Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001

(G.U 26 aprile 2001, n.n. 96)

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Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.

 

Articolo 1

1. I corrispettivi per le attivitą di progettazione e per le altre attivitą previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 2

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Articolo 3

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare. 

2. Nel caso l'entitą dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Articolo 4

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attivitą di direzione lavori non e' dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Articolo 5

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:
a) progettazione preliminare:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

TABELLE
Tabella A - Corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori
Tabella B - Aliquote base relative alla progettazione e direzione lavori
Tabella B1 - Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori
Tabella B2 - Onorario relativo alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri
Tabella B3.1 - Onorario relativo ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici
Tabella B3.2 - Onorario relativo ai rilievi dei manufatti
Tabella B4 - Onorario relativo agli studi di impatto ambientale
Tabella B5 - Onorario relativo ai piani particellari d'esproprio
Tabella B6 - Onorario relativo alle attivitą di supporto al responsabile del procedimento
Foglio di calcolo Tabella A