Quesiti all'Osservatorio Regionale
Responsabile Unico del Procedimento
QUESITO-2009-044-3139Z
Oggetto: Inquadramento del RUP
Si è a chiedere se, il funzionario categoria D, abilitato all’esercizio della professione, preposto ad un ufficio anziché ad un servizio entrambi dell’area tecnica, può esercitare le funzioni di RUP della realizzazione di opere pubbliche. Si specifica che ai sensi del regolamento comunale degli uffici e servizi sono definite unità organizzative sia gli uffici che i servizi, anche se «Il Servizio è un’unità organizzativa a cui compete un insieme omogeneo di attività e può articolarsi al suo interno in più Uffici»
RISPOSTA
A norma dell'art. 10 c.5 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 7 comma 4 del DPR 554/99 e ss.mm.ii., il RUP, per lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Pertanto, al ricorrere delle citate condizioni è legittimo assumere la funzione di RUP, indipendentemente dall’inquadramento del tecnico nell’ambito della Stazione Appaltante, che non rileva ai fini dell’affidamento.
QUESITO-2008-026-2582B
Oggetto: Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori
Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.
RISPOSTA
Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fanno rinvio l’art. 10, comma 6, e l’art. 119, comma 2, per la determinazione dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere rispettivamente con il progettista e con il direttore lavori), deve intendersi ancora vigente la possibilità di cumulare le funzioni di RUP e di Progettista o di direttore lavori, prevista dall’art. 7, comma 4, ultimo periodo del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, sempre che il funzionario possegga la necessaria competenza professionale e con eccezione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ed i), del predetto D.P.R. 554/1999.
La suddetta disposizione regolamentare, difatti, non risulta tra quelle espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice, si limita a disporre l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento.
Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ....nei limiti di compatibilità con il .... codice”.
Quanto alla possibilità di riunire le tre tipologie di funzioni considerate, secondo l’Autorità di vigilanza (Nota dell'ufficio affari giuridici n. 51841), il disposto di cui all'art.7, co.4, “va inteso nel senso che la possibilità per il responsabile del procedimento di ricoprire anche gli incarichi di progettista o direttore lavori non deve ritenersi posta in alternativa, potendosi affidare entrambe le funzioni nei limiti indicati dalla disposizione in esame”.
QUESITO-2008-006-2481B
Oggetto: differenziazione tra le funzioni di RUP e di Progettista
Tenuto conto che il 4° comma, art. 7 del D.p.r. 554/’99 separa le funzioni di RUP da quelle di progettista o D.L. nell’ipotesi di interventi il cui importo superi i 500.000 euro; Tenuto conto che il vigente Codice dei Contratti/D.Lgs. 163/’06 non prevede ne all’art. 10, né all’art. 119 la precedente soglia dei 500.000 euro, ma diversamente rinvia al futuro regolamento lo stabilire le tipologie egli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con D.L. ; chiedesi cortesemente se nelle more della promulgazione del predetto regolamento afferente il D.Lgs. 163 debba continuare impiegarsi la soglia dei 500.000 euro e chiedesi altresì se la cifra dei 500.000 euro debba intendersi relativa all’importo dei lavori o all’importo comprensivo delle somme in amministrazione.
RISPOSTA
Come già chiarito nella risposta al QUESITO-2007-010-2059, la differenziazione tra le funzioni di RUP e di Progettista, prevista dall’art. 7, comma 4, del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo superiore a 500.000,00 euro, deve intendersi ancora vigente.
La predetta disposizione, difatti, non risulta tra quelle del Regolamento espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice dei contratti, si limita a disporre l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento.
Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, .....nei limiti di compatibilità con il .... codice”.
Pertanto, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fa rinvio l’art. 10, comma 6, per la determinazione dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere con il progettista), continua a ricevere applicazione il divieto di assumere congiuntamente il ruolo di RUP e di progettista esattamente nei termini definiti all’art. 7, comma 4, del Regolamento generale, non sussistendo valide ragioni per ritenere la disposizione in questione incompatibile con il Testo unico degli appalti.
In merito alla succitata soglia dei 500.000,00 euro stabilita dal medesimo articolo 7, secondo l’interpretazione fornita dall’Autorità di vigilanza nella det. 10/2001, essa deve intendersi riferita alla spesa globale per realizzare l’opera.
