Quesiti all'Osservatorio Regionale
Varianti
QUESITO-2010-031-3481Z
Oggetto: Riutilizzo dei ribassi d’asta
Questo Comune ha appaltato un lavoro di manutenzione di due edifici scolastici, con la seguente aggiudicazione: § importo a base d’asta: € 400.710,50 (di cui € 4.600,00 per oneri per la sicurezza) § importo offerto: € 303.467,20 § ribasso percentuale: 24,060% § importo complessivo di aggiudicazione: € 308.067,20 (oneri per la sicurezza inclusi) Si chiede con la presente se è possibile procedere alla redazione di una perizia di variante, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 132 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., recuperando l’intero ribasso d’asta. In alternativa se è possibile procedere all’affidamento all’Impresa appaltatrice degli ulteriori lavori con la procedura negoziata, di cui all’art. 122 commi 7 o 7-bis del D. Lgs. 163/2006, facendo presente che, trattandosi di lavori da eseguire all’interno di una scuola, questi devono essere conclusi entro il 13/09/2010.
RISPOSTA
Il quesito posto sottende due diverse questioni: da un lato il riutilizzo dei ribassi d’asta, dall’altro le varianti ed i lavori complementari. In proposito va ricordato che la disponibilità finanziaria conseguita a seguito del ribasso d’asta, non rappresenta un presupposto per legittimare di per sé una variazione del contratto o l’affidamento di lavori complementari.
Le varianti progettuali sono consentite nei soli casi previsti dall’art132 del DLgs 163/06, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinate da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale.
In particolare, con riferimento al c1 lett c dell’art 132 citato nel quesito, la variante è consentita, indipendentemente dal suo ammontare, nel caso di accadimenti accidentali emersi in corso d’opera riguardanti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene o determinati da rinvenimenti imprevisti o imprevedibili. In detta casistica, come delineato dall’AVCP con det 1/01, può ad es. rientrare “il rinvenimento in fase esecutiva di reperti o manufatti di interesse storico artistico che richiedano, per la loro salvaguardia, l’utilizzo di tecniche o di interventi particolari”.
L’affidamento di lavori complementari alla medesima impresa affidataria dell’appalto principale, che costituisce sostanzialmente un nuovo affidamento, può essere invece disposta non tanto a norma dell’art. 122 del D. Lgs 163/06 citato nel quesito, quanto a norma dell’art 57 c.5a. Anche in questo caso si può utilizzare l’istituto solo in presenza di una circostanza imprevista ed al ricorrere di tutte le condizioni di cui alla lett.a.1) (inseparabilità dei nuovi lavori dal contratto iniziale o loro stretta necessità per il suo perfezionamento) e lett.a.2 (importo non superiore il 50% del contratto iniziale).
Le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti che consentano di ricorrere a detti istituti rimangono in capo al RUP ed alla Stazione Appaltante.
QUESITO-2010-012-3360Z
Oggetto: Quinto d'obbligo
Come Amministrazione Pubblica e stazione appaltante volevamo informazioni riguardo al seguente quesito: in caso di variante in corso d'opera in cui si ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, come citato all'art.132 del Dl.gs. n.163/2006, ma non si rientri nel caso previsto al comma 1, lettera e) è ammesso affidare all’appaltatore altri lavori non previsti in progetto, applicando quanto previsto dall’art 10 del Decreto del 19/04/2000 n.145 (capitolato generale d'appalto) comma 3? Inoltre, si specifica, che tali lavori aggiuntivi comporteranno il superamento delle somme a disposizione e conseguente nuovo provvedimento di approvazione con copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione. Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si porgono distinti saluti.
RISPOSTA
Va premesso che l’istituto delle varianti è consentito esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti dell’art. 132 del D. Lgs. 163/06.
Diversamente, la soglia del cd. “quinto d’obbligo”, di cui all’art. 10 del D.M. 145/2000, non costituisce un limite oltre il quale la stazione appaltante non può introdurre variazioni al progetto, ma attiene al rapporto contrattuale. Infatti, nel caso in cui sussistano i presupposti per apportare variazioni ed addizionali all’opera ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, l’appaltatore:
- ha l'obbligo di eseguire le varianti ordinate dall'amministrazione rientranti nel 20% (art. 10 c.2 DM 145/00)
- ha facoltà di scegliere se recedere o proseguire nel contratto, dichiarando per iscritto se accetta la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni, con la successiva sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, nel caso di varianti superiori al 20% (art. 10 c.3 DM. 145/00).
Ne consegue che, nel caso di specie, ove gli interventi di variante d’importo superiore al 20% rientrino nelle ipotesi consentite dal citato art. 132 del Codice dei Contratti (esclusa la fattispecie dell’errore progettuale), il RUP deve procedere con le modalità di cui all’art. 10 c. 3 del DM 145/00.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 134 c. 9 del DPR 554/99, la competenza all’approvazione delle varianti d’importo superiore al 20% appartiene all’organo decisionale, previa acquisizione del parere dell’organo che ha approvato il progetto originario.
QUESITO-2009-072-3280B
Oggetto: Errore progettuale
L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione di un lavoro pubblico al professionista XXX. Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati appaltati. La direzione dei lavori è stata affidata a professionista diverso dal progettista. In corso d’opera si è reso necessario apportare una variante al progetto a causa di alcuni errori di progettazione. La variante è stata progettata dal direttore dei lavori. Posto che, in merito alla variante l’amministrazione ha “sentito” (così come previsto dalla legge) il progettista originario, si chiede se - prima di approvare la variante- fosse necessario dare allo stesso progettista la formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Riteniamo che tale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista in quanto, poiché con l’approvazione della variante si contesta di fatto una non corretta prestazione professionale del progettista, si verte sostanzialmente in materia contrattuale riconducibile al diritto privato e non al diritto pubblico.
