Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 140 (Procedure di affidamento in caso
di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’esecutore)
(art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35/2005, conv in l.
n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di
gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
miglior offerente, escluso l'originario
aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. soppresso.
4. soppresso.