Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 9 (Sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture)
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un
ufficio, denominato <<sportello dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture>>, con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare
una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo
di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali,
alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate
nell’esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle
candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità
alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell’amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e
delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il
bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già
esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo
destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene
fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o
ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o
nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le
informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.