.PP. 2/2002). Più precisamente, il DM 4 agosto 2000 indica che gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, mentre le integrazioni all’elenco annuale di carattere sostanziale (es. l’inserimento ex novo di altre opere) devono, con le eccezioni sopra riportate, adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge (affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, ex art. 14, comma 2, L. 109/94 e art. 5 del DM 09.06.2005, e successiva integrazione di comunicazione all’Osservatorio).


QUESITO-2005-138-1473C

Oggetto: Avanzo di amministrazione

Con la presente si chiede un chiarimento sulla possibilità di considerare "l'avanzo di amministrazione" quale risorsa per un "autonomo piano finanziario" per la realizzazione di un'opera pubblica non inserita nell'elenco annuale; da un'analisi dell'art. 14, comma 9 sembrerebbe, infatti, ammissibile la realizzazione di un'opera pubblica non inserita nell'elenco annuale, riccorrendo ad un finanziamento autonomo con risorse NON PREVISTE TRA I MEZZI FINANZIARI DELL'AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO STESSO. Se la risposta al quesito dovessere essere positiva, condividendo la considerazione suesposta sarà il Consiglio Comunale con apposito provvedimento ad approvare la realizzazione di tale opera?

RISPOSTA

In relazione alla fattispecie del cd. "avanzo di amministrazione", disciplinato dagli artt. 186 e 187 del D. lgs 267/2000 e s. m. i., Testo Unico degli Enti Locali, si ritiene che esso possa legittimamente configurare quell’autonomo piano finanziario previsto testualmente dall’art. 14, comma 9, primo capoverso, L. 109/94 (correttamente citato dal quesito in parola).
Pertanto mediante l’avanzo di amministrazione, accertato con delibera del Consiglio comunale, si possono configurare le nuove risorse per apportare modifiche all’Elenco annuale dei ll. pp.
Del tutto conseguentemente quindi anche l’aggiornamento all’Elenco annuale sarà approvato dall’Organo consiliare, come stabilisce l’art. 42, comma 1, lett. b) del citato Testo Unico degli Enti Locali, previa adozione della Giunta comunale.


QUESITO-2005-122-1418C

Oggetto: Progetti previsti e non avviati

Elenco annuale - Come ci si comporta con i progetti previsti nel precedente elenco annuale (anno 2005) e non avviati nell’anno? - Vanno riproposti? - Cosa si intende per progetti avviati nell’anno? - E’ sufficiente che sia stata avviata la progettazione e/o acquisita l’area o l’immobile? Nella frase citata nella nota in oggetto è scritto: “.. Nella voce stanziamenti di bilancio della scheda 1 sono inserite le risorse regionali …” intendendo come tali i finanziamenti destinati dalla Regione Veneto all’ATER - Dove vanno inserite pertanto le risorse di bilancio proprie dell’ATER (per manutenzioni, interventi di edilizia convenzionata etc)? - Dove vanno inseriti i proventi derivanti dalla vendita di alloggi, di cui alla L.S. 560/93 e alla legge regionale 29/02 destinati al finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata?

RISPOSTA

I diversi interrogativi sollevati dal quesito possono essere raggruppati e trattati in due problematiche, nel modo che segue.
1) Relativamente alla distinzione fra fase della programmazione vera e propria e la fase esecutiva, si precisa che a costituire il passaggio formale dall’una fase all’altra è l’impegno di spesa (o prenotazione delle somme necessarie e/o l’approvazione del progetto a base di gara e del relativo bando).
Conseguentemente, e per venire al testo del quesito, riguardo a quei progetti previsti in Elenco annuale e non “avviati” nell’anno di riferimento, se non ne sia stato posto in essere il relativo impegno di spesa (o prenotazione delle somme necessarie e/o approvazione del progetto a base di gara e del relativo bando), gli stessi potranno essere riproposti nella programmazione degli anni successivi.
2) Per quanto concerne invece le modalità per compilare la Scheda 1, le risorse di bilancio proprie dell’ATER, al pari dei proventi derivanti da vendite di alloggi di cui alle L.S. 560/03 e L. R. 29/02, da destinare alla programmazione di interventi di singolo importo complessivo superiore a 100.000 euro, vanno inserite nella voce Stanziamenti di bilancio.
Nella voce Entrate aventi destinazione vincolata per legge andranno invece le risorse quali i finanziamenti che derivino dalla Regione.


