Quesiti all'Osservatorio Regionale

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QUESITO-2010-032-3482QS

Oggetto: Forme di pubblicazione avviso ai creditori

Buongiorno. Avrei bisogno di sapere se, e ai sensi di quale norma, è obbligatorio pubblicare l'Avviso ai Creditori anche sul sito della Regione Veneto, oppure se è sufficiente il sito del Comune.

RISPOSTA

La norma di riferimento è la legge regionale n.27/03, art.40 “Avviso ai creditori”.

Secondo tale articolo sembrerebbe necessaria tale modalità di pubblicità.

E’ comunque il caso di ricordare che con DGR 547/08, “Indirizzi operativi per l’applicazione della L.R. 27/2003 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007”, la Giunta Regionale ha rilevato come, in quanto alle forme di pubblicità, vadano osservate le disposizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs. 163/06, che non prevede la pubblicazione in Internet.


QUESITO-2009-037-3099Z

Oggetto: Pubblicità post informazione

Questo Ente ha aggiudicato un contratto pubblico di rilevanza comunitaria compreso nei servizi di cui all’allegato IIB del Codice dei Contratti. Dovendo applicare, in base all’art. 20 del D. Lgs. 163/2006, quanto previsto all’art. 65 dello stesso decreto occorre ora procedere alla pubblicazione di un avviso sul risultato della procedura di affidamento con le modalità di pubblicazione indicate all’art. 66. Si chiede se pur non avendo pubblicato il bando con le modalità indicate nell’art. 66, in quanto non obbligatorie in quella fase, al momento dell’aggiudicazione occorra comunque procedere alla pubblicazione dell’avviso del risultato su tutti i posti indicati nell’articolo in parola, e più precisamente su: - G.U.U.E. per via elettronica; - G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici - «profilo di committente» della stazione appaltante - sito informatico presso l’Osservatorio (sito della Regione) - per estratto, almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

RISPOSTA

L’art. 65 del D. Lgs. 163/2006, applicabile agli appalti di servizi di cui all’allegato IIB d’importo superiore alla soglia comunitaria citati nel quesito, prevede l’obbligo di invio dell’avviso di post informazione alla Commissione Europea, rimettendo, con il comma 4, alla determinazione discrezionale della Stazione Appaltante il consenso alla sua pubblicazione.

Fermo restando questa facoltà, il rinvio all’art. 66 del D. Lgs. 163/06 in merito alle modalità di pubblicazione, operato dall’art. 65, e l’obbligo comunque del rispetto dei principi di derivazione comunitaria nonchè di trasparenza dell’azione amministrativa, portano a ritenere che l’Amministrazione debba effettuare una completa pubblicità nazionale di post informazione.


QUESITO-2009-017-2950C

Oggetto: riduzione tempi di ricezione offerte

Al fine di avvalersi della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte, si chiede se sia sufficiente pubblicare l'avviso di preinformazione per i servizi che si intendono aggiudicare nel corso del 2009, anche se gli stessi siano di importo complessivo per ciascuna categoria di servizi di cui all'allegato 2A, inferiore a Euro 750.000,00. Si chiede, altresì, se si possa beneficiare della riduzione dei tempi di ricezione delle offerte, qualora i vari servizi che si intendono inserire nell'avviso preinformativo ed appartenenti a diverse categorie - totalmente siano inferiore all'importo di Euro 750.000,00.

RISPOSTA

La risposta ai 2 interrogativi è positiva, a condizione che i “vari servizi” di cui al quesito siano di singolo importo inferiore alla soglia comunitaria (circostanza di cui non si da conto nel quesito): in questo caso, infatti, dalla pubblicazione della preinformazione sortiranno i benefici procedurali di cui all’art. 124 , c. 6, lett. e) del Codice.

Qualora invece questi “vari servizi” fossero di singolo importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso di cui al quesito non si potrebbe procedere alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione.

L’avviso di preinformazione è infatti stato previsto sia per i servizi di importo sopra la soglia comunitaria, che per i servizi di importo sottosoglia, ma con la seguente differente disciplina normativa:


QUESITO-2008-010-2490Q

Oggetto: domande diverse

Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1) qual'è il corretto iter di pubblicazione? 2) posso applicare la Legge Regionale? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ?

RISPOSTA

L’art 91 c2 del Dlgs 163/06 Codice Contratti, nel delineare la procedura da esperire per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000E, non definisce nello specifico le forme di pubblicità applicabili alla fattispecie, limitandosi in proposito ad operare un richiamo alla necessità di osservare il generico principio comunitario di “trasparenza” negli appalti. Nel caso di servizi di progettazione sotto soglia affidati ai sensi del Dlgs 163/06, si richiama l’attenzione sull’art 62 c1, del DPR 554/99, (non abrogata dal Codice) dal quale, pure se con riferimento testuale agli incarichi di importo sino a 40.000E, si evince l’obbligo di ottemperare ad un’adeguata forma di pubblicità successiva, al fine di rendere noto l’avvenuto affidamento dell’incarico. Peraltro, neppure la disposizione regolamentare fornisce indicazioni sulle forme con cui assolvere all’onere di “adeguata pubblicità” successiva, sicché resta a carico della stazione appaltante compiere una valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi di pubblicazione ritenuti idonei in relazione alle caratteristiche del caso concreto, che dovrebbero essere simmetrici a quelli utilizzati per pubblicizzare l’esigenza di acquisire la prestazione professionale. Per quanto riguarda la tempistica per la pubblicazione del provvedimento di conferimento incarico si rinvia a quanto indicato all’art 65 del Dlgs 163/06 che prevede venga effettuata entro il termine di 48 giorni dall’aggiudicazione del contratto.

