Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 8 (Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie)
(art. 5, l. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1 L'Autorità si dota, nei modi previsti dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi
dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l’Autorità
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati
di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno
o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie
risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, l’accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della
vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell’Autorità, nella disciplina dell’esercizio della funzione
di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità
devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari nella sede di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di
acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica
dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori,
operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno
sentire;
d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei principi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio
da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine
a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la
data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o
la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito informatico dell’Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell’Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorità e
delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione
del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di cui al comma 2, al personale
dell’Autorità si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od
incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e
industriale.
10. L’Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di
appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione
approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui
il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti
delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che
disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
12. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6,
7, e 8,
l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.