QUESITO-2005-009-1114T

Oggetto: Quesiti diversi

Comune di .................. Provincia di Padova
QUESITO Premesso: - che la Legge Regionale n. 27 del 07.11.2003 prevede all’art. 4 punto 6: “I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), che ai sensi della legge 109/1994, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e………” - che nei dati informativi concernenti la legge regionale 07.11.2003 n. 27 (B.U.R. 106 pag. 42) – articolo 4 – Strumenti di Programmazione al comma 4 viene specificato: “Per quanto riguarda la programmazione degli interventi di competenza regionale o degli altri soggetti pubblici, al fine di evitare eccessive rigidità di programma l’approvazione di varianti al medesimo è consentita, con procedura accelerata attraverso provvedimenti degli organi esecutivi delle amministrazioni aggiudicatici, nel caso in cui intervengano, in corso d’anno, finanziamenti pubblici non accertati all’atto di approvazione del programma. Dovendo questo Ente provvedere alla variazione del Programma Annuale OO.PP. (e conseguente alla variazione programma triennale e specificatamente per l’anno in corso di riferimento) a seguito di finanziamento intervenuto da parte della Regione Veneto, C H I E D E relativamente alle procedure da adottare, se:
1) risulta necessaria la riadozione dello schema con conseguente pubblicazione per i necessari 60 giorni, ovvero se si può superare il momento di pubblicazione e quindi procedere direttamente alla approvazione della variante al programma OO.PP.
2) In caso di approvazione senza pubblicazione, se l’approvazione può essere esercitata dalla Giunta Comunale.

RISPOSTA

Relativamente alla prima domanda riportata nel quesito, l’assenza di disposizioni che sottraggano espressamente alla pubblicità ex art. 10 del DM 21.06.2001 le modifiche al Programma triennale ed all’Elenco annuale motivate dalla sopravvenienza di finanziamenti pubblici non accertati originariamente, conduce ad una risposta affermativa. Pertanto, sembra inevitabile che anche nella fattispecie di cui all’art. 4, commi 3 e 6, della L.R. 27/03 si debba procedere alle fasi (prodromiche all’approvazione) dell’adozione e della successiva pubblicità.
Quanto alla seconda domanda, riguardante l’eventuale competenza della Giunta all’approvazione (oltre che all’adozione) della variante agli strumenti di programmazione, c’è un’evidente scoordinamento tra la relazione al PdL 231 (pag. 42 del BUR 106/03), dove si parla genericamente di “organi esecutivi delle amministrazioni aggiudicatrici” e la norma di legge, che solo con riguardo all’Ente Regione (art. 4, comma 3) attribuisce l’approvazione alla “Giunta”.
Un’interpretazione “prudente” sul piano strettamente giuridico dovrebbe portare a concludere, nel caso di Enti diversi dalla Regione, per una competenza approvativa riservata all’organo consiliare.


QUESITO-2004-143-1074

Oggetto: Lavori affidati da una società sportiva

Una società sportiva, che dispone in convenzione un impianto sportivo comunale ha proposto all'Amministrazione di poter realizzare l'ampliamento degli spogliatoi. L'amministrazione è favorevole all'intervento ed intende contribuire alle spese con € 125.000,00, su un importo complessivo di € 300.000,00. La progettazione e la realizzazione dell'opera resterebbero a carico della Società, che intende affidare ad una ditta edile la realizzazione della struttura, mentre realizzerebbe i lavori di finitura con i volontari della Società. Come deve essere inquadrata quest'opera essendo classificata come opera di interesse regionale, ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. 27/03. Deve rientrare nella programmazione delle OOPP comunale o risulta un investimento ?
L'impresa ai fini della realizzazione dell'opera a quali obblighi di legge deve sottostare?

