Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 143 (Caratteristiche delle concessioni
di lavori pubblici)
(art. 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, l. n. 109/1994; art. 87, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di
regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo,
ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della
progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del
concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola,
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e
alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e
servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in
proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più
a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui
all’articolo
128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico – finanziario di
copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco
temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo
dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione anche prevedendo un corrispettivo per tale valore
residuo.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di
cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione
appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano
una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione,
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà
essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico
del concessionario l’alea economico – finanziaria della gestione dell’opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame
e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l’applicazione dell’articolo 14 quinquies della
legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.