Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 10 (Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture)
(artt. 4, 5, 6, l. n. 241/1990; art. 6, co. 12, l. n. 537/1993; art. 7, l.
n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli
affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei
contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della
predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli
interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi
alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari
per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del
procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del
contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi
attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le
amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di
dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti
in servizio.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al
responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la
tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il
progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e
direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in
conformità all’articolo 119.
7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del
responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi,
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti
pubblici, in conformità ai principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241,
individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto
delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.