QUESITO-2008-001-2459C
Oggetto: I compensi per l’attività finalizzata al supporto dell’Area tecnica e per l’attività di RUP
L’Amministrazione Comunale ha conferito un incarico ad un dipendente di un’altra amministrazione pubblica finalizzato al supporto dell’area Tecnica di questo Comune, per un determinato numero di ore settimanali, fuori orario di servizio e dietro un corrispettivo orario. Per un’opera pubblica, l’Amministrazione Comunale ha nominato sempre la stessa persona come responsabile del procedimento (RUP) mentre la progettazione, direzione e contabilità lavori sono stati affidati ad un libero professionista esterno. Si fa presente che la Legge Regionale del Veneto n. 27 del 7.11.2003, comma 6 dell’articolo 6, prevede espressamente: “L’Amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione,……..” senza alcun riferimento alla quantificazione e alla tipologia del relativo compenso. Si chiede quindi un parere riguardo alla determinazione del compenso da riconoscere a tale responsabile del procedimento: 1. se deve rientrare all’interno della quota parte del 2% dell’importo dei lavori come previsto dall’art. 92 del D.leg.vo 163/2006 e come previsto dal relativo regolamento comunale, 2. se può corrispondere ad un importo discrezionale maggiore, concordato tra Amministrazione e Rup, 3. se è regolamentato da altra normativa. Si chiede, inoltre, se tale compenso in questa particolare casistica riveste natura di compenso professionale occasionale e se può essere riconosciuto oltre al corrispettivo orario concordato per l’attività di supporto dell’area Tecnica di questo Comune.
RISPOSTA
I compensi per l’attività finalizzata al supporto dell’Area tecnica e per l’attività di RUP, testualmente citati dal quesito, si configurano come “prestazioni occasionali” liberamente contrattabili fra prestatore del servizio e P. A. richiedente.
Come forma di contratto essi sono disciplinati in generale dalle norme del codice civile.
Devono poi rispettare i Regolamenti per l’attività contrattuale che l’Ente procedente ha emanato in adempimento alla disciplina del Testo Unico Enti Locali d. lgs. 267/2000.
Sottostanno altresì alle disposizioni del d. lgs. 165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: cfr. in particolare l’art. 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Devono altresì rispettare i limiti generali di spesa per le collaborazioni esterne degli Enti Pubblici sancite dal Legislatore statale (in particolare con le ultime leggi finanziarie).
La remunerazione per le prestazioni professionali rese ad un Ente pubblico a titolo occasionale (anche nel caso che siano rese da un “prestatore” a sua volta dipendente di altra P.A.) non può rientrare nel compenso per la progettazione interna di cui all’art. 92, c. 4 d. lgs. 163 (ed ai relativi regolamenti interni attuativi): tale compenso infatti è esplicitamente previsto per le sole attività rese dal personale “in servizio” presso l’Ente pubblico procedente.
QUESITO-2007-054-2332B
Oggetto: Attestazione di agibilità
Lo scrivente è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L.R. 27/2003, di un intervento di manutenzione dello stadio comunale ancora in corso. Tale intervento si inserisce in un più ampio quadro di lavori di adeguamento dello stadio comunale alcuni dei quali realizzati qualche anno fa (impianto elettrico, idrico, antincendio, adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Pisanu, ecc…) e altri solo recentemente (sistemazioni e adeguamenti vari alle disposizioni del Decreto Amato eseguiti direttamente dalla società sportiva concessionaria), finalizzati tra l’altro all’ottenimento del CPI e all’agibilità dell’intero complesso sportivo. Relativamente all’attestazione di agibilità in questione e considerato che in questi anni si sono succeduti vari responsabili dei procedimenti sopra menzionati, si chiede: - se trova applicazione il 4° comma dell’art. 25 della L.R. 27/2003 e a chi spetta in tal caso la competenza di tale attestazione non essendo stato specificatamente individuato un unico soggetto responsabile; - oppure se trova applicazione l’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che sostanzialmente demanda le competenze al Dirigente Responsabile del Settore.
RISPOSTA
Per i lavori pubblici di interesse regionale, la competenza ad attestarne l’“agibilità edilizia” di cui all’art. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, risulta chiaramente attribuita dall’art. 25, comma 4, richiamato nel quesito, al responsabile del procedimento, previa acquisizione del parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero del parere del direttore dei lavori.
Nel caso di specie, riguardando l’agibilità in questione una pluralità di interventi con avvicendamento di vari responsabili del procedimento, non pare prospettarsi, con riferimento agli interventi pregressi, una soluzione alternativa al rilascio dell’attestazione in argomento da parte del RUP del procedimento in corso, sulla base di una valutazione da compiersi anche allo stato degli atti.
Ciò premesso, per la risoluzione del quesito, giova rammentare che dall’“agibilità edilizia” si distingue concettualmente l’ “agibilità” cui l’art. 80 del R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), condiziona l’apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo.
La verifica prevista dal citato art. 80, deve pertanto essere compiuta separatamente dall’attestazione, nella fattispecie da parte del R.U.P. ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 4, della L.R. 27/2003, dell’agibilità “edilizia” che ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 380/2001, presuppone l’esperimento dalle valutazioni previste dalla normativa vigente.
