Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 14 (Contratti misti)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, l. n.
109/1994, come modificato dall’art. 24, l. n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici
aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e
forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi,
o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un
<<appalto pubblico di forniture>>;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui
all’allegato II è considerato un <<appalto pubblico di servizi>> quando il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e
che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto è considerato un <<appalto pubblico di
servizi>>;
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del contratto è
costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al
cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche
dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai
servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto.
4. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve
avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti
norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture,
anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di
limitare o distorcere la concorrenza.