RISPOSTA
Nel delineare il procedimento di ammissione delle varianti, la normativa vigente (art. 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e art. 134, comma 3, D.P.R. 554/1999), impone in termini generali, dunque in relazione a ciascuna ipotesi di variante, che sia sentito preventivamente il progettista.
Nel contesto di detto procedimento di chiara natura pubblicistica, riconducibile, come chiarito dall’Autorità di vigilanza nella det. 1/2001, ai regimi autorizzatori, quello richiesto al progettista appare configurabile giuridicamente come un parere obbligatorio ma non vincolante. Ne consegue che, per la richiesta e successiva acquisizione del citato parere, la stazione appaltante, al fine di documentare l’avvenuto espletamento di questo passaggio procedimentale, dovrà ricorrere alle forme tipiche previste dalla legge in relazione alla natura dell’atto e dell’organo competente alla sua adozione.
Nell’ipotesi di variante per errori od omissioni progettuali, il responsabile unico del procedimento, a tenore dell’art. 132, comma 1, lett. e), del Codice contratti è tenuto a darne immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista. Per tale fattispecie, è pertanto necessaria un’ulteriore comunicazione al progettista, preordinata alla verifica in contraddittorio dell’effettiva esistenza di errori od omissioni del progetto e della loro imputabilità al progettista stesso, sulla cui base valutare se sussistono le condizioni per promuovere l’azione di responsabilità prescritta dalla vigente normativa.
Tale comunicazione, parimenti da effettuarsi secondo le forme che consentono di documentare l’avvenuta osservanza della norma, ancorché afferente al rapporto contrattuale tra stazione appaltante e progettista, può ritenersi in ogni caso assorbente dell’obbligo di cui all’art. 7 della legge 241/1990.
QUESITO-2009-063-3221Z
Oggetto: Affidamento redazione perizia di variante
si chiede se la progettazione della perizia di variante che si renda necessaria durante l'esecuzione di un lavoro pubblico possa essere affidata direttamente al direttore dei lavori o se debba essere affidata con le procedure previste dal d. lgs. 163/2006 (gara pubblica o selezione tra più professionisti, o in economia, in relazione all'importo dell'onorario professionale relativo). Il dubbio sorge in riferimento a quanto disposto dall'134 del d.p.r. n. 554/99 il quale prevede che nel caso in cui si renda necessaria una perizia il direttore dei lavori ne "promuove la redazione". A nostro parere è opportuno, per ovvie ragioni e non ultima quella di limitare i danni alla stazione appaltante a causa della inevitabile sospensione dei lavori necessaria per esperire le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione della perizia, che la perizia venga sempre redatta dal direttore dei lavori (che solitamente coincide con il progettista orignario) e a tale scopo ci pare che possa essere invocato l'art. 57 comma 2 lettere b) e c).
RISPOSTA
Ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del DPR 554/99 e del D.M. 145/00, il Direttore dei lavori ha un ruolo preminente sia nel verificare la necessità e l'ammissibilità di varianti in corso d’opera, al fine di promuove la redazione di eventuali perizie, con la predisposizione di apposita relazione, sia nel disporne l’esecuzione, dopo l’autorizzazione dell’organo decisionale della stazione appaltante o dal RUP.
Per la redazione materiale degli elaborati di perizia, in assenza di una specifica disposizione normativa, la prassi è rivolta ad attribuire le competenze allo stesso direttore dei lavori.
La questione andrebbe però preventivamente affrontata in sede di procedura per l’affidamento dell’incarico originario, prevedendo, sin dall’inizio, l’opzione dell’eventuale affidamento di redazione di varianti ex art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso contrario non appare pertinente il ricorso all’art. 57 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 prospettate nel quesito, quanto piuttosto all’at. 57 c. 5 lett. a) del medesimo articolo (servizi complementari).
QUESITO-2008-082-2885M
Oggetto: Il ricorso alla fattispecie degli interventi disposti dal direttore dei lavori “per risolvere aspetti di dettaglio”
In riferimento ai contenuti dei quesiti nn° 2817 del 20/10/2008 e 2877 del 21/11/2008 – laddove in sede di esecuzione lavori il D.L. ravvisi l’esigenza di risolvere i cd. “aspetti di dettaglio” (art. 132, c. 3, D.Lgs. 163/’06), quest’ultimi devono contenersi nelle % indicate a norme di legge senza comportare aumenti dell’importo di contratto. Con il presente si chiede di comprendere se gli interventi disposti dal D.L. quali “aspetti di dettaglio” si possano eseguire, come pare di comprendere, solo ed esclusivamente attraverso compensazioni (se disponibili) tra prestazioni contenute nell’importo di contratto per l’esecuzione dell’opera stessa o se l’eventuale aumento, sempre contenuto nelle % di legge, ma necessariamente ad integrazione dell’importo di contratto implichi l’impossibilità di procedere o se semplicemente vengono a considerarsi quali “aspetti di dettaglio” assoggettati , però, al regime di variante sempre da contenersi nelle % di legge (10% e 5%).
