Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 118 (Subappalto,
attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro)
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, l. n.
55/1990; art. 16, d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995,
n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, l. n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi,
le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena
di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116.
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di
gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le
prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le
forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all’articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante
indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso
di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4.
L'affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati
di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato
finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità
contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera
relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è
verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra
le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del
codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto
di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non
intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano
altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore
o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di
forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività
affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.