A seguito della sentenza n401 del 23/11/2007, pubblicata sulla GU, 1ª Serie Speciale, Corte Costituzionale n46 del 28/11/2007, avendo la Corte affermato la prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale, in particolare in tema di “tutela della Concorrenza” nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di disapplicare, in via cautelativa, la disposizioni degli art 8 e 9 della LR 27/2003 


QUESITO-2007-073-2421Q

Oggetto: pubblicazione dei bandi sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici"

Si chiede se la pubblicazione dei bandi sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" (si veda per informazioni il sito www.sific.it) sia valida ai sensi dell'art. 28 LR n. 27/2003 e del D.Lgs. n. 163/2006.

RISPOSTA

L’art. 28 c. 1 della LR 27/03 prevede la pubblicazione di avvisi e bandi di gara per appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000€, per estratto, su almeno 2 quotidiani regionali a maggior diffusione. L’art.122 c.5 del Dlgs.163/06 prevede la pubblicazione a scelta della stazione appaltante di avvisi e bandi di gara per appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000€, per estratto, su almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 1 dei quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. L’art.66 c.7 del Dlgs.163/06 prevede la pubblicazione, di avvisi e bandi di gara per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, a scelta della stazione appaltante, su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 dei quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Caratteristiche più dettagliate in merito alla pubblicità sui giornali erano previste all’art.80 c.9 del DPR 554/99 (ora abrogato) che definiva “quotidiani nazionali (…) quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale”; si rinvia per ulteriori approfondimenti in merito anche alla Delibera n.3 del 14/01/04 dell’ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. La finalità della norma è comunque quella di assicurare la massima trasparenza delle procedure di scelta delle imprese esecutrici, tenuto conto dei principi di libera concorrenza e di legalità dell’azione amministrativa. Il giornale specialistico “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” risponde alle caratteristiche normative richieste in termini di periodicità (quotidiano) e di diffusione (nazionale) nessun altro vincolo viene posto dalla citata normativa in vigore.


QUESITO-2007-060-2362Q

Oggetto: L’avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria

L'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria sia pubblicato, seguendo le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 5, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. Si intende, quindi, che tale esito sia inviato alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione. Le ulteriori pubblicazioni dell'esito di gara all'Albo Comunale, sul sito internet del Committente e sul sito dell'osservatorio regionale (non eccedendo l'appalto l'ambito territoriale comunale), possono intendersi sufficienti forme di pubblicità per garantire la correttezza dell'iter conclusivo della procedura di gara, anche senza darne notizia sulla GURI e sulla stampa ?

RISPOSTA

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria previsto dall’art. 65 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 3 del Dlgs. n. 6 del 2007 segue le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66.

Sopra soglia comunitaria si ribadisce pertanto che l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture segue il medesimo iter di pubblicazione del relativo bando di gara (principio di simmetricità): nell’art. 66 infatti compare sempre la locuzione “gli avvisi e i bandi”.

La pubblicazione degli avvisi sui risultati (e dei bandi) sopra soglia avviene pertanto con la trasmissione alla Commissione Europea secondo le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana e sul profilo Committente della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (non ancora attivo vedasi art. 253 c. 10). Gli avvisi (e i bandi) sono altresì pubblicati (dopo 12 gg …) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Sotto soglia comunitaria invece le novità introdotte dal Dlgs. 113 del 2007 hanno disposto una modalità di pubblicazione diversa tra bando e avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture prevedendo esplicitamente iter di pubblicazione diverse tra bandi e avvisi: l’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 al comma 5 per i bandi prevede infatti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana, sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 e sull’albo della stazione appaltante, mentre al comma 3 per gli avvisi  sui risultati della procedura di affidamento prevede la “sola” pubblicazione sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7.


QUESITO-2007-056-2340Q

Oggetto: pubblicazione dell’avviso dei risultati di gara per tutti settori

In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara.

RISPOSTA

Il Dlgs. 113/2007 con le modifiche apportate in particolare al comma 3 dell’art. 124 del Dlgs. 163/06 ha reso obbligatoria la pubblicazione dell’avviso dei risultati di gara per tutti settori (lavori, servizi, forniture) e per tutte le fasce di importo (sopra e sotto soglia comunitaria).

In particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla pubblicazione sui siti informatici l’art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio. L’Art. 253 comma 10 del Dlgs. 163/2006 -norme transitorie- ”dispone che sino all’entrata in vigore del sito informatico presso l’Osservatorio (riferito alla sezione centrale di cui all’art. 7 c.4 Dlgs. 163/2006), i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”.

La pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture, l’unico ad oggi in funzione, come previsto nelle premesse del DM 20/2001, deve avvenire sul sito informatico predisposto dalle regioni (nel caso del Veneto, individuato con DGR 17.05.2001, n. 1173, ) per appalti di interesse regionale, sul sito del Ministero delle infrastrutture se trattasi di appalti di interesse sovraregionale.

La note di chiarificazione in merito pubblicate dal Ministero delle infrastrutture sul proprio sito web all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it riportano nel dettaglio come il servizio di pubblicazione sia articolato a livello statale e regionale.

Nel caso pertanto di procedure di gara che non eccedono l’ambito territoriale comunale, una volta verificato che non siano di interesse sovraregionale (es. materie appartenenti ad un settore di competenza esclusiva nazionale), la pubblicazione avviene, per il Veneto sul sito informatico dell’Osservatorio regionale.


QUESITO-2007-030-2157B

Oggetto: D.G.R. N. 310 DEL 13.02.2007

Con D.G.R. N. 310 DEL 13.02.2007 la Regione ha fornito ulteriori linee guida per il coordinamento della L.R. con la normativa statale, in particolare riguardo agli adempimenti pubblicitari disciplinati dall'art. 28 della L.R. Questa stazione appaltante, dovendo pubblicare nell'immediato un bando di gara di importo superiore a Euro 500.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, redatto ai sensi della normativa regionale, richiede se ai fini di ottemperare agli obblighi di legge riguardo la pubblicazione sui quotidiani sia sufficiente effettuare la pubblicazione sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale come previsto dalla L.R. oppure, oltre a questi, cumulativamente, sia necessario effettuare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno a maggiore diffusione locale.