RISPOSTA
Il ricorso alla fattispecie “extra-varianti” di cui all’art. 132, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 163/2006, è possibile soltanto qualora gli interventi disposti dal direttore dei lavori “per risolvere aspetti di dettaglio” non comportino aumenti dell’importo contrattuale, con la conseguenza che le somme destinate a tali interventi (da contenersi entro il 5%, o entro il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) dovranno essere in ogni caso compensate con corrispondenti diminuzioni di importo di altre voci del contratto. Qualora l’importo complessivo di quest’ultimo venga invece ad aumentare, si potrà procedere in regime di variante, alternativamente: a) nei casi e nei limiti ordinari specificatamente elencati all’art. 132, comma 1; b) nel caso, contemplato dall’art. 132, comma 3, 2° periodo, di varianti “migliorative”, a condizione che le stesse non comportino modifiche sostanziali al progetto, siano motivate da “obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili”, e siano contenute nel limite del 5% dell’importo contrattuale.
QUESITO-2008-079-2877M
Oggetto: interventi disposti dal direttore dei lavori “per risolvere aspetti di dettaglio”
Palazzo _____ (Ex Municipio): voglio cortesemente chiedere se rimane nella discrezionalità del D.L. disporre all' impresa l'aumento della quantità di ferro da introdurre nei c.a. superando in tal modo quanto previsto dal computo metrico oppure se è necessario procedere ad una variante in corso d' opera ? Segnalo che non si va a modificare alcuna Voce del prezziario (Acciaio per ca) ma esclusivamente ad aumentare modestamente la quantità.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori “per risolvere aspetti di dettaglio” che, senza comportare aumenti dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera, siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto (cfr. Deliberazione Aut. LL.PP. n. 35 del 23/05/2006). In particolare, è generalmente ritenuto che tali modifiche, da una parte, debbano essere motivate e non dettate dalla mera discrezionalità (es. impossibilità o inopportunità di realizzare l’aspetto di dettaglio previsto originariamente dal progetto), dall’altra non debbano introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto. Posto che sia la motivazione sia la discriminante tra aspetti di dettaglio e aspetti significativi sono demandate alla professionalità del direttore dei lavori che dispone la modifica e alla competenza del responsabile del procedimento che ne verifica l’ammissibilità, dai dati forniti nel quesito appare verosimile che nel caso prospettato non sia necessario procedere ad una variante in corso d’opera.
QUESITO-2008-064-2817B
Oggetto: interventi disposti per "cause impreviste e imprevedibili”
In riferimento all’esecuzione di un’opera pubblica, nella fattispecie la manutenzione straordinaria di una palestra, è maturata la necessità di redigere una variante per “cause impreviste ed imprevedibili”, non considerabili quali aspetti di dettaglio (max 10% importo contratto). Tale variante – in aumento – il cui importo troverà comunque copertura nella somma complessiva stanziata (ribasso d’asta, imprevisti, ecc.) dovrebbe eccedere il 10%. In riferimento alle normative vigenti, segnatamente D.Lgs. 163/2006 art. 132 c. 3 e D.M. 19/04/2000 n. 145 art. 10 c. 2, chiedesi se la percentuale in aumento rispetto all’importo di contratto per una variante avente queste caratteristiche sia da limitarsi entro il valore del 5% o del 20% (cd. quinto).
RISPOSTA
Il c 3 dell’art 132 del DLgs 163/06, richiamato nel quesito, considera 2 ipotesi di variazioni al progetto: a) variazioni finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio, non assoggettate al regime delle varianti, purché contenute entro i limiti di importo stabiliti dalla norma (10% per le manutenzioni) e a condizione che non comportino un aumento dell’importo contrattuale; b) variazioni considerate varianti, finalizzate al miglioramento dell’opera, ammesse a condizione che non comportino modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da “obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili”. Per tale ultima ipotesi la norma indica il limite del 5% dell’importo contrattuale.
Ciò posto, il citato c 3 dell’art 132 non appare nel caso di specie applicabile: né con riferimento all’ipotesi a), non essendo la variazione progettuale limitata ad aspetti di dettaglio e contenuta nei limiti economici prescritti; né con riferimento all’ipotesi b), posto che tale ipotesi di variante è ammessa solo per importi in aumento non superiori al 5%. Per giunta, va chiarito che le circostanze sopravvenute ed imprevedibili costituiscono un presupposto rafforzativo privo di autonoma rilevanza, essendo comunque richiesta la dimostrazione della finalità migliorativa della variante. Dette circostanze, da accertarsi secondo le modalità previste dall’art 134, c 8, del DPR 554/99, assumono per contro autonoma rilevanza nell’ipotesi contemplata dall’art 132, c 1, lett b), dove non sono posti limiti economici.
Per quanto attiene infine, al cd sesto quinto ex art 10, c 2, DM 145/00, va chiarito che il limite del 20%, a differenza dei limiti economici indicati all’art 132 del Codice contratti, non costituisce un presupposto sostanziale per il ricorso alle varianti, ma attiene al regolamento del rapporto contrattuale. Detto limite, infatti, indica la soglia oltre la quale l’appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
QUESITO-2007-032-2159C
Oggetto: varianti in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo di contratto superiore alle disponibilità delle somme a disposizione
Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 è possibile alla data odierna approvare varianti in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo di contratto superiore alle disponibilità delle somme a disposizione e che quindi comportino un amento di spesa del quadro economico generale con conseguente nuovo finanziamento della differenza. Se si quali sono i riferimenti di legge nazionale e regionale e quali i limiti di aumento in percentuale, se ci sono, rispetto all'importo di contratto.
RISPOSTA
L’obbligo di non superare l’importo di spesa stanziato per l’esecuzione dell’opera è previsto solo per le varianti di cui all’art. 132, c. 3, secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti (le cd. varianti migliorative di modesta entità) nonché ex art. 37. c. 1, lett. c), L. R. 27/03, nei casi e limiti previsti da tali norme al cui dettaglio, peraltro esaustivo, si rimanda.
