Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 127 (Consiglio superiore dei lavori
pubblici)
(art. 6, l. n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello
Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie
identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri
consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo
decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni
dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di
euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al
parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.