Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007
(G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)
Documento unico di regolarità contributiva.
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n.
266 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei
contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38
del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo
di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";
Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede
l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di
rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38
del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1° marzo
2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;
Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di
rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e
contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che
per i lavori privati dell'edilizia, nonchè per la fruizione di benefici e
sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo
2007 e 14 giugno 2007.
Decreta:
Art. 1. Soggetti obbligati
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione
di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono
rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla
legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite
da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i
soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto
ministeriale di cui al medesimo art. 10.
4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi
successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui
all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro
stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il
DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri
aderenti.
5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui
al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.
Art. 3. Soggetto richiedente e modalità di rilascio
1. Il DURC e' richiesto dagli interessati
utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti
previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti
informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai
soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del
lavoro nonchè dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto
appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni
pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società
di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto
che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero
agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla
verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.
Art. 4. Contenuto del documento
1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti
dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la
regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. 2. Il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il
codice fiscale del datore di lavoro;
b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con
indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
Art. 5. Requisiti di regolarità contributiva
1. La regolarità contributiva e' attestata dagli
Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso
parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile
sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli
relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento
all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un
numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale,
specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso
parere favorevole.
Art. 6. Emissione del DURC
1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC
entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso
relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi
Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti
dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per
il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
Art. 7. Validità del DURC e verifica dei requisiti
1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni
normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha
validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e
gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del
documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni.
Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano
crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della
cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere
dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità e' dichiarata sino al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autoritàgiudiziaria
abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo
delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del
DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si
considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o,
comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del
DURC.
4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli
aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Art. 9. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
1. La violazione, da parte del datore di lavoro o
del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in
materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al
presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con
riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non
rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento
penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del
decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162
e 162-bis del codice penale.
3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad
autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui
all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
relativo a ciascun illecito.
4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle
SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata
dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di
cui al comma 1.
5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono
riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente
articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento
delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.
Art. 10. Efficacia del provvedimento
1. Le previsioni di cui al presente decreto
trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano
Allegato A