Come già anticipato, in materia le norme statali sono l’art. 132 del Codice (che ha sostituito abrogandolo l’art. 25 della legge Merloni) da leggersi, così come il citato art. 25 della l. 109, in combinato disposto con le norme regolamentari, principalmente art. 10 dm 145/2000 e art. 134 DPR 554/99, nonché le norme da esse richiamate, per il rinvio a tali regolamenti ex art. 253, c. 3 del Codice.
In ambito regionale vige il citato art. 37, LR 27/03 che configura “casi ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale.
Per quanto riguarda i limiti delle varianti in aumento, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni che non superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 10, c. 2, dm 145/2000).
Qualora invece la variante (a patto che rientri nelle tipologie previste) superi il predetto importo del quinto (il cd. sesto quinto) l’appaltatore può recedere dal contratto con diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati: cfr. art. 10, c. 3, dm 145/2000).
Si precisa infine (cfr. Det. Aut. di Vigilanza, n. 1/2001) che ogni modifica contrattuale che sia frutto di variante non dovrà mai snaturare il progetto originario dell’opera in esecuzione, dovendosi essa porre con necessario carattere di accessorietà rispetto all’opera progettata, altrimenti si ricadrà nell’ipotesi di “altri lavori” che escludono la qualificazione giuridica di “variante”.
QUESITO-2006-107-1987Z
Oggetto: Termine utile per l'esecuzione dei lavori
E' stato stipulato unico contratto d’appalto (preceduto da unica gara) per lavori di manutenzione straordinaria su due distinti edifici comunali. Il contratto stabilisce in 231 giorni il termine utile per l’esecuzione dei lavori, di cui 91 per l’intervento su un edificio e 140 per l’altro. Esso prevede la penale pari all’1 per mille dell’importo dei lavori per ogni giorno di ritardo, precisando che questa si applica anche in caso di mancato rispetto del termine specifico stabilito per l’intervento su ciascun edificio. - I lavori, nel loro complesso, sono stati consegnati con un unico verbale di consegna, di data 29.6.2006. - per la necessità di redigere una perizia di variante dei lavori relativi ad uno dei due edifici, il d.l.ha emesso verbale di sospensione per un totale di giorni 41, firmato senza riserve dall’appaltatore. - con l’approvazione di tale perizia di variante è stata concessa una proroga di 45 giorni sul termine specifico di ultimazione dei lavori relativo all’edificio oggetto di variante; - in seguito all’approvazione della perizia il d.l. ha ordinato la ripresa dei lavori sull’edificio in questione, precisando –per effetto della sospensione e della proroga- il nuovo termine utile di esecuzione dei lavori presso il medesimo edificio. Il verbale di ripresa è stato firmato senza riserve dall’appaltatore; - con successiva nota il d.l. ha “ricordato” all’appaltatore che il termine utile per dare ultimati tutti i lavori (cioè quelli di entrambi gli edifici) resta confermato nel 14.2.2007 (ossia 231 giorni dopo la consegna). A tale nota l’appaltatore non ha dato alcun riscontro. Ciò premesso si chiede se a vs. parere l’aver sospeso e successivamente prorogato il termine di esecuzione dei lavori su uno dei due edifici interessati dall’appalto, il termine complessivo di giorni 231 deve intendersi traslato dei corrispondenti giorni di sospensione oppure no.
RISPOSTA
Dalle informazioni fornite nel quesito non è chiaro se il contratto, gli
elaborati progettuali ed il cronoprogramma, prevedano l’esecuzione delle
lavorazioni nei due edifici per fasi distinte e successive oppure in modo
parallelo.
Tuttavia, considerata l’unitarietà dell’appalto e rilevato che il tempo
complessivo contrattuale è costituito dalla somma dei giorni previsti per
l’esecuzione dei lavori in ciascun edificio (anche se con scadenze
differenziate, per le quali è stata prevista l’applicazione delle penali), si
presuppone che le lavorazioni oggetto del contratto siano effettuate nei due
immobili per fasi successive e che conseguentemente nel periodo di sospensione
l’impresa non abbia eseguito alcuna lavorazione.
In tale ipotesi sia i giorni di sospensione, sia i giorni di proroga accordarti
per effetto della variante approvata (che in ogni caso deve intendersi riferita
all’unico contratto, anche se attinente alle lavorazioni di uno solo dei due
edifici), hanno effetto sull’intero appalto.
Il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori va quindi ricalcolato,
tenendo conto dei 41 giorni di sospensione e dei 45 giorni di proroga. In tal
senso andava redatto sia il verbale di ripresa lavori.
QUESITO-2006-076-1862B
Oggetto: D.Lgs. 163/2003
Con la presente si chiede conferma della procedura di variante da seguire in seguito all'entrata in vigore del codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nel caso di un lavoro affidato con trattativa privata: è ammessa una perizia del 20% in più dell'importo contrattuale qualora tale importo trovi copertura finanziaria nel quadro economico usufruendo del ribasso d'asta e degli imprevisti?
RISPOSTA
Con l’entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del d.lgs. 163/2006 recante il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non si registra
alcuna rilevante innovazione alla disciplina delle varianti in corso d’opera.
Ciò premesso, il corretto quadro normativo di riferimento delle varianti risulta
ora dal combinato disposto degli articoli 37 della L.R. 27/2003, ancora
applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale secondo gli indirizzi
della Giunta regionale formalizzati con D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006 (B.U.R.
n. 68 del 1 agosto 2006), 132 del d.lgs. 163/2006, 134 e ss., del D.P.R.