QUESITO-2007-010-2059B
Oggetto: Differenziazione tra Progettista e RUP
DPR 554/’99, art. 7 obbliga la differenziazione tra le figure del progettista, D.L. e RUP laddove l’importo d’intervento superi la soglia dei 500.000 euro. Alla luce del Codice De Lise “art. 256” il precennato articolo 7/DPR 554/’99 sembrerebbe essere stato abrogato; nel mentre art. 10 stabilisce che per le ipotesi di coincidenza summenzionate si dovrà consultare il relativo Regolamento (art. 5, D.Lgs. 163/2006). Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto conto che all’oggi il Regolamento de quo non è stato promulgato, quale comportamento questa Stazione dovrà assumere laddove l’importo dell’intervento sia superiore a 500.000 euro (c. 4, art. 7, DPR 554/’99).
RISPOSTA
La differenziazione tra le funzioni di RUP e di Progettista, prevista dall’art.
7, comma 4, del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo superiore a
500.000,00 euro, deve intendersi ancora vigente.
La predetta disposizione, difatti, non risulta tra quelle del Regolamento
espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice dei contratti, si limita a disporre
l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento.
Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di
applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del
Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino
all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
.....nei limiti di compatibilità con il .... codice”.
Pertanto, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 163/2006 (cui fa rinvio l’art. 10, comma 6, per la determinazione
dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile
dei lavori può coincidere con il progettista), continua a ricevere applicazione
il divieto di assumere congiuntamente il ruolo di RUP e di progettista
esattamente nei termini definiti all’art. 7, comma 4, del Regolamento generale,
non sussistendo valide ragioni per ritenere la disposizione in questione
incompatibile con il Testo unico degli appalti.
QUESITO-2006-016-1626B
Oggetto: Quesiti vari
Sono un Funzionario della Provincia di ______ ho una ventina di incarichi da R.U.P. relative alle precedenti Piani Opere, avrei due quesiti da porvi: 1. nel piano opere 2006 ho ricevuto altri cinque incarichi da RUP, il limite di incarichi previsto dall’Allegato alla D.G.R. n. 1033 del 18/03/2005 vale considerando anche i procedimenti in itinere; 2. in assenza del il regolamento di cui all’art. 12 comma 3 della L.R. 27 del 7/11/2003 riguardante le polizze assicurative per RUP, DL, ecc. dipendenti tecnici (ancora in bozza) le Amministrazioni sono obbligate a stipulare dette polizze assicurative.
RISPOSTA
In merito al primo quesito, dalla ratio della disposizione dell’art. 3, c. 5,
del provvedimento approvato con DGR n. 1033/05, intesa anche ad individuare gli
elementi rilevanti per l’affidamento all’esterno delle funzioni di RUP, si
evince che il limite degli incarichi affidabili ad uno stesso soggetto, pare
fare riferimento alla totalità degli incarichi conferiti, con inclusione dunque
dei procedimenti in corso.
Per quanto attiene alla disposizione dell’art. 12, c. 3, della L.R. 27/03, che
pone interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici la stipula di
polizze per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, ecc.,
si osserva che, in termini generali, la sua operatività è subordinata
all’emanazione del provvedimento attuativo della Giunta regionale.
La norma va peraltro coordinata con quanto previsto, in relazione all’attività
di progettazione, dall’art. 6, c. 5, della L.R. 27/03 (e dal combinato disposto
degli articoli 17, c. 3, L. 109/94 e 106 DPR 554/99) e, con riguardo alle
funzioni del RUP, dall’art. 6, c. 5, della legge regionale. Dalla formulazione
letterale di tali statuizioni si evince l’immediata sussistenza dell’obbligo per
le Amministrazioni di stipulare le polizze in argomento.
Per le altre attività professionali considerate dalla disposizione, sino
all’approvazione del provvedimento ex art. 12, c. 3, il principio posto pare
costituire valida base normativa su cui fondare la possibilità per
l’Amministrazione di accendere una polizza assicurativa anche per queste
attività, fermo restando, comunque, il rispetto dei principi desumibili dalla
legislazione statale, applicati in virtù di un consolidato orientamento
giruisprudenziale, per i quali i rischi connessi alla responsabilità per colpa
grave non possono essere posti a carico dell’Amministrazione.
QUESITO-2006-026-1675Z
Oggetto: Polizza RUP
Secondo l'art. 6 c. 5 della LR 27/2003: "le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima". Pertanto in qualità di RUP (non responsabile di unità organizzativa) ho chiesto di essere assicurato. Mi risulta che nel mercato vi siano polizze specifiche per i RUP e polizze generiche normalmente "tarate" per i responsabili di unità organizzativa, che comprendono tutte le funzioni comprese anche quelle del RUP. La risposta che mi è stata data è che comunque la quota parte relativamente alla "colpa grave" deve necessariamente essere a carico del dipendente. E' corretta questa risposta? Leggendo testualmente quanto riportato nel disposizione normativa sopra citata non esiste alcun riferimento; Ricordo inoltre che la questione già qualche anno fa era presente, poi superata con le famose polizze per i progettisti interni, divenute con successiva disposizione legislativa interamente a carico dell'Ente. Ora se si considera il costo di dette polizze ed il fatto che non è corrisposta alcuna indennità in merito, la questione diventa importante e, nel caso, discriminatoria: (impossibilità di rifiutare una funzione attribuita/obbligo normativo di assicurazione con quota a carico/nessuna indennità). Posso chiedere l'assicurazione il cui costo deve essere interamente a carico dell'amministrazione anche per quanto riguarda la copertura sulla colpa grave?
