Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 166 (Progetto definitivo. Pubblica
utilità dell'opera)
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è
integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello
stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla
localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle
eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le
stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività
espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che
dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del
concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni
interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere
e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate
proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o
di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede
di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a
mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non
oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa
non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi.
Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il
termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e
dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni,
il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e
attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma
6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati
urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore
o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati
a tale fine necessari.