554/1999, nonchè dell’art. 30 del Capitolato generale d’appalto per i lavori
pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. 2120/2005.
Pertanto, nella fattispecie in esame, la copertura finanziaria nelle somme
stanziate nel quadro economico del progetto originario rappresenta condizione
necessaria ma non sufficiente per il ricorso alle varianti, essendo necessaria
la dimostrazione della sussistenza di uno dei presupposti elencati dagli
articoli 132 del Codice dei contratti e 37 della L.R. 27/2003.
Giova peraltro rammentare che, giusta quanto previsto dall’art. 253, comma 1, il
Codice dei contratti, incluse dunque le disposizioni in tema di varianti, trova
applicazione esclusivamente alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati
pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero, in assenza di
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in relazione ai quali la lettera
d’invito sia stata inviata dopo tale data. Ne segue che, per le procedure
avviate anteriormente al 1° luglio 2006, il riferimento normativo in tema di
varianti va fatto all’art. 25 della L. 109/1994 e non alla corrispondente
disposizione del Codice dei contratti.
QUESITO-2006-036-1724M
Oggetto: Varianti art. 37 comma 1 lettera c) L.R. 27/2003
A seguito di gara d'appalto di un'opera pubblica, si hanno a disposizione economie derivanti dal ribasso d'asta. L'opera pubblica in questione riguarda la posa di nuove reti in alcune vie comunali, le quali costituiscono l'ampliamento di reti esistenti. L'amministrazione committente intenderebbe apportare modificazioni in corso d'opera mediante prolungamento dei tratti di rete oggetto dell'appalto, al fine di poter garantire la maggior copertura possibile sul territorio. Si ritiene opportuno acquisire Vostro parere riguardo alla possibilità di applicare al caso in questione l'art. 37 comma 1, lett. c) della L.R. n. 27/2003 per le varianti in corso d'opera, considerando che il costo delle maggiori opere non andrebbe a superare il 20% dell'importo contrattuale, ovvero se, al contrario, sarà necessario procedere a trattativa privata mediante la predisposizione di un nuovo progetto.
RISPOSTA
La fattispecie in esame appare in grado di rispettare quanto prescritto
dall’art. 37, comma 1, lett. c), L.R. 27/2003. In primo luogo, preso atto
dell’osservanza al requisito di cui alla lett. c), n°2 (importo aggiuntivo non
“superiore al 20% dell’importo del contratto”), anche il presupposto delle
“modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità”,
purché “disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice” (lett. c,
n°1 dell’art. 37) appare implicito nella maggior copertura sul territorio
derivante dal prolungamento dell’opera viaria in oggetto. Quanto al n°3 della
lett. c (per cui la maggiore spesa deve trovare “copertura nell’ambito
dell’importo del progetto finanziato”), esso viene soddisfatto dalla presenza di
economie derivanti dal ribasso d'asta, ravvisandosi tale conclusione da quanto
previsto all’art. art. 134, comma 10 del DPR 554/1999, il quale, richiamando le
variazioni di cui all’art. 25, comma 3 L 109/1994 (di cui, come si ricava dalle
note introduttive alla L.R. 27/2003, l’ipotesi ivi prevista costituisce uno
sviluppo) fa riferimento specifico anche ad “eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara”. Infine, trattandosi di mero prolungamento di tratti
di rete già appaltati, si può ritenere che la modifica non sia in grado di
mutare “sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto” (art. 134,
comma 4, DPR 554/1999), intendendosi infatti per “variazioni sostanziali” (det.
Aut. LL.PP. n°1/2001) le varianti progettuali che mutano essenzialmente la
natura delle opere per le quali è stato indetto l’appalto, in modo “tale da
attribuirgli un carattere radicalmente nuovo”.
Per quanto sopra, si ritiene pertanto che nel caso in oggetto si possa
configurare un’ipotesi di variante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. c),
L.R. 27/2003.
QUESITO-2006-020-1640M
Oggetto: Competenza approvazione varianti
Con particolare riferimento alle varianti in corso d'opera ed agli artt. 14, 16 e 37 della L.R. del Veneto 27/2003, chiedo se le perizie suppletive e di variante di lavori in concessione dalla Regione, il cui importo aggiuntivo sia contenuto entro il 20 % dell'importo del contratto, ammesse ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera c), della detta L.R., debbano essere approvate dalla Regione, una volta acquisito il parere della C.T.R. centrale o decentrata "competente", ovvero se debbano essere approvate direttamente dalla Giunta del Consorzio di bonifica, in qualità di Stazione Appaltante (art. 134 del Regolamento). Inoltre, qualora sia vera questa seconda ipotesi e la perizia comprenda anche dei nuovi prezzi, i nuovi prezzi "sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori" (art. 136 del Regolamento) ? Oppure rientrano comunque fra le competenze delle C.T.R. in qualità di "atti di gestione tecnico-amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali [la C.T.R.] ha già espresso parere (artt. 14 e 16 della L.R. 27/2003) ?
RISPOSTA
L’approvazione di varianti il cui “importo aggiuntivo non sia superiore al venti
per cento dell’importo del contratto” (art. 37, comma 1, lett. c, n. 2, L.R.
27/2003), come si ricava dalle note introduttive alla L.R. 27/2003, costituisce
uno sviluppo della fattispecie già contemplata dall’art. 25, comma 3, L.