RISPOSTA
Va evidenziato che la materia delle responsabilità in capo a chi svolge le
proprie attività lavorative nel sistema pubblico, trovano trattazione in
numerose norme, a partire dall’art. 28 della Costituzione, seguito dagli artt.
22 e 23 del DPR 10.1.1957 (testo unico impiegati civili dello Stato), dalla
Legge 14.1.1994 n. 20 (in materia di ordinamento della Corte dei Conti), dal D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali).
I generali principi normativi contenuti nelle citate disposizioni ed il
consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr, Corte dei Conti:
sentenze 29.11.90, n. 254 sez. Lazio, 13.3.2002, n. 78 Sezione Terza
Giurisdizionale Centrale D’Appello, 9.5.2002, n. 942 Sezione Giurisdizionale,
Regione Lombardia) sanciscono che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
non possono essere assicurati con polizze a carico dalla propria amministrazione
di appartenenza, per i casi di colpa grave.
Tali principi non possono ritenersi derogati dall’art. 6 c. 5 della L.R.
27/2003, che prevede in forma generale la copertura assicurativa a carico
dell’amministrazione dei rischi connessi alle attività di RUP, attività comunque
svolte nell’esercizio delle funzioni di dipendente pubblico.
Alla luce del quadro unitario legislativo e giurisdizionale le Amministrazioni
aggiudicatici nello stipulare la polizza prevista dall’art. 6 c.5 della LR
27/2003 per il Responsabile del Procedimento dipendente (sia esso responsabile
di unità organizzativa o meno), non possono farsi legittimamente carico delle
spese per i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave, che
rimangono onere dell’assicurato.
Al RUP spetta comunque l’incentivo di cui all’art. 18, c. 1, L. 109/94, nelle
quota parte stabilita dal regolamento interno dell’Ente.
QUESITO-2006-013-1616B
Oggetto: Quesiti vari
Sono un Funzionario della Provincia di ________, avrei due quesiti da porvi: 1) il limite di incarichi da RUP (5-10) previsto dall'Allegato alla D.G.R. n. 1033 del 18/03/2005 vale considerando anche i procedimenti in itinere? 2)preso atto: che il regolamento di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. 27 del 7/11/2003 conferma la disposizione di prevedere adeguata polizza per i RUP, DL, ecc.; che il regolamento attuativo è attualmente pubblicato in bozza; si chiede se: 1) l'Amministrazione è obbligata sin d'ora a provvedere alla stipula di polizza assicurativa con oneri a proprio carico, per i propri dipendenti? 2) esistono ostacoli alla eventuale disponibiltà da parte dell'amministrazione di stipulare la polizza nelle more di approvazione del regolamento?
RISPOSTA
In merito al primo quesito, dalla ratio della disposizione dell’art. 3, c. 5,
del provvedimento approvato con DGR n. 1033/05, intesa anche ad individuare gli
elementi rilevanti per l’affidamento all’esterno delle funzioni di RUP, si
evince che il limite degli incarichi affidabili ad uno stesso soggetto, pare
fare riferimento alla totalità degli incarichi conferiti, con inclusione dunque
dei procedimenti in corso.
Per quanto attiene alla disposizione dell’art. 12, c. 3, della L.R. 27/03, che
pone interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici la stipula di
polizze per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, ecc.,
si osserva che, in termini generali, la sua operatività è subordinata
all’emanazione del provvedimento attuativo della Giunta regionale.
La norma va peraltro coordinata con quanto previsto, in relazione all’attività
di progettazione, dall’art. 6, c. 5, della L.R. 27/03 (e dal combinato disposto
degli articoli 17, c. 3, L. 109/94 e 106 DPR 554/99) e, con riguardo alle
funzioni del RUP, dall’art. 6, c. 5, della legge regionale. Dalla formulazione
letterale di tali statuizioni si evince l’immediata sussistenza dell’obbligo per
le Amministrazioni di stipulare le polizze in argomento.
Per le altre attività professionali considerate dalla disposizione, sino
all’approvazione del provvedimento ex art. 12, c. 3, il principio posto pare
costituire valida base normativa su cui fondare la possibilità per
l’Amministrazione di accendere una polizza assicurativa anche per queste
attività, fermo restando, comunque, il rispetto dei principi desumibili dalla
legislazione statale, applicati in virtù di un consolidato orientamento
giruisprudenziale, per i quali i rischi connessi alla responsabilità per colpa
grave non possono essere posti a carico dell’Amministrazione.
