Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 25 ottobre 2005
(G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005)
Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore .
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di finanza
di progetto;
Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 37-bis, introdotto
dall'art. 7, comma 1, lettera aa) della legge 1° agosto 2002, n. 166, il quale
disciplina le modalita' di pubblicazione dell'avviso indicativo degli interventi
realizzabili mediante capitali privati;
Visto l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004)
«Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in
materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale»;
Visto, pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n.
62, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure
in corso, non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione
del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005 non contengano l'indicazione espressa del diritto a favore del
promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 37-quater, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare
il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti;
Preso atto che e' necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle nuove
disposizioni sulle procedure in corso, definire le modalita' con le quali le
amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di prelazione
a favore del promotore con riferimento allo stato di avanzamento della procedura
per l'aggiudicazione della concessione;
Decreta:
Articolo unico
Diritto di prelazione - Modalità di pubblicità
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di
prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati
prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita' alternativamente specificate ai
successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato pubblicato
il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le
amministrazioni aggiudicatici inseriscono, al momento della pubblicazione del
bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore.
3. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato pubblicato il
bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le
amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della successiva procedura negoziata
prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del
promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.