Legge 20 novembre 2009
(G.U. n. 274 del 24 novembre 2009)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
ESTRATTO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 20 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consigli dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee». (09A14362)
(GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215)
OMISSIS
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
1. All'articolo 38, comma 1, del ((codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del ((citato codice di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
3. L'articolo 34, comma 2, del ((citato codice di cui al )) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
(( 4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «l'offerta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il contratto». ))
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
OMISSIS
Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1.All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale»,sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonchè quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;
((a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti:«,entro il 31 dicembre 2012,»; ))
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via
ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la
selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e ((l'attribuzione di
specifici compiti operativi)) connessi alla gestione del servizio e che al
socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti
dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e,
comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di
controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla
stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3 ,l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità
alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un
parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine,il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
((«4-bis.I regolamenti di cui al comma 10 definiscono)) le soglie oltre
le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini
dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai
commi 2 e 3 è il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente
ai principi comunitari in materia di cosiddetta ''in house'' cessano,
improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente
affidante, alla data del 31 dicembre 2011. ((Esse cessano alla scadenza
prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011
le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le
modalità di cui alla lettera b) del comma 2;))
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica
e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica
e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica,nel rispetto dei principi di cui alla lettera
a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità
di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a
partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la
partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure
ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e operatori industriali, ((ad una quota non superiore al 40 per
cento entroil30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31
dicembre 2015. )) e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima
controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che,
in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di
atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi
del comma 2, lettera b), nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali
diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati,
ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al
primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle
società quotate in mercati regolamentati ((e al socio selezionato ai sensi
della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale
alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da
essi forniti.»; ))
e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) è
abrogata. ((1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma
8,lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle
attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome
e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di
trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23
luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-ter. Tutte le
forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui
all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei
principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva
proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del
servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del
servizio»
2. All'articolo 9-bis,
comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è
soppresso.
2-bis.All'articolo
195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni".
2-ter.
All'articolo6,comma1,lettera p),deldecreto legislativo13gennaio2003,n. 36, le
parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater.All'articolo8-sexies,comma2,
terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,convertito,con
modificazioni,dallalegge27febbraio2009,n. 13, la parola: "centoventi" e'
sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».))
OMISSIS
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.