Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 80
(Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.