Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 113 (Cauzione
definitiva)
(art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter, l. n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. Si applica l'articolo
75, comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalità di cui all'articolo
75 comma 3 deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è
prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all’articolo
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.