RISPOSTA

Secondo le indicazioni fornite con D.G.R. 310 del 13 febbraio 2007, la modifica alla disposizione di cui all’art. 122, comma 5, del Codice dei contratti apportata dall’art. 2 del d.lgs. 6/2007, che ha reso tra loro cumulative la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e quella su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale, non avrebbe inciso sulla disciplina regionale applicabile alle forme di pubblicità dei bandi di gara per lavori di interesse regionale di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria.

Pertanto, in base alle suddette linee guida regionali, appare nella fattispecie sufficiente la pubblicazione del bando di gara sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale, come testualmente previsto dall’art. 28, comma 1, della L.R. 27/2003, oltre naturalmente che sul sito Internet individuato dalla Giunta regionale. 


QUESITO-2007-028-2156B

Oggetto: incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00

E' stato affidato un incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00 con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del Codice (invito a 5 professionisti). C'è una forma di pubblicità prevista per l'esito?

RISPOSTA

L’art. 91, comma 2, del Codice dei contratti, nel delineare la procedura da esperire per l’affidamento di incarichi comportanti un compenso inferiore a 100.000,0 euro, non definisce nello specifico le forme di pubblicità applicabili alla fattispecie, limitandosi in proposito ad operare un richiamo alla necessità di osservare il generico principio comunitario di “trasparenza” negli appalti.

Nel caso di servizi di progettazione sotto soglia affidati ai sensi del d.lgs. 163/2006, si richiama l’attenzione sull’art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/1999, (disposizione non esplicitamente abrogata dal Codice dei contratti) dal quale - pure se con riferimento testuale agli incarichi di importo sino a 40.000,00 euro-  si evince l’obbligo di ottemperare ad un’adeguata forma di pubblicità successiva, al fine di rendere noto l’avvenuto affidamento dell’incarico. Peraltro, neppure la disposizione regolamentare fornisce indicazioni sulle forme mediante le quali assolvere all’onere di “adeguata pubblicità” successiva, sicché resta a carico della stazione appaltante compiere una valutazione discrezionale in ordine alla scelta dei mezzi di pubblicazione ritenuti idonei in relazione alle caratteristiche del caso concreto, che dovrebbero essere simmetrici a quelli utilizzati per pubblicizzare l’esigenza di acquisire la prestazione professionale.

Si ricorda comunque che, alla luce delle indicazioni fornite con DD.G.R. 2155/2006 e 310/2007, nel caso di affidamenti di servizi tecnici connessi alla realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale, sono ancora applicabili le modalità e le forme di pubblicità risultanti dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2003 e dei criteri stabiliti con D.G.R. 2119 del 2 agosto 2005, in cui si distingue tra incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro ed incarichi comportanti un compenso compreso tra detta somma e la soglia comunitaria.


QUESITO-2006-114-2011Z

Oggetto: Avviso di gara esperita

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 123, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, si chiede se, per un appalto di lavori pubblici dell'importo di € 1.000.000, l'avviso di gara esperita debba essere pubblicato (oltre che sul proprio sito e sul sito regionale), anche sulla GURI e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

RISPOSTA

Va premesso che le disposizioni del D. Lgs. 163/06 in materia di pubblicità degli avvisi di post informazione per appalti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria sono contenute nell’art. 122, c. 3.
Il citato articolo prevede che l’avviso di post informazione sia pubblicato sul profilo del committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’art. 66, c.7, senza alcun obbligo di pubblicità sulla GURI e sui quotidiani.
La questione relativa al caso di specie risiede tuttavia nell’applicabilità, per i bandi d’appalto di lavori di interesse regionale, delle disposizioni in materia di pubblicità previste dalla L.R. 27/03 oppure delle citate disposizioni del Codice dei Contratti.
In proposito la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2155/2006 “prime linee guida sul coordinamento della LR 27/06 con il D. Lgs 163/06”, ha ritenuto tuttora vigente l’art. 28 della L.R. 27/2003. In base a detto articolo per un appalto di lavori pubblici di interessere regionale di importo pari o superiore ad € 500.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione di avvisi e bandi va effettuata sul sito internet regionale e, per estratto, su due quotidiani regionali a maggior diffusione.
In ogni caso né la normativa statale né la normativa regionale prevedono la pubblicazione in GURI degli avvisi di post informazione per appalti pubblici sotto soglia.


QUESITO-2006-105-1976C

Oggetto: Importo superiore a 500.000,00 euro

Con quali modalità si deve pubblicare un avviso di gara esperita (esito)per un appalto di lavori di importo superiore a € 500.000,00? si precisa che il bando è stato pubblicato in G.U., su due quotidiani a diffusione regionale e sui siti della Stazione appaltante e della Regione Veneto. Vale ancora il principio per cui bisogna rispettare, in fase di pubblicazione dell'esito di gara, le stesse regole utilizzate per la pubblicazione del bando?

RISPOSTA

Dal testo del quesito non si evince se il richiedente abbia disposto la pubblicità in ottemperanza alla L.R. 27/03 o al Codice dei Contratti d.lgs. 163/06.
L’art. 28, comma 1, della L.R. 27/2003, tuttora vigente (come argomentato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2155/06) alla cui osservanza è tenuta anche la s.a. che ha proposto il quesito, prevede che “per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria” la pubblicazione di avvisi e bandi sia fatta sul sito internet regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.
Per “avvisi” devono intendersi tutte le comunicazioni inerenti i lavori stessi con obbligo di pubblicità, ivi compresi gli avvisi di gara esperita o “post-informazione” (cfr. risposta al quesito n. 2005-095-1346).
Tuttavia nel caso di specie, in via prudenziale, si ritiene consigliabile procedere anche alla pubblicazione in G.U., ancorché per la post-informazione sotto-soglia la G.U. non sia prevista né dalla legge regionale né dalla legge statale (art. 122, c. 3).
Per il futuro si invita la s.a. ad attenersi alle prescrizioni di legge regionale o – qualora ritenute prevalenti – a quelle del Codice dei contratti.


