Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 122 (Disciplina specifica per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia)
(art. 29, l. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai
contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori
di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all’articolo 65
è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici
di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico
presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre
cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi
e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto
previsto dall’articolo 66, comma 15 nonchè comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano
l’articolo
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e
72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla
pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può
essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni
di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18
giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito.
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel
bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni
se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al
termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la
progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli
56
e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e
inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo
la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
8. Per l’affidamento dei lavori
pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si
applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non
è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in
tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.