109/1994, da cui si differenzia essenzialmente per l’estensione dal 5% al 20%
dell’aumento di importo consentito. La relativa disciplina di approvazione è
pertanto individuabile nell’art. 134, comma 10, del DPR 554/1999, secondo cui
dette varianti “sono approvate dal responsabile del procedimento”, sempre che
“siano disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice” e “la
maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato”
(art. 37, lett. c, nn. 1-3, L.R. 27/2003). In quest’ultimo caso, peraltro,
spetterà al RUP anche l’approvazione dei nuovi prezzi previo contraddittorio tra
il direttore dei lavori e l’appaltatore (art. 136, comma 3, primo periodo, DPR
554/1999).
Infine, premesso che non è comunque richiesto il parere CTR per varianti che
comportino un aumento dell’importo contrattuale “maggiore del 20%” (artt. 14 e
16, lett. b, L.R. 27/2003), va ricordato che se, diversamente, i nuovi prezzi
comportassero “maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico”, essi andrebbero approvati “dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei
lavori” (art. 136, comma 3, secondo periodo, DPR 554/1999).
QUESITO-2005-157-1526C
Oggetto: Quesiti vari
Con la presente si chiede di avere un parere relativamente a quanto di seguito esposto: Con provvedimento del 29/12/2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione della mensa per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00 e indetta la relativa gara; I lavori sono stati aggiudicati alla ditta XXYY per un importo pari a € 875.873,04 + 15.000 (lavori in economia) + 41.300,00 (per oneri diretti e indiretti della sicurezza) + IVA ; Per quanto sopra esposto, si chiede: 1. in caso di variante in corso d’opera se è applicabile l’art. 37 comma 1 lettera c); 2. se è possibile effettuare più di una variante (purché l’importo complessivo non sia superiore al 20%); 3. quale sia l’importo da considerare utilizzabile per il calcolo della variante; 4. quale sia l’organo competente all’approvazione della variante; 5. se all’interno della variante si possano far cadere tutte le riserve comunque formulate (anche se non nel registro di contabilità) dalla ditta appaltatrice; 6. se la proroga dei termini possa essere legittimamente formulata all’interno dell’atto di sottomissione.
RISPOSTA
Raccomandando che il Servizio 109 sia, per quanto possibile, attivato per la
formulazione di un quesito tendenzialmente univoco, e precisando come – nel caso
di specie - il numero eccessivo delle singole domande impedisca che vi sia una
trattazione esaustiva delle problematiche evidenziate, si può tuttavia
rispondere nel modo che segue.
1. All’appalto di cui al quesito, trattandosi di procedura di gara il cui bando
è stato pubblicato dopo il 10/01/04 – data di entrata in vigore della LR 27 – è
sicuramente applicabile la legge regionale, compreso quindi l’art. 37.
2. Ai fini della legittimità della procedura di variante rileva il relativo
importo, non quindi il numero delle singole varianti che si rendano necessarie.
3. L’importo base per calcolare la percentuale ammissibile di variante è
l’importo di contratto (art. 37, c. 1, lett. c, n. 1 LR 27).
4. La competenza all’approvazione della variante è disciplinata dai commi 9 e 10
dell’art. 134 DPR 554/99: nei casi di cui al comma 9 la competenza appartiene
all’organo decisionale (rectius, la Giunta), mentre nei casi di cui al comma 10
(fra cui rientrano anche le varianti ex art. 37, c. 1, lett. c, LR 27) la
competenza approvativa è in capo al RUP.
5. La formulazione del quesito è qui scarsamente comprensibile, in quanto le
riserve sono tali solo se iscritte nei documenti che rappresentano la
contabilità di cantiere, altrimenti non sono riserve. Per quanto riguarda le
motivazioni delle varianti esse devono rientrare tassativamente solo nei casi
previsti dalla legge (art. 25, L. 109/94 e art. 37, LR 27/03).
6. L’atto di sottomissione in seguito a variante, in quanto atto di natura
contrattuale, legittimamente dovrà dar conto anche del termine prorogato.
QUESITO-2005-099-1354CSbis
Oggetto: Art. 37 comma 1, lettera a) L.R. 27/2003
L'art. 37 comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 dispone l’ammissione di varianti in corso d’opera nel caso di “modifiche conseguenti a variazioni della programmazione dell’Amministrazione aggiudicatrice” senza determinare alcun limite all’importo aggiuntivo di contratto. Si chiede di commentare la casistica rientrante nella suddetta disposizione legislativa, nonché di confermare la possibilità per l’Amministrazione di approvare, al riguardo, perizie di variante con maggiori importi contrattuali superiori al limite del 20% di contratto, stabilito al comma 1, punto c) sub 2) dell’art. 37 della legge regionale n. 27/2003
RISPOSTA
L’art. 37 LR 27 c.1 configura ulteriori casi di varianti in corso d’opera
rispetto a quelli previsti dalla L.109/94.
Con la variante per modifiche conseguenti a variazioni della programmazione
dell’Amministrazione aggiudicatrice il Legislatore regionale ha previsto la
possibilità che un provvedimento di portata generale (qual è l’atto a contenuto
programmatorio) determini una modificazione dell’opera in esecuzione per
renderla utilizzabile allo scopo prefissato.
Prescindendo dalla natura di detto atto programmatorio, la conseguenza immediata
è la variazione del programma delle opere pubbliche, variazione che può non
essere formalizzata se la modifica stessa ricade nell’ambito delle fattispecie
descritte dai commi 4 e 5 dell’art.4 della LR 27/03 (lavori urgenti o modifiche
entro il 20% dell’importo di settore).
Riguardo ai limiti di tale variante in corso d’opera nulla viene detto dalla
norma e pertanto appaiono astrattamente ipotizzabili anche perizie di varianti
superiori al 20% dell’importo contrattuale, come richiede il quesito, con le
seguenti precisazioni.