QUESITO-2006-103-1958Q

Oggetto: Pubblicità su siti informatici

L'Art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio Regionale. Con la presente si chiede se è sufficiente la pubblicazione sul sito Regionale come previsto sul sito www.infrastrutturetrasporti.it o è necessaria la pubblicazione su entrambi i siti informatici.

RISPOSTA

In relazione ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria l’art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio. L’Art. 253 comma 10 del Dlgs. 163/2006 -norme transitorie- ”dispone che sino all’entrata in vigore del sito informatico presso l’Osservatorio (riferito alla sezione centrale di cui all’art. 7 c.4 Dlgs. 163/2006), i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”.
La pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture, l’unico ad oggi in funzione, come previsto nelle premesse del DM 20/2001, deve avvenire sul sito informatico predisposto dalle regioni (nel caso del Veneto, individuato con DGR 17.05.2001, n. 1173, ) per lavori di interesse regionale, sul sito del Ministero delle infrastrutture se trattasi di lavori di interesse sovraregionale.
Una nota di chiarificazione in merito è stata pubblicata in data 20.07.2006 dal Ministero delle infrastrutture sul proprio sito web all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it .
Per i contratti sotto soglia comunitaria per i lavori pubblici di interesse regionale continua a trovare applicazione l’art. 28 della L.R. 27/03 secondo le indicazioni contenute nella DGR 4.07.06 “Prime linee guida sul coordinamento della L.R. 27/03 con il Dlgs. 163/06” ai cui contenuti si rinvia.


QUESITO-2006-102-1955Q

Oggetto: Pubblicazione precedente entrata in vigore Codice

Essendo in presenza di un bando relativo a un pubblico incanto pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice sugli Appalti (D.Lgs 163/2006), e dovendo ora procedere alla pubblicazione del relativo esito di gara, con la presente si chiede se per tale pubblicazione si devono seguire le modalità previste dalla L. 109/94 oppure quelle del D.Lgs 163/2006?

RISPOSTA

L’art. 253 del Dlgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” – norme transitorie- ribadisce che le disposizioni del nuovo codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.
Nella fattispecie, per la pubblicazione dell’esito di una gara di lavori pubblicata precedentemente all’entrata in vigore del nuovo codice si devono seguire le medesime modalità di pubblicazione utilizzate a suo tempo per il bando di gara, in particolare dal combinato disposto dall’art. 29, comma 1, lettera f della L. 109/94 , dall’art. 80 comma 8, del DPR 554/99 e dall’art. 28 della LR 27/03.


QUESITO-2006-101-1951M

Oggetto: Importo superiore a 500.000,00 euro

Lo scrivente Rup dell’intervento di “___________” (già approvato da Regione Veneto e cofinanziato da IRVV) deve predisporre bando di gara per un importo a base d’asta di euro 981.870,32 oltre oneri sicurezza per euro 49.129,68. Ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 il termine per le ricezioni delle offerte nelle procedure aperte è di 26 gg. nel mentre precedentemente se ne prescrivevano 39 gg. Come procedere? Altresì le forme di pubblicità per bandi di gara di importo pari o superiori a euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 sono pubblicati rispettivamente sul GURI, sul sito web del Ministero delle Infr. , sito web Osservatorio, almeno uno dei principali quotidiani nazionali ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale (?) - nel mentre la L.R. 27/2003 all’art. 28 prescrive per i medesimi importi la pubblicazione sul sito web individuato dalla Giunta Regionale e su almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione. Come procedere?

RISPOSTA

Relativamente ai due quesiti formulati si danno le seguenti risposte:
1) L’art. 253, comma 1, del D.lgs. 163/2006 (“Norme transitorie”) stabilisce che le disposizioni di cui al Codice medesimo “si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”: di conseguenza, al caso in specie sarà applicabile la nuova disciplina ivi contenuta all’art. 122, comma 6, lett. a), secondo cui “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando (…), non può essere inferiore a ventisei giorni”.
2) Per i bandi relativi ad appalti di lavori pubblici di interesse regionale, trovano applicazione le forme di pubblicità individuate dall’art. 28 della L.R. 27/2003. Pertanto, un appalto come quello di cui al quesito, ovvero di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, sarà soggetto alla pubblicazione del bando di gara sul sito internet della Regione Veneto e (per estratto) su almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione, e non anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


QUESITO-2006-032-1718Z

Oggetto: Pubblicità project financing

L'art. 28 della legge regionale 27/2003 ha previsto che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara per appalti di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro avvenga tramite sito internet individuato da parte della Giunta regionale e su almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione. L'art. 37 bis comma 2 bis della legge 109/94, oltre a confermare la necessità della pubblicazione nei suddetti siti internet, rimanda all'art. 80 del regolamento la disciplina della pubblicità degli avvisi di project financing, e il comma 3 dell'art. 80 del DPR 554/99 prevede la pubblicazione dell'avviso sulla GURI oltre che, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale per effetto del rinvio al comma 2. Quali si ritiene debbano essere nel dettaglio le forme di pubblicità adeguate al project financing?

