Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113
(G.U. S.O. n. 173 del 31 luglio 2007)
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che
modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in
attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in
particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali.
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle
seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di
polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite
le seguenti: "nonchè dell'amministrazione della giustizia";
c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento
disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali.";
d) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai
sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati
alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando
di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi
documenti fiscali del progettista.";
e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto
di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del
ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel
bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi
successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto,
ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei
beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.";
h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro
sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi
quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura
intellettuale.";
i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le
caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali dell'opera o del prodotto;";
l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle
seguenti: "della stazione appaltante";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite le seguenti: "tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
ovvero";
m) all'articolo 110, dopo la parola: "proporzionalità", sono inserite le parole:
"con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno
cinque soggetti" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di
cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti.";
n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma
2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso
di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui
all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.";
o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le stazioni
appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.";
p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono sostituite dalle
seguenti: "il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante";
2) la parola: "l'opportunità" e' soppressa;
q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: ",
anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";
r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le proposte sono
presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al
comma 3.";
2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro novanta giorni";
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56";
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3,
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.".
Art. 2. Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le
seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti:
", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente
volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente:
"sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è
inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori
in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture,
se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se
si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su
ordine del direttore dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle
seguenti:"gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti:
"dal promotore";
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti
di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e
all'importo delle opere di urbanizzazione";
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
"costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le
seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577,";
h) all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i
lavori";
i) all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o
negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di
dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se o
quale mandatario di operatori riuniti.";
3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti:
"ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti:
"ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
l) all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di
cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le
categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove
categorie.";
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento;" sono
inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie
generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";
c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono
sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";
m) all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e
delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed
idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi.";
n) all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;
o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per l'affidamento di
lavori pubblici" sono soppresse;
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "a servizi o
forniture, ovvero";
q) all'articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la lettera invito
dispongano diversamente," sono soppresse;
r) all'articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della stazione
appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della
stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";
s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è sostituita dalla
seguente: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "di cui all'articolo 90" sono soppresse;
1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ",
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione" sono inserite le
seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
3) al comma 6:
3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono sostituite dalle
seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione";
3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le seguenti: "e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori," sono sostituite
dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione,";
u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I corrispettivi sono determinati
ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo
4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155.";
v) all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le stazioni
appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.";
z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:
" Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,";
aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva";
2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di
cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui
al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3,";
bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le
parole: "sono tenuti a seguire" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti ad
eseguire";
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari.";
cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "singolo" e' soppressa;
b) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le seguenti: ",
comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al
suddetto intervento edilizio,";
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima dell'avvio
dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali
interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti
gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi
edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del
presente comma.";
dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato generale" sono
sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui all'articolo 5";
ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.";
ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni sia pari o
superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari
o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28,
calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo I" sono inserite
le seguenti: "e titolo II";
gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica l'articolo 66" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero l'articolo 122";
hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata
per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i
criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.";
ii) all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano
appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in
materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.";
ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell'articolo 66."sono aggiunte,
in fine, le seguenti: "ovvero dall'articolo 122.";
mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure ristrette e
negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle procedure ristrette)";
nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III è sostituita dalla
seguente: "Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della
locazione finanziaria per i lavori";
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono
sostituite dalle seguenti: "e' applicabile altresì";
pp) dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente:
Art. 160-bis.Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o
di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice
possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal
presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie
dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea
costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi
requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale
gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.";
rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il
reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al
presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori
predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da
realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli
stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla
gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i
presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che
prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie
deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie
le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli
interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale
privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il
monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al
SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i
soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95,
dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il
SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.";
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti,
formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unita' tecnica
finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome
interessate con oneri a loro carico.";
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) richiedere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unita'
tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le
modalità di funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) anche
in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di
entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello
stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi
componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla
stessa data.";
tt) all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";
uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero pubblica sul sito
informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonchè nelle
Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i
soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da
parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per
ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori
provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonchè l'ufficio del
soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli
interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo
deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in
base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il
soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a
quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il
soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la
scadenza del termine di cui al precedente periodo.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' facoltà dei soggetti di cui
all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte
di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non
presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in
capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può
inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o
alla realizzazione degli interventi proposti.";
3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "le
proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,";
vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 2412";
zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le
seguenti: "; e' applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)";
aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: "sensibilmente" e la
parola "sensibile:" sono soppresse;
bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresì ammesso per i lavori di
cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare
del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto
generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o
ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente
previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione
del contratto iniziale.";
ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre
alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i
seguenti articoli della parte II, titolo I:"
sono sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo
si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti
I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i
seguenti articoli:";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun altra norma della parte II,
titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere
appartenenti ai settori speciali.";
eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice
di procedura civile," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta ai casi di
ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura
civile,";
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non
applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";
fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti dall'articolo
51 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "per i motivi
previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile";
ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nei limiti di
compatibilità con il presente codice";
2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di comunicazione" sono aggiunte
le seguenti: ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di
gara interamente gestita con sistemi telematici";
hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: "88, comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3";
iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo
economico";
2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello europeo" sono
inserite le seguenti: ", emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture";
lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole:
"norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti:
"come organismi di ispezione di Tipo A, nonchè, per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";
mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto
aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonchè agli
altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare
dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione
che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da
formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la
localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di
individuarne un'idonea localizzazione.".
Art. 3. Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici
1. Al fine di assicurare più penetranti forme di
controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonchè di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i
diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed
integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole:
"requisiti soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la regolarità
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266,";
b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) intervento sostitutivo della
stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;";
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: "s-bis) tutela dei diritti dei
lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri interessati" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e degli altri Ministeri interessati";
d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Nella
determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si
tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera
g).";
e) all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: "divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) nei cui confronti sia
stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.";
f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
"Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale.
Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti
dell'impresa richiedente.";
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "commesse dalle SOA nel rilascio
delle attestazioni" sono inserite le seguenti: "nonché in caso di inerzia delle
stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio
della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità,";
g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e
degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la
cessazione dell'attività di attestazione.
Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di
inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione
della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel
diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione
qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.";
h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o
ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
ove dovuti.";
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse
Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL,
rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere
interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.";
i) all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: "Risoluzione del contratto per reati
accertati" sono aggiunte le seguenti: "e per revoca dell'attestazione di
qualificazione";
2) al comma 1, dopo le parole "1956, n. 1423," sono inserite le seguenti: "ed
agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione,
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto.";
l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: "I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle
linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità
che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante
in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a
cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei
flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli
concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di
finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di
controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchè le
soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso,
potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al
monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al
comma 20.";
m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo
253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le
stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3,
lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 176, comma 20.".
Art. 4.Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.