Legge 22 novembre 2002, n. 266
(G.U. 23 novembre 2002, n. 275)
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, noncč dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina
dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 - Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
(( 1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente pił rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente pił rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".))
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
sostituito dal seguente: "Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo di
provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pił rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. ((La regione e
l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla
designazione.)) I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la metą pił uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
(( 1-bis. Per l'attivitą e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.))
2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede
l'unitą produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attivitą, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico ((sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente
pił rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori,)) in un periodo comunque non superiore al triennio di
emersione, mediante ((sottoscrizione con apposito verbale)) aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello
provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente pił rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di
lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori
di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; ((le
proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali
di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro di settori omogeni;))
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del
CLES.
(( 3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove
gią non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente pił rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.))
4. Comma soppresso.
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando
eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilitą tecnica dei contenuti del piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalitą di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformitą del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
(( 5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi
urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali
interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il
piano.))
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
attivitą al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente
CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.
10. Le autoritą competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolaritą rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di
emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che gią in corso di applicazione di tali contratti non sono
riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono
riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le
modalitą stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione
del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto
di regolarizzazione, la sospensione, gią nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni
e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il
piano.".
(( 2-bis. I piani di emersione individuale gią presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.))
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "e alle imprese che svolgono attivitą agricola non produttiva di reddito di impresa".
Riferimenti normativi:
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della citata legge n. 383 del 2001, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano
gią dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unitą di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al
lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle
associazioni sindacali comparativamente pił rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in
mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini ha efficacia novativa e rapporto di lavoro
emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente
pił rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
- Il testo dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea
professionalitą, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresģ, a verificare e valutare periodicamente l'attivitą svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa
attivitą e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente pił rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
22 luglio 1961 n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non
siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro.".
- Il testo del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996.
- Il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge,
e' il seguente:
"5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili anche ai
titolari di redditi di lavoro autonomo e alle imprese che svolgono attivitą agricola non produttiva di reddito di
impresa.".
Art. 1-bis - Ambito di applicazione delle disposizioni
(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle societą ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonche' alle comunitą terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Art. 2 - Norme in materia di appalti pubblici
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono
tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla
regolaritą contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
(( 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivitą in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della
convenzione o la revoca della concessione stessa.))
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio
di un documento unico di regolaritą contributiva.
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
"5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli
effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la
possibilitą che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2".
Art. 3 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il
30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "continuano a produrre effetti, ((salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi,)) sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003".
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla
CES), come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
15. Ferma restando l'applicabilitą immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti
collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003.
Art. 4 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.