Si precisa infine (cfr. Det. A.V.LL.PP. 11.01.01, n.1) come ogni modifica
contrattuale, frutto di variante, non potrà mai snaturare il progetto originario
dell’opera in esecuzione (ndr anche nei confronti della qualificazione di cui al
DPR 34/2000), dovendosi essa porre con necessario carattere di accessorietà
rispetto all’opera progettata.
L’interprete stabilirà, caso per caso, se vi sia difformità nell’oggetto della
variante rispetto a quanto previsto nel progetto originario dell’opera, in tal
caso configurandosi la consistenza di “altri lavori” che escludono la
qualificazione giuridica di “variante”.
QUESITO-2005-097-1348ZSbis
Oggetto: Lavori complementari
A seguito gara ufficiosa sono stati appaltati in Economia ad una impresa (capogruppo) lavori di restauro per un importo pari a € 510.051,80 (Importo dell’atto di cottimo fiduciario, al netto di I.V.A. € 445.020,19). A seguito perizia di variante (con la quale sono state conteggiate tutte le somme non appaltate e non ancora spese) il lotto principale varia da € 445.020,19 a € 726.401,24 al netto di I.V.A. Si chiede se sia possibile appaltare alla medesima impresa (quale capogruppo) i lavori complementari, ai sensi dell’art. 7, punto 4 D.Lgs. 30/2004 Considerato che l’aumento di lavori, a seguito perizia di variante, è contenuto entro il 1/6 per le opere principali già appaltate ed entro il 50% dell’appalto principale (vedi punto 4 art. 7 D. Lsg. 30/04) per le opere complementari. si possa procedere a) per l’appalto principale alla stipula di un atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in forma privata b) per le opere complementari, alla stipula di un nuovo contratto in forma pubblico amministrativa OPPURE Se è possibile redigere un unico ATTO AGGIUNTIVO, in forma pubblico amministrativa, con l’elenco dei nuovi prezzi che comprenda sia l’aumento entro il 1/6 dell’atto di cottimo fiduciario relativo ai lavori principale, che i nuovi lavori complementari.
RISPOSTA
Rilevando dalla stesura del quesito degli elementi non sufficientemente chiari,
se non contraddittori, si ritiene di fornire risposta in termini generali.
Va preliminarmente osservato che nel caso di lavori concernenti beni immobili
soggetti a tutela di cui al D. Lgs. 490/99, tra i quali sembrano rientrare gli
interventi oggetto del quesito, l’unica disciplina sugli appalti applicabile è
quella contenuta nel D. Lgs. 30/04.
Ciò premesso si ricorda che per detti lavori la trattativa privata è ammessa nei
casi previsti dall’art. 7 comma 2, fino al limite di 500.000,00 €, elevabile
solo nel caso di ripristino di opere danneggiate a seguito di eventi calamitosi,
mentre i lavori in economia (diretta amministrazione o cottimo fiduciario), di
cui al comma 3, sono ammessi fino all’importo di Euro 300.000.
Relativamente alle maggiori lavorazioni si fa presente che la fattispecie delle
varianti progettuali, regolamentata dall’art. 10, è diversa dalla fattispecie
dell’esecuzione dei lavori “complementari” delineata dall’art. 7 comma 4 e
oggetto di un nuovo affidamento (pertanto di un nuovo contratto).
Quest’ultima è ammessa nei seguenti casi:
- opere divenute, per circostanze imprevedibili, necessarie alla realizzazione
dell’appalto principale, purché non separabili dall’appalto stesso;
- opere le quali, se pure separabili, siano strettamente necessarie al
perfezionamento dell’oggetto dell’appalto.
QUESITO-2005-084-1307M
Oggetto: Varianti art. 37 comma 1 lettera c) L.R. 27/2003
L’ESU di Padova ha appaltato lavori di ristrutturazione di un edificio di sua proprietà ad uso alloggio per studenti universitari ad un’impresa per un importo di contratto pari a € 518.529,98. Per vari motivi di interesse dell’Amministrazione, si rende necessaria una perizia di variante che comporta un aumento di € 49.686,25, quasi il 10% rispetto al contratto, aumento che trova comunque copertura all’interno dello stanziamento di progetto di € 568.216,23. Si chiede se la perizia possa essere approvata dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto all’art. 134, comma 10) del D.P.R. 554/99, in combinato disposto con l’art. 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 27/03, che consente varianti con aumenti fino al 20%.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 27/03, le
varianti in corso d’opera sono ora ammesse anche per “modifiche finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti
condizioni:
1) siano disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice;
2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell’importo del
contratto;
3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del progetto
finanziato”
Considerato che la variante in oggetto comporta un aumento inferiore al 20%, che
lo stesso risulta finanziariamente coperto dallo stanziamento originario, e che
la relazione alla L.R. 27/2003 considera il caso in questione come uno sviluppo
della fattispecie contemplata dall’art. 25, comma 3, secondo periodo, della L.
109/1994, nulla osta a che la variante stessa venga approvata dal RUP ai sensi
dell’art. 134, comma 10, del D.P.R. 554/1999, tramite provvedimento che dia
altresì atto della non prevedibilità e della sussistenza di ragioni di interesse
dell’Amministrazione che comportino il miglioramento dell’opera e della sua
funzionalità.
QUESITO-2004-40-770T
Oggetto: Utilizzo economie su danni e servitù per varianti
La nuova LR 27/2003 prevede la possibilità di considerare varianti in corso d'opera ad un max del 20% dell'importo lavori. E' possibile in tal senso utilizzare le somme nel QE previste per gli accordi bonari prima della chiusura dei lavori? Nel caso vi fossero delle riserve nella contabilità ovviamente si dovrebbero predisporre nuove somme dal bilancio comunale per sopperire tali eventuali motivate richieste dell'appaltatore.
