Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 6 (Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, l. n.
109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), l. n. 62/2005)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica
sette anni fino all’approvazione della legge di riordino
delle autorità indipendenti e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati
fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorità.
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di
valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché,
nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del presente codice, al
fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle
procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative
indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della
sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti
esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a
vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16,
17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti
pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la
revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti
pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in
corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità
può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le
attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme
vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti,
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di
soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni
pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del
contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei
contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e
forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte
sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia
di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori
economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli
operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante
o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici
che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti
di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli
organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è
instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il
relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e
i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.