Quesiti all'Osservatorio Regionale

Varianti urbanistiche

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QUESITO-2010-014-3368B

Oggetto: Parere del Consiglio comunale

Parere del Consiglio Comunale per l’Approvazione di Progetto di Opera Pubblica di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n°27/2003 non Conforme allo Strumento Urbanistico Comunale.

L'Art. 24 commi 2 ter e quater della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizione Generali in Materia di Lavori Pubblici di Interesse Regionale" prevede l'Espressione del parere del Consiglio Comunale riguardo al progetto in questione. Tale parere, se favorevole, costituisce già l'adozione della variante urbanistica in deroga allo strumento urbanistico vigente?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si precisa, in termini generali, che i commi 2 ter e 2 quater dell’art. 24 della L.R. 27/2003, diversamente dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 2 bis, non configurano un’ipotesi di “variante”, bensì di “deroga” agli strumenti urbanistici vigenti.

Le citate norme di semplificazione, in tal senso, consentono di prescindere dalle procedure stabilite nello stesso articolo 24 della L.R. 27/2003, commi da 1 a 2 bis, per l’approvazione di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale medesima, che riguarda, è bene precisare, i lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta esclusivamente ad uno dei seguenti soggetti: Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate, unità socio-sanitarie, Aziende ospedaliere, soggetti gestori delle RSA, enti dipendenti dalla Regione.

Secondo questa ricostruzione, il parere del Consiglio comunale assolve pertanto alla specifica funzione di garantire la competenza comunale in materia di gestione territoriale senza che a ciò consegua una modifica degli atti di pianificazione.


QUESITO-2007-063-2370C

Oggetto: diversi quesiti

Il Comune di …………… nell’ambito dell’applicazione del DPR 447/98 art. 5 bis (progetti di impianti produttivi in variante al PRG) sta provvedendo ad approvare convenzioni urbanistiche ai sensi art. 6 della L.R. 11/2004 ai fini della diretta realizzazione da parte delle Ditte richiedenti di opere di rilevante interesse pubblico. Ad esempio ad una Ditta richiedente un intervento di ampliamento del proprio insediamento produttivo esistente in zona agricola, (approvabile ai sensi del DPR 447/98 art. 5 bis), viene chiesta la realizzazione delle opere di sistemazione e riqualificazione di un viale comunale antistante la sede municipale (opera ubicata fuori dall’ambito dell’impianto produttivo di cui trattasi). In altre ipotesi al vaglio dell’Amministrazione la convenzione urbanistica proposta dall’Ente prevede che più Ditte richiedenti i progetti in variante al PRG si accordino per realizzare a favore di quest’ultimo un’unica opera di interesse pubblico del valore presunto di €. 300.000,00. Quanto sopra premesso si chiede: 1 – se detti soggetti possano eseguire direttamente le opere ovvero se detta operatività sia in contrasto con il disposto D. Lgs. 163/06 e integrazioni D. Lgs. 113/2007, L.R. 27/2003 novellata con L.R. 17/2007; ovvero 2 – se la procedura corretta sia l’inserimento dell’opera finanziata da privati nella programmazione triennale e annuale dell’Ente con esecuzione da parte dello stesso tramite le normali procedure di gara previste dalle norme suindicate.

RISPOSTA

1) Gli accordi che i privati possono concludere con gli Enti territoriali  ex art. 6, lr 11/04 hanno l’attitudine a determinare la variazione di previsioni della pianificazione urbanistica.
I privati possono realizzare direttamente le opere in attuazione delle convenzioni urbanistiche concluse con gli enti pubblici, a scomputo degli oneri dovuti per il rilascio delle autorizzazioni edilizie: tutto ciò però nei modi previsti dalle disposizioni regionali e statali vigenti, di cui ora se ne riassume il regime.
Il d. lgs. 163 distingue fra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sopra e sotto soglia comunitaria.
Per l’art. 32, c.1, lett.g le opere di urbanizzazione all’interno di un Piano di Lottizzazione se di importo sopra soglia comunitaria devono essere affidate mediante procedura ad evidenza pubblica.
L’art. 122, c. 8 del Codice deroga al regime della pubblica evidenza solo per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia, implicitamente affermando che l’urbanizzazione secondaria sotto soglia va in gara. Ne è conferma anche l’art. 253 c.8 che deroga la disciplina pubblicistica per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia già assunte formalmente dal privato alla data di entrata in vigore del Codice: il che implica che le stesse opere, formalmente assunte a partire dal 1 luglio 2006, vadano in gara (come, evidentemente, quelle di importo sopra soglia).

2) Stante l’ambito soggettivo dei citati interventi pertanto il Comune non è tenuto a inserirli nella propria programmazione.
Si precisa infine che il vigente art. 2 comma d ter) della L.R. 27/2003 assoggetta anche le opere realizzate dai privati, a seguito di convenzione urbanistica, alle disposizioni regionali e statali in materia di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo. 


QUESITO-2005-011-1120T

Oggetto: Termini per l'adozione

Il Comune di .................. intende attuare, con il procedimento del project financing, un impianto natatorio, in collaborazione con un Comune confinante. L'area individuata è a confine tra i due Comuni ed attualmente è classificata agricola da entrambi i Comuni. Secondo il procedimento del project financing dovrà essere pubblicato avviso cui gli interessati, entro il 30 giugno, dovranno rispondere mediante presentazione di offerta comprensiva del progetto preliminare. Detto progetto sarà in variante allo strumento urbanistico generale e pertanto l'approvazione del preliminare, sulla base delle previsioni dell'art. 24 L.R. 27/2003, comporterà adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Tuttavia l'art. 1 della L.R. 21.10.2004 n. 20, modificativo dell'art. 48 della L.R. 23.04.04 n. 11 dispone il termine del 28 febbraio 2005 per l'adozione di varianti ai sensi del terzo, quarto e nono comma dell'art. 50 L.R. 61/85, nonchè per approvazione di programmi integrati e accordi di programma. Non viene fatto riferimento all'art. 24 della L.R. 27/2003 che non viene esplicitamente abrogato dall'art. 49 della citata L.R. 11/2004. Si chiede pertanto se la previsione dell'art. 24 della L.R. 27/2003 trovi applicazione anche successivamente alla data del 28.02.2005 oppure sia già da considerare inapplicabile.

RISPOSTA

La disciplina di cui all’art. 24 della L.R. 27/03, pur riguardando profili di natura “urbanistica”, costituisce norma “speciale” rispetto a quanto, in linea generale, dispone la L.R. 23.04.2004, n. 11, recante “Norme sul governo del territorio”.
Ne consegue che già di per sé la natura “speciale” ne sottrarrebbe l’applicazione al limite temporale delineato dall’art. 48 della L.R. 11/04, modificato con L.R. 20/04.
Va, in ogni caso, sottolineato che la stessa norma da ultimo citata sottrae espressamente al limite temporale del 28 febbraio 2005 le “varianti allo strumento urbanistico generale ... finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e impianti di interesse pubblico”.