Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici)
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, l. n. 109/1994; art. 84, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l’articolo 66 ovvero l'articolo 122.