Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - estratto
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2006)
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale
commi precedenti omissis
28. L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo
la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è
punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai
fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la
presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in
ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(abrogati dal D.L. 3 giugno 2008 n. 97)