Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 119 (Direzione dell’esecuzione del contratto)
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da
altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei
lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di
particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il
direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal
responsabile del procedimento.