Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 152 (Disciplina comune applicabile)
1. Alle procedure di affidamento di cui al
presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o
in parte dall’ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del
presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.