RISPOSTA

L’intervento in parola risulta in carico ad un soggetto privato privo delle caratteristiche di cui all’art.2, comma 2, lettera c) della L.109/94 e s.m.i..
Ancorché ricompreso fra i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale (LR 27/03, art.2, comma 2, lettera c), allo stesso non sembrano pertanto applicabili le disposizioni statali e regionali in materia di programmazione dei lavori pubblici, atteso che, secondo un’interpretazione della norma regionale, ai soggetti di cui all’art.2, comma 2, lettera c) della LR 27/03 si ritengono applicabili esclusivamente le disposizioni contenute ai capi IX, XII ed, in parte, il XIII.
Non conoscendo peraltro i contenuti della convenzione in essere, è da ritenersi comunque opportuno che l’Amministrazione Comunale pretenda, dalla Società Sportiva, che l’impresa realizzatrice sia qualificata ai sensi del DPR 34/2000.


QUESITO-2004-135-1041

Oggetto: Modifica opera prevista nel Piano opere pubbliche

Questo Comune ha inserito nel Piano opere pubbliche anno 1998 un’opera stradale di importo di €. 200.000 c.ca, approvato il progetto preliminare, finanziato l’opera e pagato in parte competenze tecniche (€. 20.000,00). L’opera per vari motivi (sopravvenute modifiche di legge, espropri…) si è interrotta dopo 2 anni e l’Amministrazione intende ora darvi seguito. In tal senso è stato aggiornato il quadro economico di spesa che porta a €. 400.000 c.ca l’importo complessivo dei lavori (importo da stanziare nel 2005 pari a €. 200.000). Ci premesso si chiede: nel caso in cui l’opera debba essere reinserita nel programma OO.PP. 2005 qual’è la modalità più corretta per il riparto e inserimento delle voci sottoelencate nella scheda 1 “quadro risorse disponibili” del nuovo programma HIprog3: a) spese tecniche già pagate €. 20.000,00; b) la somma a residuo B.P. 2005 (residuo 98 per €. 180.000,00); c) stanziamento nel bilancio di previsione 2005 per la copertura della maggiore spesa €. 200.000; d) il fondo per accordi bonari va inserito nel “quadro risorse disponibili” e nel quadro economico dell’opera o costituisce (come finora abbiamo fatto mediante un “accantonamento autonomo”)? Nel caso di specie è sufficiente dare pubblicità mediante la pubblicazione della deliberazione G.C. di adozione modifica al programma all’Albo Pretorio.( Art. 5 D.M. Infrastrutture 22/06/2004).

RISPOSTA

Dal quesito non si evincono:
1. le motivazioni per le quali è stata sospesa la realizzazione dell’opera;
2. in che ambito procedurale è stata sospesa la realizzazione della stessa;
3. il motivo per cui dal 1998 risultino ancora disponibili i fondi destinati all’intervento, peraltro abbandonato dopo 2 anni.
Potendo ritenere comunque, dagli elementi forniti, che il progetto sia stato radicalmente rivisto (importo lavori raddoppiato, sopravvenute modifiche di legge, ecc.) si ritiene di poter ragionevolmente suggerire di inserire l’intervento nell’elenco annuale 2005 per un importo pari a 400.000 euro da attingere dalle risorse di bilancio.
Con riferimento al punto d) del quesito si richiama l’art.12 del DPR 554/99 che dispone l’accantonamento di un fondo nel bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi bonari.
Si conferma inoltre che, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità relativa alla programmazione delle opere pubbliche, la DGC che adotta il Programma triennale ed elenco annuale 2005-07 va affissa per 60 giorni all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 5 del D.M. 22/06/2004.


QUESITO-2004-110-955T

Oggetto: Settori del programma triennale

Si chiede come debba essere interpretato l'art. 4 comma 5 della L.R. 27/2003, che recita "Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori la variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma Triennale". In particolare si chiede cosa si intenda esattamente per CIASCUN SETTORE del Programma Triennale.

RISPOSTA

La disposizione citata nel quesito - pur introducendo nell’ordinamento dei lavori pubblici di interesse regionale la regola per cui le variazioni ai lavori programmati, se non superiori al 20% dell’importo complessivo di ciascun settore, non costituiscono modifiche all’Elenco annuale – non fornisce la definizione di “settore del Programma triennale”.
Poiché la L.R. 27/03 non contiene una disciplina del Programma triennale che ne detti articolazioni e contenuti diversi da quelli delineati dal DM 21 giugno 2000 “Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche”, è necessario fare ricorso al criterio ermeneutica dettato dall’art. 1, comma 2, della stessa L.R. 27/03.
Ne consegue che l’espressione “settore del Programma triennale” deve ritenersi equivalente a quella di “categoria di lavori”, di cui all’art. 5, comma 2, del DM 21 giugno 2000 e della relativa Tabella 2. Pertanto, sulla base dell’art.4, comma 5, della L.R. 27/03, non costituiscono modifiche all’Elenco annuale le variazioni ai lavori programmati contenute entro il 20% dell’importo complessivo di ciascuna categoria del Programma triennale.