QUESITO-2005-136-1467C
Oggetto: Competenze autorizzazione sub appalto
Si chiede un parere in merito alla competenza alla sottoscrizione dell'autorizzazione al subappalto. Posto che in questo ente un responsabile di servizio è preposto all'Area Gestione del Territorio di cui fa parte l'Ufficio tecnico di progettazione dei lavori pubblici, e che tale funzionario è gerarchicamente subordinato ad un Dirigente, il responsabile del procedimento, incardinato nell'Ufficio Tecnico di progettazione e con qualifica di istruttore direttivo amministrativo, è competente al rilascio dell'autorizzazione al subappalto considerato che la sottoscrizione dei contratti e degli atti con valenza verso l'esterno è attribuita dallo Statuto comunale al responsabile di servizio? In altre, parole, qualora il responsabile del procedimento non coincida con il funzionario responsabile di servizio, ha la competenza a sottoscrivere atti di autorizzazione o ad approvare varianti, ovvero è tenuto all'istruttoria ed al controllo di tali attività essendo invece di competenza del responsabile di servizio l'adozione dell'atto finale come avviene secondo le regole generali sulla responsabilità dei procedimenti?
RISPOSTA
Il quesito verte sulle competenze di quella peculiare figura di responsabile del
procedimento che corrisponde al RUP, previsto e disciplinato dall’art. 7 L.
109/94 (oltrechè da numerose norme del DPR 554/99), ed oggi anche dall’art. 6
della L. R. 27/03.
Come ha lapidariamente chiarito l’Autorità V. LL.PP. nella delib. n. 264/2001,
affermando che “l’attività svolta dal RUP, in sé considerata, non ha carattere
di funzione dirigenziale”, le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento,
pur essendo di coordinamento, indirizzo e controllo per ogni singola opera
pubblica prevista nella programmazione, non travolgono però gli ordinari
principi in materia di rappresentanza negoziale esterna dell’Ente.
Questi ultimi infatti sono esercitati dai soggetti previsti dallo Statuto e dai
vari regolamenti interni dell’Ente che dallo Statuto discendono, sulla base
della disciplina inderogabile di cui agli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/00,
Testo Unico degli Enti Locali.
Conseguentemente, l’autorizzazione al subappalto contemplata dall’art. 18, c. 9
L. 55/90, appare rientrare negli atti di gestione, riservati come tali alla
competenza del Dirigente (o responsabile apicale dell’ufficio, negli Enti privi
di qualifiche dirigenziali): cfr. anche TAR Sicilia , sez. III, sent. 12
settembre 2005, n. 1463.
Analogamente si deve ragionare pure per quanto riguarda l’approvazione delle
varianti in corso d’opera, in relazione alle quali il RUP è tenuto, ex art. 8,
c. 1, lett. v), DPR 554/99, unicamente ad “assicurare che ricorrano le
condizioni di legge previste”.
A quanto sopra fanno eccezione le varianti ex art. 25, c. 3 L. 109/94, le quali
possono essere autorizzate direttamente dal RUP solo se in aumento massimo entro
il 5% dell’importo originario del contratto (cfr. art. 134, c. 10, DPR 554/99).
QUESITO-2005-125-1421B
Oggetto: Incompatibilità tra progettista e RUP
Incompatibilità progettista/responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 554/99 Con la presente si chiede se esiste tale incompatibilità anche se il R.U.P. è progettista solo delle fasi di progettazione preliminare o definitiva o anche se ha firmato solo una parte specialistica (per esempio progettazione impianti) del progetto esecutivo.
RISPOSTA
L’art. 7, comma 4, del D.P.R. 554/1999 si limita a stabilire l’incompatibilità
tra le funzioni di RUP e quelle di progettista e direttore dei lavori, per gli
interventi diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del medesimo comma 4,
senza ulteriori specificazioni in merito alla ripartizione dell’attività di
progettazione nei tre livelli indicati all’art. 17 della L. 109/1994, ovvero ad
ulteriori ipotesi di frazionamento specialistico collocabile all’ interno di
ciascuno dei predetti livelli.
Vero è che, come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
nella Deliberazione n. 528 dell’11 settembre 2000, per intervento, sulla base
del combinato disposto della norma in argomento e dell’art. 17 della legge
Merloni, deve intendersi una procedura complessa che comprende le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Pertanto, l’incompatibilità
va valutata in relazione all’intervento nel suo complesso, e il limite si
ritiene applicabile in ogni sua fase, e dunque nella fattispecie prospettata,
alle fasi di progettazione preliminare o definitiva e, per le medesime ragioni,
anche alla parte specialistica del progetto esecutivo.
QUESITO-2005-098-1352B
Oggetto: Competenze nomina RUP
Con riferimento al precedente Quesito n° 1283 del 13/05/2005 e allo stesso procedimento ivi sommariamente descritto si pone ora il quesito seguente : è da ritenersi valido e operativo a tutti gli effetti un incarico di R.U.P. ad un ingegnere dipendente, dato dal Direttore Amministrativo (il quale non ha la rappresentanza legale dell'Istituto) con lettera interna e dallo stesso firmata, o è necessario un atto formale come per esempio una delibera del Direttore Generale per tale tipologia di incarico?
