Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 128 (Programmazione dei lavori
pubblici)
(art. 14, l. n. 109/1994)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui
al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i
quali è sufficiente lo studio di fattibilità.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e
fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per
quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione,
per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.