RISPOSTA
Nel quesito si assume quale dato di riferimento la circostanza che nel quadro
economico dell’intervento siano inserite somme destinate a far fronte agli
“accordi bonari” di cui all’art. 31-bis, della legge 109/94, evidentemente
riferiti all’intervento del cui progetto il quadro economico fa parte (ex artt.
17 e 44 del DPR 554/99).
Se deve, tuttavia, evidenziare che tale premessa non è conforme alle norme del
Regolamento generale ora indicate – che non contemplano somme per gli accordi
bonari tra i contenuti del quadro economico – né alla disciplina del D.M. 21
giugno 2000 (Modalità e schemi-tipo per la redazione del Programma triennale,
dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori), il cui art. 7
individua, tra gli accantonamenti costituenti il quadro delle disponibilità
finanziarie dell’intero Programma triennale, anche quello per far fronte alle
esigenze finanziarie legate alla definizione degli accordi bonari.
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. c), n.
3, della L.R. 27/03 presuppone che nell’ambito dell’importo del progetto
finanziato cui si riferiscono le varianti in corso d’opera vi sia la “copertura
della maggior spesa”.
QUESITO-2004-35-754V
Oggetto: Vigenza L.R. 27/2003
Con la presente, si chiede a seguito di colloqui intervenuti fra le parti, di
avere debito parere relativamente a quanto successivamente esposto.
PREMESSO:
- che con provvedimento di Giunta Comunale n. 103 del 17.06.2003 – esecutivo – è
stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione e sistemazione
dell’area attrezzata di Piazza ........, per un importo complessivo di E.
298.221,29.-, di cui E. 226.000,00.- per lavori a base d’asta ed E. 72.221,29.-
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che il bando di gara è stato pubblicato dal giorno 03.07.2003 al 04.08.2003,
provvedendo all’appalto delle opere con il sistema del pubblico incanto con
aggiudicazione , ai sensi dell’art. n. 21 della Legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; offerta a prezzi unitari
compilata secondo le modalità del disciplinare di gara;
- che i lavori in questione sono stati aggiudicati in data 11.08.2003 alla ditta
Impresa Costruzioni ......... per un importo di E. 222.753,39.- (compresi E.
3.566,41.- per gli oneri per la sicurezza).
Per quanto sopra esposto,
SI CHIEDE
1) In caso di variante in corso d’opera, quale normativa è da applicarsi, se la
Legge n. 109/1994 o la L.R. n. 27/2003 sui lavori pubblici.
2) Quale iter procedurale si deve perseguire per eventualmente approvare una
variante in corso d’opera che ammonterebbe a circa E. 40.000,00.-, specificando
che questo importo supera il 5% dell’importo contrattuale.
Tale importo in aumento è dovuto a:
- migliorie progettuali;
- prescrizioni imposte dal Consorzio Zerpano Adige Guà di San Bonifacio (VR),
per quanto di competenza;
- realizzazione rampa disabili.
Tale importo, comunque, può essere finanziato dall’Amministrazione Comunale
mediante mezzi propri, senza ricorrere a mutui o ad altri finanziamenti.
3) Se è sufficiente, dando le opportune motivazioni, approvare l’eventuale
variante in corso d’opera di importo pari ad E. 40.00,00.-, mediante
provvedimento di Giunta Comunale.
RISPOSTA
1) Trattandosi di appalto bandito prima dell’entrata in vigore della LR 27,
quest’ultima non trova applicazione alla fattispecie in questione.
2) Nel caso di specie, si ritiene che l’iter procedurale debba essere il
seguente (art. 134 Reg. gen.):
- iniziativa del direttore lavori
- parere del progettista e del RUP
- elaborazione della perizia
- acquisizione degli eventuali atti autorizzativi di altre autorità (p.es.:
nulla osta Soprintendenza, nulla osta per vincolo idrogeologico, ecc…)
- approvazione della perizia
3) Nel caso di specie la competenza all’approvazione della perizia di variante
spetta alla Giunta comunale, in quanto si tratta di variante che comporta
maggiori spese rispetto a quelle risultanti dal quadro economico del progetto
approvato (art. 134, c. 9, Reg. gen.).
QUESITO-2004-25-734V
Oggetto: Atti di sottomissione entro il quinto d'obbligo
Gli atti di sottomissione devono essere obbligatoriamente tradotti in atti pubblici a repertorio del segretario rogante? Vanno obbligatoriamente sottoposti a imposta di registro? Se si in base a quale normativa?
RISPOSTA
Non vi è una disciplina normativa del tema, ma la stessa è ricavabile dai
principi.
Gli atti di sottomissione intesi come integrazioni contrattuali che conseguono a
varianti comprese nel quinto d’obbligo (e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad
eseguire) non costituiscono un nuovo rapporto ma semplicemente concretano
un’aggiunta all’originario contratto, che già prevedeva questa possibilità. Per
questo motivo in tal caso non vi è necessità di redazione dell’atto in forma
pubblica amministrativa, con conseguente assoggettamento a imposta di registro.
Nel caso invece in cui l’appaltatore si impegni ad eseguire lavori nuovi e
diversi per un corrispettivo che supera il quinto (o nel caso di veri e propri
lavori extracontrattuali), l’atto di sottomissione non rientra nell’ambito
dell’appalto originario ma costituisce un secondo e autonomo contratto,
modificativo del precedente, come tale sottoposto alle ordinarie norme in tema
di forma dei contratti della p.a.