RISPOSTA

La disposizione introdotta dall’art. 28 comma 1 della L.R. 27/2003, che disciplina le fonti di pubblicità legale dei bandi di lavori pubblici d’interesse regionale d’importo inferiore alla soglia comunitaria, deve intendersi riferita anche agli avvisi indicativi di project financing, assimilabili a tutti gli effetti ai bandi ed avvisi di gara.
Ciò posto, per la pubblicità degli avvisi di project financing di interesse regionale, trovano applicazione le seguenti norme:
- se di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l’avviso va pubblicato, ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99, su GU Unione Europea, GURI, due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale. Va inoltre aggiunta la pubblicità sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta Regionale e, ove istituito, sul sito informatico dell’Amministrazione.
- se di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’avviso va pubblicato ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 27/2003, nel sito internet individuato dalla Regione Veneto e su due quotidiani regionali a maggior diffusione. Va inoltre aggiunta la pubblicità sul sito informatico dell’Amministrazione, ove istituito.
Resta fermo quanto altro disposto dall’art. 37-bis comma 2 bis della L.egge 109/94.


QUESITO-2006-010-1606M

Oggetto: Pubblicità concorso di idee

L'Amministrazione Comunale intende bandire un concorso di idee per la realizzazione di una struttura polifunzionale dell'importo complessivo di € 900.000,00;sono, altresì, stati stanziati € 15.000 quale montepremi per i classificati al concorso...; ciò premesso si chiede quale siano le forme di pubblicità, minime, previste dalla normativa vigente per il caso in questione.

RISPOSTA

La normativa regionale in materia di lavori pubblici nulla prevede circa le forme di pubblicità dei concorsi di idee, dovendosi pertanto ricorrere al canone interpretativo di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. 27/2003, il quale stabilisce che, per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale, si applichino “le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici”.
Ciò premesso, nella corrente disciplina statale (cfr. art. 57, comma 1, DPR 554/1999), il concorso di idee deve essere “preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore”.
Con riferimento all’importo dei premi di cui al quesito, pari ad € 15.000,00, la disciplina applicabile è pertanto quella di cui all’art. 80, comma 3, in base al quale la pubblicazione degli avvisi e dei bandi va fatta “…sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e, per estratto, ”su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione”.


QUESITO-2005-147-1504B

Oggetto: Pubblicità trattativa privata

L'esito di gara relativo alle trattative private senza pubblicazione di un bando di gara d'importo a base d'asta tra i 20.000 euro ed i 500.000 euro va pubblicato sul sito internet della Regione? Vanno pubblicati anche tutti gli altri avvisi : collaudo , avviso ai creditiori , importo finale ecc.. ?

RISPOSTA

Anche quando i lavori sono stati affidati mediante trattativa privata debbono essere assolti gli oneri di pubblicità previsti dall’art. 29, comma 1, lett. f), della L. 109/1994, nel quale non si distingue tra procedura negoziata preceduta da gara e procedura negoziata senza bando.
Pertanto, dal combinato disposto della predetta disposizione e dell’art. 28 della L.R. 27/2003, che individua le forme di pubblicità da applicare agli appalti di lavori di interesse regionale, si evince che i documenti indicati nel quesito debbono essere pubblicati secondo le modalità indicate dalla norma regionale in relazione alla fascia di importo considerata: pubblicazione all’albo pretorio del comune in cui sono eseguiti i lavori, nonché nell’albo della stazione appaltante e sul sito Internet individuato dalla Giunta regionale.


QUESITO-2005-111-1387M

Oggetto: Rotazione tra quotidiani

L'art. 28, c. 1 della L.R. 27/2003, prevede che per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000 Euro, si deve provvedere alla pubblicazione del bando di gara per estratto su almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione. Si chiede, in relazione a quanto sopra e tenuto conto che questo Comune effettua la pubblicità su due quotidiani regionali, se possa essere attuato il principio della rotazione per le pubblicazioni tra i seguenti quotidiani: Gazzettino QVM Corriere del Veneto, sia pur quest'ultima testata abbia una diffusione nettamente inferiore agli altri due.

RISPOSTA

La nozione di “quotidiani regionali a maggior diffusione” si desume dall’art. 80, c. 9, DPR 554/99 – applicabile ai lavori pubblici disciplinati dalla L.R. 27/03 in base all’art. 1, c. 2, di quest’ultima – secondo cui “per quotidiani regionali … si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”.
La finalità della norma è quella di assicurare la massima trasparenza delle procedure di scelta delle imprese esecutrici, tenuto conto dei principi di libera concorrenza e di legalità dell’azione amministrativa: nel caso specifico, il quotidiano indicato, essendo presente in modo capillare nella Regione con quattro edizioni locali, appare in grado di soddisfare quanto richiesto. In secondo luogo, trattandosi di quotidiano locale abbinato ad altro quotidiano nazionale di massima tiratura, viene soddisfatto il criterio dell’Autorità di cui alla deliberazione n. 3 del 14/01/2004, per cui “la forma di pubblicità di cui all’art. 80 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, da attuarsi mediante pubblicazione su quotidiani regionali, si intende rispettata anche con l’utilizzo di quotidiani nazionali più diffusi, in termini di vendita, nel territorio interessato”.


QUESITO-2005-095-1346MSbis

Oggetto: Pubblicità esito di gara

Avendo espletato una gara d'appalto per lavori relativi alla realizzazione di un sovrappasso di importo superiore a 1.000.000 di euro il cui bando di gara è stato pubblicato come previsto dall'art. 28 della L.R. Veneto sul sito internet dell'Osservatorio Regionale e su almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione, si chiede: non trattando esplicitamente l'art. 28 delle L.R. 27/04 la pubblicità relativa alla post informazione - l'esito della gara succitata andrà pubblicato: 1. unicamente sul sito internet della Regione; 2. sul sito regionale e sui giornali in cui è stato pubblicato il bando di gara; 3. sui giornali, GURI ecc come previsto dalla normativa nazionale, con disparità di pubblicizzazione rispetto al bando ed aggravio di spesa?

