Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto
soglia)
(d.P.R. n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto
soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano
l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di
cui
all’articolo 66 comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana –
serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui
all’articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66,
comma 15 nonchè comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei
termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e
72.htm, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni
di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel
bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle
norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti
dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d’importo
inferiore o pari a 100.000 euro
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si
applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non
è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in
tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.