Allegati al Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Torna alla norma


 

ALLEGATO I

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (Articolo 1, comma 2, del presente testo unico)
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1);
2) Ministero delle finanze (2);
3) Ministero di grazia e giustizia;
4) Ministero degli affari esteri;
5) Ministero della pubblica istruzione;
6) Ministero dell'interno;
7) Ministero dei lavori pubblici;
8) Ministero per le politiche agricole;
9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11) Ministero della sanità;
12) Ministero per i beni culturali e ambientali;
13) Ministero della difesa;
14) Ministero del commercio con l'estero;
15) Ministero delle comunicazioni;
16) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
17) Ministero dell'ambiente;
18) Ministero dei trasporti e della navigazione;
19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti.
(2) Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle forniture di sali e tabacchi.

ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati:
ex 27.10: carburanti speciali.
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati:
ex 28.09: esplosivi;
ex 28.13: esplosivi;
ex 28.14: gas lacrimogeni;
ex 28.28: esplosivi;
ex 28.32: esplosivi;
ex 28.39: esplosivi;
ex 28.50: prodotti tossicologici;
ex 28.51: prodotti tossicologici;
ex 28.54: esplosivi.
Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati:
ex 29.03: esplosivi;
ex 29.04: esplosivi;
ex 29.07: esplosivi;
ex 29.08: esplosivi;
ex 29.11: esplosivi;
ex 29.12: esplosivi;
ex 29.13: prodotti tossicologici;
ex 29.14: prodotti tossicologici;
ex 29.15: prodotti tossicologici;
ex 29.21: prodotti tossicologici;
ex 29.22: prodotti tossicologici;
ex 29.23: prodotti tossicologici;
ex 29.26: esplosivi;
ex 29.27: prodotti tossicologici;
ex 29.29: esplosivi.
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.
Capitolo 31: Concimi.
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati.
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria".
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici.
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati:
ex 39.03: esplosivi.
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili.
Capitolo 41: Pelli e cuoio.
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella.
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.
Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.
Capitolo 69: Prodotti ceramici.
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.
Capitolo 74: Rame.
Capitolo 75: Nichel.
Capitolo 76: Alluminio.
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio).
Capitolo 78: Piombo.
Capitolo 79: Zinco.
Capitolo 80: Stagno.
Capitolo 81: Altri metalli comuni.
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; eccettuati:
ex 82.05: utensili;
ex 82.07: pezzi per utensili.
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati:
ex 84.06: motori;
ex 84.08: altri propulsori;
ex 84.45: macchine;
ex 84.53: macchine automatiche per 1'elaborazione dell'informazione;
ex 84.55: pezzi della voce 84.53;
ex 84.59: reattori nucleari.
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici; eccettuati:
ex 85.13: telecomunicazioni;
ex 85.15: apparecchi di trasmissione.
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati:
ex 86.02: locomotive blindate;
ex 86.03: altre locomotive blindate;
ex 86.05: vetture blindate;
ex 86.06: carri officine;
ex 86.07: carri.
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati:
ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde;
ex 87.01: trattori;
ex 87.02: veicoli militari;
ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;
ex 87.09: motocicli;
ex 87.14: rimorchi.
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:
ex 89.01A: navi da guerra.
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici; eccettuati:
ex 90.05: binocoli;
ex 90.13: strumenti vari, laser;
ex 90.14: telemetri;
ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;
ex 90.11: microscopi;
ex 90.17: strumenti per la medicina;
ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia;
ex 90.19: apparecchi di ortopedia;
ex 90.20: apparecchi a raggi X.
Capitolo 91: Orologeria.
Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi.
Capitolo 94: Mobilia; mobili medicochirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati:
ex 9401A: sedili per aerodine.
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori).
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci.
Capitolo 98: Lavori diversi.

ALLEGATO 3

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO (Articolo 1, comma 3, lettera b , del presente testo unico)
Organismi:
Società "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998);
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità portuali;
Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Università statali, Istituti universitari statali;
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;
Enti culturali e di promozione artistica.

ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI (Articolo 5, comma 6, del presente testo unico)
A - Pubblico incanto (Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b) forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5) a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere i documenti sub - a).
6) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;
b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
14) Eventuale divieto di varianti.
15) Altre indicazioni.
16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
B - Licitazione privata e appalto concorso(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
c) forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
10) Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
12) Eventuale divieto di varianti.
13) Altre indicazioni.
14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
C - Trattativa privata (Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di stipulazione prescelta;
b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;
c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
10) Eventuale divieto di varianti.
11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
13) Altre indicazioni.
14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.
15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
D - Preinformazione (Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.
2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).
3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota).
4) Altre indicazioni.
5) Data di spedizione del presente avviso.
6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo GATT.
E - Forniture aggiudicate (Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)
1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura.
3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
4) Criteri di assegnazione del contratto.
5) Numero di offerte ricevute.
6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA.
8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.
10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi.
11) Altre informazioni.
12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
13) Data di spedizione del presente avviso.
14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO 5

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE (Articolo 8 comma 1, del presente testo unico)
Ai sensi del presente testo unico si intende per:
1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;
3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione;
l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti;
5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO 6

CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO (Articolo 7, comma 2, del presente testo unico)
Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7 del presente testo unico è il seguente:
1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti;
2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
3) gli estremi del bando di gara pubblicato;
4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;
5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di gara.

ALLEGATO 7

REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI (Articolo 12 del presente testo unico)
1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente:
in Belgio, il "Registre du Commercie-Handelsregister";
in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret";
in Germania, lo "Handelsregistrer" e lo "Handwerksrolle";
in Grecia, il "Biotexni-kò h' Biomexani-kò h' Empori-kò Epimelhthrio";
in Spagna, il "Regstro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Repertoire des metiers";
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la chambre des metiers";
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";
in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas".
2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la presentazione di un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Societies", che attesti che l'impresa del fornitore e "incorporated" o "registered"; qualora non ottenga tale certificato il fornitore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.