Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 16 (Contratti relativi alla produzione
e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico)
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, sono sottratti all’applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all’elenco deliberato
dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi
internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.