RISPOSTA

L’art. 28, comma 1, della L.R. 27/2003, prevede “per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria” la pubblicazione di avvisi e bandi sul sito internet regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione. Relativamente agli avvisi devono intendersi tutte le comunicazioni inerenti i lavori stessi con obbligo di pubblicità (fra cui quelle previste dall’art. 29, l. 109/1994 e art. 80, DPR 554/1999), ivi compresi gli avvisi di aggiudicazione.
Pertanto l’ipotesi di pubblicità relativa all’esito di gara, contrassegnata nel quesito dal n. 2, risulta conforme al dettato normativo regionale.


QUESITO-2005-070-1272VM

Oggetto: Pubblicità trattativa privata

trattativa privata, senza pubblicazione di un bando, importo inf. 150.000,00 oppure 300.000,00 euro (l. Reg. 27/2003) l'esito di gara,l'ultimazione lavori, collaudo ed importo finale dei lavori, vanno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet della Regione ?

RISPOSTA

L’esito della gara, nonché gli altri dati indicati all’art. 29, comma 1, lett. f, L. n. 109/94 (riguardanti, tra l’altro, l’ultimazione dei lavori, il collaudo e l’importo finale dei lavori stessi) devono essere pubblicati all’albo della stazione appaltante e all’albo pretorio del Comune (art. 80, commi 5 e 8, Reg. Gen.;) e vanno trasmessi per la pubblicazione al sito internet della Regione Veneto.


QUESITO-2005-069-1271VB

Oggetto: Pubblicazione sul BUR

Dovendo pubblicare un bando di gara d'importo lavori pari ad euro 630.000,00, oltre a quanto previsto all'art. 28, comma 1, della legge reg. 27/2003, devo pubblicare l'avviso anche sul BUR , come previsto all'art. 80, comma 4,del dpr 554/99 ?

RISPOSTA

La previsione dell’art. 28, comma 1, della L.R. n. 27/2003 deve ritenersi disciplinante integralmente la materia della pubblicità degli appalti di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria.
Pertanto l’onere di pubblicità sarà integralmente soddisfatto mediante la pubblicazione dell’avviso/bando di gara sul sito internet della Regione Veneto, nonché per estratto su (almeno) due quotidiani regionali a maggior diffusione.


QUESITO-2005-038-1196T

Oggetto: Pubblicità incarico di collaudo

L'art. 9, c.1, della Legge Regionale 27/2003, prevede per l'affidamento di incarico di importo inferiore a 40.000 euro l'esposizione all'albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico e la successiva trasmissione all'Osservatorio Regionale degli appalti per la pubblicazione sul sito internet. La Regione Veneto ha attivato il servizio "Albo Pretorio on-line" al quale si accede caricando materialmente i dati richiesti. Vorrei sapere, in quanto l'Osservatorio Reg.le a tal fine contattato mi ha indicato di rivolgere a questo sito il quesito, se un incarico a personale esterno dell'Amm.ne per il collaudo di un'opera pubblica deve essere pubblicizzato come sopra riportato.

RISPOSTA

L’art. 9 della LR 27/03 è strettamente connesso all’articolo che lo precede, occupandosi delle forme di pubblicità (preventiva e successiva) degli affidamenti, nonché dei bandi di gara (da utilizzare nel caso di affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica), riguardanti i servizi di cui all’art. 8.
Quest’ultimo, a sua volta, si occupa dei servizi aventi ad oggetto la redazione degli studi di fattibilità, dei singoli livelli dei progetti, nonché la attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori pubblici.
Non vi è motivo di ritenere che l’ambito oggettivo di applicazione delle richiamate norme regionali sia diverso da quello dell’art. 17 della legge 109/94, la cui rubrica parla di “effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie”, intendendo con quest’ultima espressione le prestazioni “di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale”.
Ne consegue che tanto la legislazione statale, quanto quella regionale, sottraggono alla disciplina da ultimo richiamata – ed alle forme di pubblicità ivi previste – gli affidamenti degli incarichi di collaudo.
Quest’ultimi, infatti, sono normati, quanto alla LR 27/03, dall’art. 48, e quanto all’ordinamento statale, dall’art. 28 della legge 109/94 e dall’art. 188 del DPR 554/99.
In entrambi gli ordinamenti rilievo centrale assumono gli elenchi istituiti dal Ministero LL.PP. (per i lavori statali) e dalle Regioni (e dalle Province autonome), al cui interno vengono individuati gli affidatari degli incarichi di collaudo (sulla base di criteri inerenti la professionalità, l’esperienza e la rotazione degli incarichi), qualora gli stessi non vengano eseguiti dalle strutture interne della Stazione committente.
Non trovano, in tal caso, applicazione le disposizioni concernenti la pubblicità di cui all’art. 9 della LR 27/03.


QUESITO-2005-013-1128T

Oggetto: Pubblicazione ultimazione lavori a trattativa privata

Quesito n° 1107 del 21/01/2005. E' obbligatorio pubblicare sul sito della Regione Veneto gli avvisi di ultimazione lavori, collaudo, importo finale, anche relativi alla trattativa privata senza bando,considerato che la legge Regionale n. 27/2003 non lo prevede? Se si, devo inserire il certificato originale o posso indicare i dati riportati nel certificato originale ? Risposta: In assenza di una specifica puntuale indicazione della LR n. 27/03, e in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale, trovano applicazione le norme della legislazione statale (art. 29. c. 1, lett. f, L. 109/94) che anche per la trattativa privata impongono la pubblicazione degli avvisi di ultimazione lavori, collaudo e importo finale. Tale pubblicazione potrà avvenire anche con la semplice indicazione dei dati desunti dal certificato originale. L'art. 29 della legge 109,per le forme di pubblicità , mi rimanda al regolamento e l'art. 80 del dpr 554/99 , mi dice che "quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro , la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune..." quindi sembra non necessario pubblicare gli avvisi di cui all'art. 29 , comma 1, lettera f, L. 109 anche sul sito della Regione Veneto. Mentre per importi superiori sembrerebbe necessaria la pubblicazione anche sul BUR e su due quotidiani. Come ci si deve comportare?

