Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 giugno 2004
(G.U. n. 151 del 30 giugno 2004)
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il titolo V della Costituzione;
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in
materia di lavori pubblici, emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Considerato che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni demanda al Ministro dei lavori pubblici
ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con
proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano il programma
triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni
procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni nonché agli
articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i
programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori
debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000,
n. 5374/21/65;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 4 agosto 2000
per l'interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000;
Ritenuta la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni
di cui al citato decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21
giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede allegate;
Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale è stato costituito
un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni
e province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM
finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21
giugno 2000 e delle schede allegate;
Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale del Ministero
dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei
bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con
capitali privati di cui al comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994,
e successive modificazioni e integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un
sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di
libero e puntuale accesso;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 685/IV
del 7 maggio 2004;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica
reca «studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione
preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;
Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione
triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del Ministero dei
lavori pubblici 21 giugno 2000, a seguito di proposte di modifica al citato
decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede,
entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche procedendo
alla integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1 - Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori
pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre
di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15
ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma
triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno
ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al
precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 14, comma
9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 13,
comma 1, d.P.R. n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano
un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle
regioni e dalle province autonome, competenti territorialmente. In caso di
mancata attivazione da parte delle regioni e delle province autonome del sito di
loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto
informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
Art. 2 - Attività preliminari alla redazione del programma
1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di
programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto
suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n.
109/1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione
ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro delle
disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente
destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece
riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della
legge n. 109/1994.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a
10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere
sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 554/1999 nei quali
sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato
di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli
studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura
dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità,
secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6,
della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono inserire nel programma
triennale i relativi interventi ove dispongano della progettazione preliminare
redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3 - Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli
elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione
dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle
tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3,
allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno
cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della
progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5
allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in
conformità all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.
Art. 4 - Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione preliminare
secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma
9, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra
i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di
ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie,
attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in
relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di
spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni
operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in
caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco
annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile,
del programma triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza
delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 5 - Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso
1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi
adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi,
prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali,
per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione
procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei
soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme
di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche
presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo
anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto
che li approva.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle
regioni e dalle province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui
all'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e
integrazioni e all'art. 14 del d.P.R. n. 554/1999.
Art. 6 - Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1
inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici,
eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro
il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il
decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n.
5374/21/65.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 22 giugno 2004
p. Il Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004, Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio
n. 66.
| SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA | |||||
DELL’AMMINISTRAZIONE ……………………… |
|||||
|
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI |
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| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | ||||
|
Disponibilità Finanziaria Primo anno |
Disponibilità Finanziaria Secondo anno |
Disponibilità Finanziaria Terzo anno |
Importo Totale | ||
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | |||||
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | |||||
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | |||||
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | |||||
| Stanziamenti di bilancio | |||||
| Altro (1) | |||||
| otali | |||||
|
Il responsabile del programma |
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|
(Nome e Cognome) |
|||||
| (1) Compresa la cessione di immobili. | |||||
| SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA | |||||||||||||
| DELL’AMMINISTRAZIONE ……………………… | |||||||||||||
| ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA | |||||||||||||
| N. progr.(1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato | |||||
| Reg. | Prov. | Com. | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno |
S/N (4) |
Importo | Tipologia (5) | |||||
|
TOTALE |
|||||||||||||
| Il responsabile del programma | |||||||||||||
| (Nome e Cognome) | |||||||||||||
|
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire
dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. (5) Vedi Tabella 3. |
|||||||||||||
| SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA | ||||||||||||||
| DELL’AMMINISTRAZIONE ……………………… | ||||||||||||||
| ELENCO ANNUALE | ||||||||||||||
| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO -CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
IMPORTO INTERVENTO |
FINALITA'
(3) |
Conformità |
Priorità
(4) |
STATO PROGETTAZIONE approvata (5) |
Tempi di esecuzione | |||||
| Cognome | Nome | |||||||||||||
|
TRIM/ANNO INIZIO LAVORI |
TRIM/ANNO FINE LAVORI |
|||||||||||||
|
Urb
(S/N) |
Amb
(S/N) |
|||||||||||||
| TOTALE | ||||||||||||||
| Il responsabile del programma | ||||||||||||||
| (Nome e Cognome) | ||||||||||||||
|
(1) Eventuale codice identificativo
dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. |
||||||||||||||
| SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO AAAA/AAAA | |||||||
| DELL’AMMINISTRAZIONE ……………………… | |||||||
| ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. | |||||||
| Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94 |
Arco temporale di validità del programma Valore Stimato |
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| Riferimento intervento (1) | Descrizione immobile |
Solo diritto di superficie |
Piena proprietà
|
||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | |||||
|
TOTALE |
|||||||
| Il responsabile del programma | |||||||
| (Nome e Cognome) | |||||||
| (1) Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento. | |||||||
| Tabella 1 – Tipologie | |
| Codice | Descrizione |
| 01 | Nuova costruzione |
| 02 | Demolizione |
| 03 | Recupero |
| 04 | Ristrutturazione |
| 05 | Restauro |
| 06 | Manutenzione Ordinaria |
| 07 | Manutenzione Straordinaria |
| 08 | Completamento |
| 09 | Ampliamento |
| 99 | Altro |
| Tabella 2 – Categorie | ||
| Codice | Descrizione | |
| A01 | 01 | STRADALI |
| A01 | 02 | AEROPORTUALI |
| A01 | 03 | FERROVIE |
| A01 | 04 | MARITTIME LACUALI E FLUVIALI |
| A01 | 88 | ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO |
| A02 | 05 | DIFESA DEL SUOLO |
| A02 | 11 | OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE |
| A02 | 15 | RISORSE IDRICHE |
| A02 | 99 | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO |
| A03 | 06 | PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
| A03 | 16 | PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA |
| A03 | 99 | ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO |
| A04 | 07 | TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE |
| A04 | 13 | INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA |
| A04 | 14 | INFRASTRUTTURE PER LA PESCA |
| A04 | 39 | INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI |
| A04 | 40 | ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO |
| A05 | 08 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA |
| A05 | 09 | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA |
| A05 | 10 | EDILIZIA ABITATIVA |
| A05 | 11 | BENI CULTURALI |
| A05 | 12 | SPORT E SPETTACOLO |
| A05 | 30 | EDILIZIA SANITARIA |
| A05 | 31 | CULTO |
| A05 | 32 | DIFESA |
| A05 | 33 | DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO |
| A05 | 34 | GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO |
| A05 | 35 | IGIENICO SANITARIO |
| A05 | 36 | PUBBLICA SICUREZZA |
| A05 | 37 | TURISTICO |
| A06 | 90 | ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE |
| E10 | 40 | STUDI E PROGETTAZIONI |
| E10 | 41 | ASSISTENZA E CONSULENZA |
| E10 | 99 | ALTRO |
| Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato | |
| Codice | Modalità |
| 01 | Finanza di progetto |
| 02 | Concessione di costruzione e gestione |
| 03 | Sponsorizzazione |
| 04 | Società partecipate o di scopo |
| 99 | altro |
| Tabella 4 – Stato della progettazione approvata | |
| Codice | Stato della progettazione approvata |
| SF | Studio di fattibilità |
| PP | Progetto preliminare |
| PD | Progetto definitivo |
| PE | Progetto esecutivo |
| Tabella 5 – Finalità | |
| Codice | Finalità |
| MIS | Miglioramento e incremento di servizio |
| CPA | Conservazione del patrimonio |
| ADN | Adeguamento normativo |
| COP | Completamento d’opera |
| VAB | Valorizzazione beni vincolati |
| URB | Qualità urbana |
| AMB | Qualità ambientale |