Quesiti all'Osservatorio Regionale

Relazione sul comportamento dell'Impresa

Torna all'indice dei quesiti


 

 

QUESITO-2009-018-2963Q

Oggetto: relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa

Il lavoro specifico riguarda la compilazione della "Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa".L'impresa è allo stato attuale è in possesso della certificazione di qualità, elemento che invece non possedeva al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Alla domanda della scheda "l'impresa è in possesso del sistema di qualità aziendale ...." è corretto rispondere in riferimento alla passata fase di aggiudicazione dei lavori o all'attuale data di compilazione della scheda?. Inoltre, è regolare inviare la suddetta relazione dopo l'invio della scheda B6, considerato il fatto che nella scheda della relazione viene richiesto l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, dato non ancora conseguito con l'ultimazione dei lavori come richiesto dall'Autorità?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 34/2000 le Stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori, per i soli appalti di importo superiore ai 150.000 €, una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice redatta secondo le schede tipo definite dall’autorità e pubblicate nella G.U. 128 dell’8/8/00 (determinazione n. 36 del 21/07/00). Se alla data della compilazione della “relazione” l’impresa è in possesso del sistema di qualità e la Stazione appaltante ne è ufficialmente a conoscenza sembrerebbe corretto indicare il possesso della certificazione. Per quanto concerne invece l’indicazione dell’importo dei lavori risultante dallo stato finale si rinvia a quanto disposto nel comunicato del Presidente dell’Autorità del 9/5/02 che chiarisce al punto a) che “qualora alla data di ultimazione lavori non fosse ancora redatto il conto finale dei lavori, il relativo dato non sarà inserito nel documento”.

Trattandosi di un quesito rientrante nelle competenze dell’Autorità di Vigilanza, si consiglia comunque, di richiedere eventuali ulteriori elementi specificativi direttamente alla stessa.


QUESITO-2004-12-692V

Oggetto: Entrata in vigore

Sono tenuta, come RUP, all'invio all'AVLP della Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, DPR n° 34/2000, tenuto conto dei seguenti dati: Bando di asta pubblica pubblicato in aprile 1999 Contratto in agosto 1999 Risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 con delibera GC dell'agosto 2001. Completamento dei lavori da parte del Comune e presentazione del Conto Finale, con l'addebito delle lavorazioni in danno in ottobre 2003.

RISPOSTA

Alla luce di quanto disposto dall’art. 27, c. 4, DPR 34/00, si ritiene che nel caso in esame la stazione appaltante sia tenuta a trasmettere all’Autorità la relazione dettagliata sul comportamento dell’appaltatore. A nulla rileva la circostanza che sia il bando di gara che il contratto siano di data anteriore all’entrata in vigore del DPR 34 cit. Infatti, al di là del fatto che la risoluzione del contratto in danno è successiva all’entrata in vigore del DPR 34, le finalità della norma (tutela dell’interesse pubblico e selezione degli appaltatori attraverso la sanzione dei comportamenti scorretti), fanno ritenere che la stessa possa e debba essere applicata anche ai rapporti contrattuali già in corso al 1° marzo 2000.


QUESITO-2004-11-691T

Oggetto: Entrata in vigore

Sono tenuta, come RUP, all'invio all'AVLP della Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa, ai sensi delll'art. 27, comma 4, DPR n° 34/2000, per lavori che sono stati dichiarati NON COLLAUDABILI nel dicembre 2003, posto che il bando di asta pubblica è stato pubblicato nel giugno 1996, il contratto d'appalto è di agosto 1996 e l'ultimazione dei lavori è del gennaio 1998? Preciso che un primo atto di collaudo emesso nel febbraio 2002, mai approvato dall'Amministrazione Comunale cui appartengo, è stato poi revocato dal collaudatore.

RISPOSTA

Con determinazione 1/2002, del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2002, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha chiarito [lett. i) del dispositivo] che “le stazioni appaltanti che – alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto dall’art. 173 del dpr 554/1999 e successive modificazioni è stato compilato dopo la data di entrata in vigore del dpr 34/2000 (1° marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Ne consegue che la risposta al quesito è condizionata dalla data di compilazione del conto finale del lavoro successivamente dichiarato non collaudabile.