RISPOSTA

Le questioni prospettate nel quesito non si prestano ad una soluzione semplice ed univoca, in quanto vertono su profili del “fenomeno” pubblicità non espressamente normati dalla LR 27/03.
Laddove si assuma quale preliminare e decisivo riferimento il principio enunciato dall’art. 1, c. 2, della LR 27/03 - per il quale in assenza di puntuali disposizioni regolatrici di fonte regionale, la disciplina delle singole fattispecie andrebbe rinvenuta nelle corrispondenti norme statali – si potrebbe concludere che la pubblicità dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo e dell’importo finale dei lavori d’interesse regionale sia normata dall’art.
29, c. 1, lett. f), della legge 109/94 e dall’art. 80, c. 8, del DPR 554/99.
Tale conclusione, peraltro, non può non risentire della disciplina che il legislatore regionale ha espressamente dettato con riguardo alla pubblicità “preventiva” dei bandi e degli avvisi di gara (art. 28 LR 27/03).
Ne consegue che il “parallelismo” tra le modalità di pubblicità “preventiva” e quelle di pubblicità “successiva”, enunciato dal citato art. 80, c. 8, del DPR 554/99, si traduce, nei riguardi dei lavori pubblici d’interesse regionale, nella suddivisione di quest’ultimi in tre scaglioni (inferiore a 500.000 €; compreso tra 500.000 € e la soglia comunitaria; pari o superiore alla soglia comunitaria) e nell’estensione anche all’ultimazione dei lavori, effettuazione del collaudo e importo finale, delle modalità di pubblicità previste dall’art. 28 della L.R. 27/03 per i bandi di gara.
Quanto ai lavori affidati a trattativa privata, nel silenzio del legislatore regionale sembra corretto fondare l’obbligo della pubblicità “successiva” direttamente sull’art. 29, c. 1, lett. f), della legge 109/04, rimettendo peraltro, in ragione del ricordato “parallelismo”, l’individuazione della modalità da osservare all’art. 28 della LR 27/03.


QUESITO-2005-007-1107V

Oggetto: Pubblicazione ultimazione lavori a trattativa privata

E' obbligatorio pubblicare sul sito della Regione Veneto gli avvisi di ultimazione lavori, collaudo, importo finale, anche relativi alla trattativa privata senza bando,considerato che la legge Regionale n. 27/2003 non lo prevede?
Se si, devo inserire il certificato originale o posso indicare i dati riportati nel certificato originale ?

RISPOSTA

In assenza di una specifica puntuale indicazione della LR n. 27/03, e in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della medesima legge regionale, trovano applicazione le norme della legislazione statale (art. 29. c. 1, lett. f, L. 109/94) che anche per la trattativa privata impongono la pubblicazione degli avvisi di ultimazione lavori, collaudo e importo finale.
Tale pubblicazione potrà avvenire anche con la semplice indicazione dei dati desunti dal certificato originale.


QUESITO-2005-004-1104T

Oggetto: Pubblicazione sul BUR

Visto l'art. 24 della L. 340/2000 ed in particolare il comma 3. Vista la circolare del Segretario Regionale Ambiente e LL.PP. n. 2042/46.00 del 25 luglio 2001 con la quale si invitano le strutture regionali a voler mantenere la pubblicazione dei bandi di gara sul BUR e GU fino all'emanazione dell'apposito DPCM di cui al I comma dell'art. 24 della L. 340/2000. Vista la L.R. 14/89 art, 1 - IV comma (ancora in vigore) che prevede la pubblicazione sul BUR degli avvisi e bandi relativi a appalti per un importo superiore a 200 milioni. Visto l'art. 28 della L.R. 27/2003 che non prevede tra le forme di pubblicità quella sul BUR. Vista la DGR 3403 del 29.10.2004 che in particolare nelle premesse così recita: "A seguito di tali disposizioni la conformità all'art. 28 della LR 27/2003 con cui si prevede di sostituire la pubblicazione di bandi sulla GURI e sul BURV con la conseguente necessità di conferire ufficialità al medesimo" si chiede se i bandi di gara devono essere ancora pubblicati sul BUR.

RISPOSTA

Già in base all’art. 6 del DM 6.04.2001, per il quale “l’adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340”, si poteva sostenere che per i lavori pubblici d’interesse regionale (definiti nelle premesse al medesimo DM) la pubblicazione sull’apposito sito predisposto dalle regioni (nel caso del Veneto, individuato con DGR 17.05.2001, n. 1173) “sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione su giornali quotidiani o periodici”.
Tuttavia, “al fine ... di non incorrere in possibili contenziosi”, con nota prot. 2042/4600, del 25.07.2001, il Segretario Regionale all’Ambiente e LL.PP., aveva “invitato ... a voler mantenere il regime transitorio della pubblicità ... su Bur e G.U.”.
In tale quadro si è inserito l’art. 28 della LR 27/03, che con carattere esaustivo disciplina le fonti di pubblicità legale dei bandi di lavori pubblici d’interesse regionale d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non contemplando più né il BUR, né la G.U., ed indicando quale fonte di pubblicità per entrambe le fasce di lavori, il “sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale”.
Tale disposizione, che ha certamente abrogato l’art. 1, comma 4, della LR 14/89, è stata considerata di immediata applicazione sin dal 10.01 2004 (entrata in vigore della LR 27/03), come testimoniato dal conforme avviso pubblicato sul sito regionale.
Peraltro, ogni dubbio al riguardo può ritenersi definitivamente fugato con la DGR 29.10.2004, n. 3403 (pubblicata sul BUR n. 124, del 7.12.2004 e, quindi, in vigore, dal 22.12.2004), che conferma l’individuazione del sito informatico regionale anche agli effetti dell’art. 28 della LR 27/03.


