Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008
(G.U. n. 90 del 16 aprile 2008)
Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28
a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi.
ABROGATO dal D.L. 3 giugno 2008 n. 97
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33
dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata
introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in
materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di
opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del
decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto
interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante
l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35
del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le
norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione, nonchè la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al
compimento di talune attività di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. - Comunicazioni di dati relativi ai
lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il
codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonchè ogni eventuale
variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di
cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito,
secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 2. - Documentazione attestante l'avvenuto
versamento delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto
versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati
nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio,
mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello
riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di
cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito,
riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui
al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante
una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del
modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai
sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello
F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali
relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi
affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della
dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto
corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1,
ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice
dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati
nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio
affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del
pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte
dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente
stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di
pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223
del 2006.
Art. 3. - Modello F24 riferito al singolo
subappalto
1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento
delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni
singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa
appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che
deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti
comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute
per le quali e' attribuita la responsabilità solidale di cui al comma 28,
dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati
nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo
delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con
riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.
Art. 4. - Documentazione attestante l'avvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente
documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera
contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel
subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a
ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva
applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione
dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad
una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti
anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui
all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui
al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante
una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei
centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del
modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai
sensi del presente comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui
al comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della
documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2
esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma
28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai
soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui
all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del
pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte
dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente
stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di
pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223
del 2006.
Art. 5. – Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4
si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente
alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri
economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398