Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 17 (Contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza)
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 33, l. n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art.
5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d. lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/
2005; art. 24, co. 6, l. n. 109/1994, art. 24, co. 7, l. n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad
attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonchè dell'amministrazione
della giustizia
e
dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure
speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato,
le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio
decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre
norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei
requisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di sicurezza.
4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono
invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la
negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze
di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a
presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale
deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro
i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione e del
collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni
statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato
interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo, per l’acquisizione di beni,
servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.