Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 137 (Inadempimento di contratti di cottimo)
(art. 120, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, l. n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.