Legge 3 agosto 2007, n. 123
(G.U. n. 185 del 10 agosto 2007)
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della
specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella
pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e
nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle
competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonchè assicurando il
coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonchè ai
soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di
tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione
di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di
utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla
responsabilità del preposto, nonchè della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di
strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da
parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e
valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste
solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva
ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila
per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale; 4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari
delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per
interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico
competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in
corso di approvazione, nonchè ridefinizione dei compiti e della composizione, da
prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonchè, su base volontaria, dei codici di condotta ed
etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti
i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a
decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme
di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento
alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema
della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione
aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti
dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto.
Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza
sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei
relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di
rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione,
promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per
evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando
le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e
degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle
misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con
particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi
che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione
del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente
indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonchè al criteri ed alle linee Guida
scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di
insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni,
relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare
competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2,
dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del
comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della
giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma
2, nonchè gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo,
il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine,
per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
Art. 2. (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del
lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti
di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655
e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi
alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o
di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come
individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia
del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonchè del registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, i cui
all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al
presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o
del comparto di rispettiva competenza".
Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di
intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi
da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e' esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali
rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre
amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività
necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o
comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle
suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera
a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo
esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo
1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal l°
luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento
e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio
violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia
previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione
avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni
finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON)
obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di
formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e'
comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di
queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari
alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a
due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di
cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di
cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
cui all'articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la
lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle
di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei
compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale
ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo
di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto
di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di'
riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7. (Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi
di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in
materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente
autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di
coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione di
controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito
dai seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d'asta".
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. -
(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Art. 10. (Credito d'imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e'
concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa
pari a 20 milioni di curo annui, un credito d'imposta nella misura massima del
50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a
programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e
sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i
criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il
riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente
comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione
della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 11. (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e' sostituito dal seguente: "1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".
Art. 12. (Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli
infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto
del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008,
nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a
seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami,
rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre
2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004,
per l'arca funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1,
per le spese relative all'incremento delle attività ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonchè per i buoni pasto,
per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale e'
autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo 10.551.276
a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere
dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella