Quesiti all'Osservatorio Regionale

Sospensione/Ripresa lavori

Torna all'indice dei quesiti


 

QUESITO-2006-107-1987Z

Oggetto: esecuzione di lavorazioni per fasi distinte

E' stato stipulato unico contratto d’appalto (preceduto da unica gara) per lavori di manutenzione straordinaria su due distinti edifici comunali. Il contratto stabilisce in 231 giorni il termine utile per l’esecuzione dei lavori, di cui 91 per l’intervento su un edificio e 140 per l’altro. Esso prevede la penale pari all’1 per mille dell’importo dei lavori per ogni giorno di ritardo, precisando che questa si applica anche in caso di mancato rispetto del termine specifico stabilito per l’intervento su ciascun edificio. - I lavori, nel loro complesso, sono stati consegnati con un unico verbale di consegna, di data 29.6.2006. - per la necessità di redigere una perizia di variante dei lavori relativi ad uno dei due edifici, il d.l.ha emesso verbale di sospensione per un totale di giorni 41, firmato senza riserve dall’appaltatore. - con l’approvazione di tale perizia di variante è stata concessa una proroga di 45 giorni sul termine specifico di ultimazione dei lavori relativo all’edificio oggetto di variante; - in seguito all’approvazione della perizia il d.l. ha ordinato la ripresa dei lavori sull’edificio in questione, precisando –per effetto della sospensione e della proroga- il nuovo termine utile di esecuzione dei lavori presso il medesimo edificio. Il verbale di ripresa è stato firmato senza riserve dall’appaltatore; - con successiva nota il d.l. ha “ricordato” all’appaltatore che il termine utile per dare ultimati tutti i lavori (cioè quelli di entrambi gli edifici) resta confermato nel 14.2.2007 (ossia 231 giorni dopo la consegna). A tale nota l’appaltatore non ha dato alcun riscontro. Ciò premesso si chiede se a vs. parere l’aver sospeso e successivamente prorogato il termine di esecuzione dei lavori su uno dei due edifici interessati dall’appalto, il termine complessivo di giorni 231 deve intendersi traslato dei corrispondenti giorni di sospensione oppure no.

RISPOSTA

Dalle informazioni fornite nel quesito non è chiaro se il contratto, gli elaborati progettuali ed il cronoprogramma, prevedano l’esecuzione delle lavorazioni nei due edifici per fasi distinte e successive oppure in modo parallelo.

Tuttavia, considerata l’unitarietà dell’appalto e rilevato che il tempo complessivo contrattuale è costituito dalla somma dei giorni previsti per l’esecuzione dei lavori in ciascun edificio (anche se con scadenze differenziate, per le quali è stata prevista l’applicazione delle penali), si presuppone che le lavorazioni oggetto del contratto siano effettuate nei due immobili per fasi successive e che conseguentemente nel periodo di sospensione l’impresa non abbia eseguito alcuna lavorazione.

In tale ipotesi sia i giorni di sospensione, sia i giorni di proroga accordarti per effetto della variante approvata (che in ogni caso deve intendersi riferita all’unico contratto, anche se attinente alle lavorazioni di uno solo dei due edifici), hanno effetto sull’intero appalto.

Il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori va quindi ricalcolato, tenendo conto dei 41 giorni di sospensione e dei 45 giorni di proroga. In tal senso andava redatto sia il verbale di ripresa lavori. 


QUESITO-2004-22-719T

Oggetto: Rifiuto sottoscrizione verbale di sospensione

Come si deve procedere se l'impresa appaltatrice si rifiuta di firmare il verbale di sospensione o di ripresa dei lavori? (Non li intende firmare nemmeno con riserva).

RISPOSTA

Il rifiuto, da parte dell’impresa appaltatrice, di firmare il verbale di sospensione o di ripresa dei lavori, è contemplato dall’art. 133, c. 8, DPR 554/99, per il quale “… qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165”.
A sua volta, quest’ultima disposizione, al comma 2, stabilisce che “nel caso in cui l’appaltatore non firmi …, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione …”.
Va, inoltre, tenuto presente quanto dispone il successivo comma 5, per il quale “nel caso in cui l’appaltatore non ha firmato … nel termine di cui al comma 2 …., i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.