RISPOSTA
In relazione al quesito prospettato, si deve evidenziare come l’assenza nella L.
109/1994 e nel D.P.R. 554/1999, nonché nella L.R. 27/2003, di precise
disposizioni intese a fornire criteri per l’individuazione dell’organo
competente alla nomina del R.U.P., nonché a definire forme e procedure per la
nomina stessa, induca a ritenere applicabili i principi generali in materia di
responsabile del procedimento, ricavabili anche dalla L. 241/1990.
Essendo infatti questi aspetti della materia strettamente legati alle specifiche
caratteristiche organizzative e alla natura giuridica propria delle diverse
tipologie di enti, aziende pubbliche, ecc. tenuti alla nomina del R.U.P, non
appaiono codificabili norme puntuali, ma solamente criteri di massima, validi in
modo univoco per tutti i soggetti interessati all’applicazione della normativa
in argomento.
Si possono pertanto ritenere pertinenti le indicazioni di carattere generale
fornite a tale proposito dall’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nella
determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001, laddove afferma , in primo luogo, che
l’atto di nomina deve costituire un provvedimento ad hoc con data certa, sicché
appare inadeguata nella fattispecie in esame la nomina del responsabile unico
mediante semplice lettera interna firmata dal Direttore Amministrativo.
Per quanto attiene invece alla individuazione dell’organo competente alla nomina
del R.U.P., dal silenzio della legge l’Autorità evince che la competenza attenga
per l’appunto ai profili organizzativi dell’ente e pertanto la questione può
essere risolta alla luce delle disposizioni ordinamentali che disciplinano la
competenza degli organi dell’Istituto in argomento.
QUESITO-2005-085-1308C
Oggetto: RUP esterno
Oggetto : nomina Responsabile Unico del Procedimento esterno all’ Amministrazione. Con la presente si chiede se sia legittimo un incarico professionale che ha affidato la funzione di R.U.P. (non il solo supporto al R.U.P. ma la funzione completa) dei procedimenti in corso previsti dal piano triennale e annuale ad un professionista esterno. Si chiede se tale nomina sia in contrasto con le previsioni della Legge 109/94 e del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e/o della Legge Regionale 27/03 che prevedono l’assegnazione di tale funzione al personale interno all’ Amministrazione e solo in alcuni casi di carenza di organico prevedono il ricorso a professionisti esterni. Si precisa che all’interno dell’ Amministrazione svolgono il loro lavoro due tecnici : un ingegnere dirigente responsabile del Servizio Progettazione interna con sette anni di anzianità di servizio in questa Amministrazione in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e sedici anni di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Padova, ed un geometra di recente assunzione assegnato all’ unità operativa lavori di manutenzione, i quali ciascuno nel proprio ambito di competenza, possono svolgere tale funzione.
RISPOSTA
La disciplina normativa in materia di obbligo di nomina del RUP da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici di interesse regionale è
contenuta nell’art. 6 della LR 27.
Secondo il dettato della norma regionale, si può derogare al principio
dell’obbligatorietà di nominare il RUP attingendo all’organico proprio dell’Ente
(procedendo quindi all’affidamento esterno oppure nei confronti di dipendente di
altra amministrazione) esclusivamente nei seguenti casi:
I. carenza accertata nell’organico dell’Ente, in relazione ai lavori
programmati;
II. assenza delle competente struttura tecnica;
III. nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Pertanto, laddove si ricorra alla nomina del RUP esterno, si dovrà riguardare il
provvedimento che ne dispone l’affidamento, in particolare per appurare se i
parametri motivazionali rientrino nelle suesposte deroghe e il provvedimento
stesso sia correttamente ed adeguatamente motivato.
Venendo al caso di cui al quesito, rispetto a quanto in esso succintamente
riportato, non appare possibile esprimerne in questa sede un giudizio di
legittimità o meno, restando inteso che eventuali vizi dell’atto di affidamento
esterno dovranno essere fatti valere secondo l’ordinaria tutela in sede
amministrativa, anche giurisdizionale, azionata da coloro che ritengano di avere
interessi giuridicamente tutelabili.
QUESITO-2005-078-1283M
Oggetto: Nomina RUP per studio di fattibilità
L'Amministrazione dell'Istituto desidera sapere se sia necessario nominare il RUP di un intervento edilizio in una fase in cui non è ancora deciso ne' finanziato ma solo ipotizzato e quantificato in sette milioni di euro e di cui vuole conoscere la fattibilità attraverso appunto uno studio di fattibilità. In particolare l'Amministrazione vorrebbe affidare la redazione di tale studio di fattibilità al Servizio di Progettazione Interno senza nominare il Responsabile del Procedimento.
RISPOSTA
In merito agli studi di fattibilità la L.R. 27/03 dispone all’art. 5, comma 1,
che trattasi degli elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad
individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e
a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte
progettuali.
