Legge 18 aprile 2005, n. 62 - estratto
(G.U. n. 96 del 27 aprile 2005)
Art. 24. Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
1. L’articolo 8, comma 11-quater, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la
garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2
dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento».
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima
disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa
disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto».
4. All’articolo 17, comma 6, lettera b), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le
seguenti: «ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla
lettera a)».
5. L’articolo 17, comma 12, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere
all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel
rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza».
6. All’articolo 30, comma 6-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».
7. L’articolo 17, comma 14, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione
lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al
progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara
della progettazione».
8. All’articolo 188 del regolamento di cui al
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.
9. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo
37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse
proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti
dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il
proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in
corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di
adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della
data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa».
10. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il
soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione
definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo
allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi
soggetti per la partecipazione alla gara.
11. All’articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «, prima dell’avvio dei lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «; il formale provvedimento di autorizzazione a
costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di
valutazione di impatto ambientale».
12. All’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «che può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull’ambiente, dispone».