Legge 12 luglio 2006, n. 228 - estratto
(G.U. n. 160 del 12 luglio 2006)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1.
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito
il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai
decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre
2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente
l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente,
l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le
parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,».
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le
parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole:
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole:
«diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo
10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi
adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati
dalle predette leggi e con le stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole:
«entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis
della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n.
229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:
«Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO - LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173
omissis
Art. 1-octies. - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1.
Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e'
abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte";
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1°
febbraio 2007";
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a
decorrere dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a
presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi
per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».