Relativamente al caso in questione, per un intervento stimato in 7mln di euro,
va in particolare richiamata l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 3, che per
lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro dispone che gli studi di
fattibilità includano il documento preliminare alla progettazione previsto dalla
normativa statale (che pertanto deve essere redatto ma è incluso nello studio di
fattibilità).
Ciò premesso, l’art. 8 del D.P.R 554/1999 fra i compiti del Responsabile del
procedimento include (con un’elencazione non superata dalla legge regionale) gli
accertamenti e le indagini preliminari “idonei a consentire la verifica della
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi” (lett. a),
nonché la stessa redazione del “documento preliminare alla progettazione” (lett.
b).
Verificato pertanto che i compiti oggetto del quesito spettano per legge al
Responsabile del Procedimento, si ravvisa nel caso in questione la necessità di
nominare tale soggetto, che potrà essere individuato all’interno
dell’Amministrazione, salva l’ipotesi dell’art, 6, comma 6, L.R. 27/03 (facoltà
di nominare un professionista esterno o un dipendente di altra amministrazione
in caso di professionalità interne insufficienti in rapporto ai lavori
programmati o assenza della competente struttura tecnica o nel caso di comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).
QUESITO-2005-050-1227T
Oggetto: Competenze nomina RUP
Nel nostro Ente, da alcuni mesi, vengono affidati incarichi di R.U.P. a persona diversa dal Responsabile del Settore incaricato di Funzioni organizzative, per cui vi sono alcuni atti, relativi alla gestione dell'opera pubblica, che vengono approvati o rilasciati dal R.U.P. in quanto ricompresi fra le funzioni previste dalla Legge 109/94 e DPR 554/99. Vi sono alcuni atti però per l'approvazione dei quali non ci si è mai posto il problema della competenza, fintantochè le figure di R.U.P. erano espletate unicamente dal Responsabile del Settore, come ad esempio l'atto di approvazione del C.R.E. o Collaudo. Si chiede pertanto a chi competa l'atto finale di approvazione del C.R.E. o di Collaudo di una opera o lavoro pubblico quando le funzioni di R.U.P. e Dirigente non vengono espletate dalla stessa persona.- Potrebbe essere questa materia oggetto di un Regolamento interno dell'Ente.
RISPOSTA
Aderendo alla prevalente interpretazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (T.U. Enti locali) l’approvazione del certificato di collaudo e del
certificato di regolare esecuzione viene considerata una mera attività
gestionale, come tale attribuita alla competenza dirigenziale ovvero, in assenza
di figure con tale qualifica, del responsabile del settore cui appartiene
l’intervento oggetto del certificato collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Ne consegue che quando il RUP non si identifica con il dirigente o il
responsabile del settore, spetta a quest’ultimi l’approvazione dei predetti
certificati.
Quanto indicato in premessa costituisce normalmente oggetto di puntuale
disciplina dei regolamenti di organizzazione di ciascun Ente.
A mero completamento di quanto sopra, si segnala che la Cassazione, Sez. I, 8
agosto 2003, n. 11959, affrontando una fattispecie di “ineleggibilità” ex art.
60 del D. Lgs. 267/00, l’ha riconosciuta in capo ad un subappaltatore che aveva
prestato la propria attività nell’ambito della realizzazione di un’opera
pubblica commissionata dal Comune alla cui elezione a Sindaco
l’imprenditore-subappaltatore aveva concorso, in base alla constatazione che il
certificato di collaudo dell’opera non era stato ancora approvato e che la
relativa approvazione sarebbe stata di competenza di un organo – la Giunta
comunale – di cui il candidato Sindaco avrebbe fatto parte.
Va, peraltro, sottolineato che l’intervento dell’Organo esecutivo (Giunta
comunale) viene normalmente correlato a fattispecie nelle quali all’approvazione
del collaudo conseguono, nei confronti dell’appaltatore, riconoscimenti
economici aggiuntivi a quelli coperti dalle disponibilità finanziarie di
progetto.
QUESITO-2005-041-1202V
Oggetto: Competenze nomina RUP
si chiede cortesemente se è lecita la nomina del responsabile del procedimento e della commissione giudicatrice di un concorso di idee da parte della Giunta Comunale.
RISPOSTA
Per quanto riguarda la nomina del RUP, essa spetta all’amministrazione
aggiudicatrice (ai sensi degli artt. 7, c. 1, L. 109/94 e 7, c. 1, d.P.R.
554/99), per cui sarà sulla base del regolamento di ciascun ente che andrà
individuato l’organo competente a disporre tale nomina.
Considerazioni analoghe possono essere svolte in ordine alla competenza a
nominare la commissione giudicatrice di un concorso di idee.
