Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 122
(convertito e modificato con la Legge 1 agosto 2002, n. 185)
(G.U. n. 144 del 21 giugno 2002)
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.
Articolo 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e'
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Articolo 2.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2003.
Articolo 3.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e' prorogato al 30giugno 2003.
Articolo 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.