QUESITO-2004-109-953V

Oggetto: Aggiornamento Programma Triennale

L'Ente è proprietario di 2 aree (F 1/6 e F/18) “Aree per istruzione” adiacenti. Nell’area F1/6 questo Comune ha approvato la progettazione preliminare e definitiva di plesso scolastico unico. La nuova Amministrazione,considerato che: - lo studio di fattibilità dell’opera risale al 1998; - si vuol prevedere la possibilità di effettuare eventuali ampliamenti del plesso scolastico unico in ragione del potenziale aumento della popolazione scolastica; - sussistono problemi di viabilità, e le opere da realizzare sono poste in area soggetta a vincolo idraulico; - per espresse richieste della Dirigente Istituto Comprensivo; intende, per le motivazioni suesposte, apportare modifica alla progettazione finora approvata utilizzando anche il sito F 1/8.
Ciò premesso si chiede se a questo punto si possa: a) aggiornare il progetto definitivo con le nuove soluzioni progettuali proposte dalla nuova Amministrazione, acquisire i pareri ed approvarlo; b) conferire incarico per la redazione del progetto esecutivo che recepisca le modifiche progettuali; c) acquisire nuovo indirizzo dal C.C. circa le modifiche da apportare, approvare nuova p.p., definitiva, esecutiva opera. Trattandosi di opera inserita le programma triennale 03/05 (anno 2003) qual'è la corretta procedura di aggiornamento programmazione.

RISPOSTA

Non pare dubbio che le modifiche proposte dalla nuova amministrazione, investendo l’ubicazione dell’intervento e le sue dimensioni, implichino una riscrittura anche della stessa progettazione preliminare. E’ dall’aggiornamento di quest’ultima che si deve quindi “ripartire” nella procedura approvativa.
Per lo stesso motivo, una volta intervenuta l’approvazione del “nuovo” progetto preliminare sarà possibile reinserire l’intervento nell’ambito del primo programma triennale utile.
A soluzione diversa si potrebbe pervenire nel caso (che peraltro dal quesito non si evince) in cui l’estensione all’area F/18 fosse dotata di propria autonomia realizzativa e funzionale rispetto all’intervento già approvato, nel qual caso, sarebbe possibile procedere con la progettazione esecutiva per la prima parte e avviare un nuovo iter approvativo limitatamente alla parte nuova.


QUESITO-2004-77-855

Oggetto: Settori del programma triennale

Si chiede come debba essere interpretato l'art. 4 comma 5 della L.R. n° 27/2003, che recita "Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale". In particolare si chiede cosa si intenda esattamente per CIASCUN SETTORE del Programma Triennale.

RISPOSTA

Il capo II della legge regionale 27/03, Programmazione Regionale, attiene alle nuove disposizioni relative alla programmazione in materia di opere pubbliche per le Amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale.
L’art.4, “Strumenti di programmazione dei lavori pubblici”, si sofferma sui mezzi a disposizione delle amministrazioni per gestire dal punto di vista tecnico-amministrativo tale ambito.
Il comma 5 dell’art.4, che consente di modificare “entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale”, è volto ad evitare eccessive rigidità del programma opere pubbliche che limiterebbero l’efficacia e la tempestività dell’azione della pubblica amministrazione.
Trattandosi di strumento amministrativo non ordinario, va di volta in volta motivato e consente, senza la necessità di procedere alla riapprovazione del programma stesso, variazioni complessive fino al 20% (in eccesso o in
difetto) degli importi delle opere di ciascun settore.
Il settore va inteso quale “Categoria di opere”, di cui alla tabella 2 del DM 21.06.2000.
E’ del caso inoltre precisare che gli importi delle opere vanno riferiti al loro valore complessivo, espresso al lordo delle somme a disposizione, e che alla variazione massima del 20%, sull’importo originario, si dovranno riferire le sommatorie delle variazioni proposte per ogni singolo settore.