QUESITO-2004-112-959V

Oggetto: Quotidiani a maggior diffusione

Con riferimento alla deliberazione n° 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 14/01/2004 con la quale il Consiglio ritiene che le forme di pubblicità, da attuarsi mediante pubblicazione su quotidiani regionali, si intende rispettata anche con l'utilizzo di quotidiani nazionali, più diffusi in termini di vendita, nel territorio interessato. Nel caso di pubblicazione di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 ed inferiore al controvalore di 5.000.000,00 di DSP, se noi pubblichiamo il bando su 2 quotidiani nazionali (più diffusi), abbiamo contestualmente adempiuto anche alla pubblicazione su 2 a maggior diffusione nella regione, oppure bisogna fare altre 2 pubblicazioni?

RISPOSTA

La nozione di “quotidiani regionali a maggior diffusione” si desume dall’art. 80, c. 9, DPR 554/99 – applicabile ai lavori pubblici disciplinati dalla L.R. 27/03 in base all’art. 1, c. 2, di quest’ultima – secondo cui “per quotidiani regionali … si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”.
Tale indicazione normativa è stata opportunamente integrata dall’Autorità per la vigilanza con la delibera n. 3/2004, nella quale si legge che per quotidiani regionali non debbono necessariamente intendersi soltanto quotidiani pubblicati nella regione, dovendosi far riferimento anche a quelli, sia pure nazionali, più diffusi in termini di vendita.
Sulla base di tali univoci chiarimenti, il requisito dell’adeguata pubblicità di legge è soddisfatto con la pubblicazione del bando o dell’avviso su due tra i quotidiani nazionali più diffusi nella regione, senza necessità di reiterare la pubblicità anche su due quotidiani di dimensione locale.


QUESITO-2004-105-935V

Oggetto: Pubblicazione aggiudicazione trattativa privata

E' sufficiente ,al fine di ottemperare a quanto richiesto all'art. 80, comma 11, dpr 554/99 ,la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune della determina di aggiudicazione definitiva ,con allegato il verbale di gara ,di un lavoro affidato a trattativa privata ?

RISPOSTA

Nel caso in cui l’importo dei lavori in questione sia contenuto nel limite dei 500.000 euro, la pubblicazione dell’albo pretorio del Comune della determina di aggiudicazione di un lavoro affidato a trattativa privata, con allegato il verbale di gara, è senz’altro sufficiente a soddisfare l’onere di postinformazione sancito dalla legge (art. 29, c. 1, lett. f, L. 109/94), in quanto da questi documenti sono ricavabili tutti i dati e gli elementi che la normativa richiede siano conoscibili dai terzi.


QUESITO-2004-69-837V

Oggetto: Lavori di importo sopra soglia comunitaria

Si chiede verifica correttezza della seguente interpretazione:
1) lavori di importo pari o superiore a soglia comunitaria (5.000.000 DSP): si applica solo art. 80 DPR 554/99;
2) lavori di importo inferiore a soglia comunitaria: non si applica più art. 80 DPR 554/99 (commi 3, 4, 5) ma solo art. 28 L.R. Veneto 27/2003. Es.: lavori di importo pari a € 1.500.000,00 - avvisi e bando da pubblicare solo sul sito internet dell'Osservatorio Regionale (www.rveneto.bandi.it) e, per estratto, su almeno 2 quotidiani regionali a maggior diffusione. Non più obbligatoria Gazzetta Ufficiale Repubb. Ital.

RISPOSTA

1) Per i lavori di importo pari o superiori alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono fissate dall’art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, che costituiscono trasposizione della normativa europea sul tema. Ad esse va aggiunta la pubblicità sul sito internet regionale (art.28 LR27/03)
2) Per i lavori di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, trovano applicazione le forme di pubblicità individuate dall’art. 28 della L.R. n. 27/2003, che prevede una scansione in fasce d’importo parzialmente diversa da quella fissata dalla normativa nazionale.
In particolare, rispetto alla corrispondente disciplina statale - contenuta nell’art. 29 della legge 109/94 e nell’art. 80 del DPR 554/99 – nella L.R. 27/03 viene meno la sottodistinzione tra lavori d’importo inferiore ad 1 milione di euro e lavori d’importo pari o superiore a tale valore.
Pertanto un appalto quale quello oggetto del quesito, di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria sarà soggetto “soltanto” alla pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto e su due quotidiani regionali a maggior diffusione, e non anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


QUESITO-2004-68-836V

Oggetto: Modalità di pubblicazione del bando di gara

Pubblico incanto per lavori su rete fognaria di € 2.415.000. Il bando deve essere pubblicato secondo i dettami della L.R. Veneto n. 27/2003, art. 28, c. 1, e L. 340/2000 art. 24 c. 3, cioè solo c/o il sito internet della Regione Veneto + 2 quotidiani regionali, oppure, oltre a ciò, anche su GURI, essendo l'importo sup. a € 1 milione, come prevede il DPR 554/99 art. 80 c. 3 ?

RISPOSTA

Per i bandi relativi ad appalti di lavori pubblici di interesse regionale, trovano applicazione le forme di pubblicità individuate dall’art. 28 della L.R. n. 27/2003, che prevede una scansione in fasce d’importo parzialmente diversa da quella fissata dalla normativa nazionale.
In particolare, rispetto alla corrispondente disciplina statale - contenuta nell’art. 29 della legge 109/94 e nell’art. 80 del DPR 554/99 – nella L.R. 27/03 viene meno la sottodistinzione tra lavori d’importo inferiore ad 1 milione di euro e lavori d’importo pari o superiore a tale valore.
Pertanto un appalto quale quello oggetto del quesito, di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria sarà soggetto “soltanto” alla pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto e su due quotidiani regionali a maggior diffusione, e non anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.