Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 2 (Principi)
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, l. n. 241/1990;
art. 1, co. 1, l. n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C –
324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la
qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute
e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici
si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività
contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì,
delle disposizioni stabilite dal codice civile.