Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011

(G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011)

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Modifica del saggio di interesse legale

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662, recante Ğmisure di razionalizzazione della finanza pubblicağ che, nel fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui all'art. 1284,  primo  comma,  del  codice  civile,  prevede  che  il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il  quale  la  misura  del tasso di interesse legale e'  stata  fissata  all'1,5  per  cento  in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

 

La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284 del  codice  civile  e'  fissata  al  2,5%  in  ragione  d'anno,  con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: Monti