QUESITO-2005-033-1182V
Oggetto: RUP che non sia un tecnico
La sottoscritta dr.ssa .................. dipendente dell'................... di Verona è stata nominata responsabile del procedimento per un lavoro di € 1.100.000,00 ed ha i seguenti requisiti professionali e di carriera ( ha un'anzianità di servizio di 10 anni , è laureata in giurisprudenza ed ha la responsabilità dell'area lavori pubblici dal 2001, in questa Azienda). Vengono chiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'espressioni di cui all'art. 7 comma 4 del DPR 554/1999 laddove di prevede che quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti il responsabile del procedimento è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Qualora il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non abbia i requisiti previsti dall'art. 7 comma 4 del regolamento vale a dire non si a un tecnico ma un amministrativo se è possibile che quest'ultimo ricopra l'incarico proprio in virtù di una eccezione alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare luogo comunque a procedure di affidamento di lavori pubblici
RISPOSTA
Sul punto si è espressa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella
det. n. 10 del 23 febbraio 2001 (G.U. 8 marzo 2001, n. 56), che – prendendo in
considerazione le diverse ipotesi in cui è possibile derogare alle disposizioni
dell’art. 7 del d.P.R. n. 554/99 – espressamente ha affermato che “Qualora il
responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto
che non abbia i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4, del regolamento, vale a
dire non sia un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sarà possibile
comunque che quest’ultimo ricopra l’incarico proprio in virtù di un’eccezione
alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a
procedure di affidamento di lavori pubblici.”
Il RUP può comunque avvalersi di un supporto tecnico ai sensi dei commi 4 e 5
dell’art. del DPR 554/99.
QUESITO-2004-85-870Vbis
Oggetto: calcolo sommario della spesa
L'art. 23, comma 1, lett. b), del DPR 554/99, prevede che il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento. Pertanto, nella redazione del DPP, il RUP deve indicare la stima sommaria di tutte le somme a disposizione (e quindi anche la stima delle prestazioni professionali) oppure é sufficiente indicare solo l’importo complessivo dell’opera che il più delle volte corrisponde alle risorse disponibili?
RISPOSTA
Il calcolo sommario della spesa - elemento del progetto preliminare - è
effettuato, per quanto riguarda le ulteriori somme a disposizione, attraverso
valutazioni di massima operate a cura del RUP in sede di accertamenti
preliminari. A sua volta, il Regolamento generale prevede che il DPP debba
indicare, tra l’altro, “i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e
le fonti di finanziamento”.
La stima dei costi contenuta nel DPP è una valutazione che, sia pure con un
certo grado di approssimazione, deve essere attendibile e oggettiva e non può
quindi appiattirsi – come purtroppo talvolta avviene (e come forse suggerito nel
quesito) – sull’entità delle risorse disponibili.
E’ opportuno – anche se la legge non lo impone - che tale stima sia articolata
in “macro voci”, ma nulla vieta che essa sia espressa in un semplice importo
globale. Anche in tale ultimo caso, peraltro, ancorché non le abbia
ufficializzati nella stima dei costi riportata nel DPP, il RUP dovrà effettuare
quelle valutazioni di massima che saranno poi il fondamento del calcolo sommario
della spesa per le ulteriori somme a disposizione di cui al progetto
preliminare.
E’ del caso comunque ricordare che l’art.5 della nuova legge quadro in materia
di lavori pubblici (LR27/03) dispone che, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il DPP e, nel caso di
lavori di importo pari o superiore, lo includono.
QUESITO-2004-24-722T
Oggetto: Abilitazione all'esercizio della professione
E' obbligatorio nel caso si una SPA a capitale pubblico che il rup sia "abilitato all'esercizio della professione" così come sembra intendersi all'art. 7 comma 4 del D.P.R. 554/1999. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
RISPOSTA
Le SPA a capitale pubblico rilevano per la disciplina dei lavori pubblici
qualora abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 2, comma 2, lett. b),
della legge 109/94, richiamato dall’art. 2, comma 2, lett. b), n. 4, della L.R.
27/03.
La citata norma statale si chiude stabilendo che “ai predetti soggetti non si
applicano gli articoli 7 … della presente legge” e tale precisazione vale anche
per i lavori pubblici di interesse regionale, visto quanto dispone l’art. 1,
comma 2, della L.R. 27/03.
Ne consegue che alle SPA a capitale pubblico non deve necessariamente trovare
applicazione l’art. 7 del DPR 554/99 che, proprio in attuazione dell’art. 7
della legge 109/94, fornisce la disciplina di dettagli della figura del
responsabile del procedimento.
Ne è una puntuale conferma l’ultimo comma dell’art. 7 del DPR 554/99, in base al
quale “i soggetti non tenuti all’applicazione dell’articolo 7 della Legge devono
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile
del procedimento dalle norme norme della Legge e del regolamento che li
riguardano”.
In conclusione, nulla osta a che nella SPA a capitale pubblico i compiti del RUP
siano svolti anche da un tecnico non abilitato all’esercizio della professione.
Si ricorda che, laddove sia applicabile la L.R. 27/03, questa consente anche la
nomina come RUP di un professionista esterno (art. 6, comma 4).